F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0101/CSA pubblicata del 5 Gennaio 2026 – società Athletic Club Palermo – calciatore Francesco Maurino
Decisione/0101/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0128/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Iole Fargnoli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero n. 0128/CSA/2025-2026, proposto dalla società Athletic Club Palermo in data 16.12.2025;
Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 10.12.2025, in relazione alla gara Athletic Club Palermo/Vibonese Calcio del 07.12.2025, valevole per la quindicesima giornata di Campionato del Campionato di Serie D, girone I;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza del giorno 22.12.2025, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fargnoli.
RITENUTO IN FATTO
La società Athletic Club Palermo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Francisco Maurino dal Giudice Sportivo.
In base al rapporto dell’arbitro, Sig. Andrea Giordani, il calciatore Francisco Maurino lo raggiungeva alle spalle, lo “chiamava con 4 tocchi a mano aperta sulla spalla” e, ottenuto che si voltasse, gli rivolgeva le parole: “sei uno scandalo, è veramente una vergogna”. I quattro tocchi sono qualificati dal direttore di gara non violenti, in quanto “privi di eccessi di forza”, “solo per attirare la mia attenzione farmi girare”. La protesta conseguiva al pareggio raggiunto dal Vibonese calcio al minuto 97 e quindi oltre il tempo regolamentare dell’incontro.
La reclamante ammette il contatto fisico e le parole indicate, ma mette in evidenza che il fatto sia avvenuto a fine gara e che le parole siano state pronunciate con pacatezza, quale espressione dello sconforto derivante dal pareggio dell’ultimo momento cui aveva contribuito anche l’inferiorità numerica in 10 uomini a partire dal minuto 75. Inoltre, ritiene la frase non offensiva e/o irriguardosa ma “meramente irrispettosa o al massimo moderatamente irriguardosa”; chiede quindi l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 e art. 16 comma 1 CGS e la riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara, richiamando precedenti giurisprudenziali recenti per analoghe e più gravi fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Le circostanze invocate non sono idonee a determinare una riduzione della sanzione. Il rapporto dell’arbitro esclude che le parole pronunciate costituiscano una mera protesta, posto che il Sig. Maurino ha non solo seguito il direttore di gara per esprimere una rimostranza, ma lo ha appellato in termini sostanzialmente offensivi (“sei uno scandalo, è veramente una vergogna”), rendendosi per di più responsabile di un contatto fisico che, ancorché non violento, esclude il riconoscimento di attenuanti e, oltre a rendere la fattispecie diversa dai precedenti citati dalla reclamante, avrebbe potuto anzi portare, astrattamente, all’applicazione dell’art. 36 comma 1 lett. b C.G.S. e alla sanzione doppia di 8 giornate.
A conferma, anche la sola espressione rivolta all’arbitro, quand’anche qualificabile non ingiuriosa, sarebbe comunque da definire irriguardosa e come tale da sanzionare con la squalifica per quattro giornate secondo il minimo edittale contemplato dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Iole Fargnoli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
