F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0102/CSA pubblicata del 5 Gennaio 2026 – S.S.D. Ischia Calcio

Decisione/0102/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0135/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0135/CSA/2025-2026, proposto dalla società S.S.D. Ischia Calcio in data 18.12.2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. N. 57 del 10.12.2025;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del giorno 22.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e uditi l'Avv. Monica Fiorillo e il Sig. Corino Simone per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ischia Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Corino Simone in relazione alla gara Ischia Calcio/Palmese del 07/12/2025.

La sanzione risulta irrogata in quanto il sig. Corino Simone si è rivolto in maniera offensiva al Direttore di Gara, nei seguenti termini “protesta con gesti plateali apostrofandomi come ‘coglione’”.

Opina la ricorrente che, invece, vi sarebbe un “errore nell’individuazione del destinatario dell’espressione”, che individua in un calciatore avversario; che, in ogni caso, la condotta sarebbe da qualificare come meramente irrispettosa; che il sig. Corino ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco; che pertanto la squalifica andrebbe ridotta da quattro a tre giornate di gara. L’affermazione relativa all’errore è stata poi ribadita all’udienza del 22.12.2025 dall’avv. Fiorillo e dal Sig. Corino. All’esito, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Alla base della decisione del Giudice Sportivo si pone il referto arbitrale con cui si attestano le circostanze riportate in precedenza, e che hanno condotto all’assunzione del provvedimento nei confronti del sig. Corino qui reclamato.

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, “i rapporti degli ufficiali di gara (…) fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Al referto del Direttore di gara si attribuisce pertanto fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria (si v. CSA, sez. III, decisione n. 27 del 27.10.2024). In virtù di univoca giurisprudenza di questa Corte, va pertanto escluso che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere superata da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025; CSA, Sez. III, decisione n. 77 del 16 dicembre 2025). A giudizio di questa Corte Sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie.

D’altronde, anche volendo prospettare, come mera ipotesi, che fosse fondata la ricostruzione di parte ricorrente, va osservato che un allenatore che formula nel corso di una gara un grave e palese insulto nei confronti di un calciatore avversario pone in essere una situazione che è idonea a creare tensioni e che avrebbe meritato un analogo provvedimento sanzionatorio.

Alla luce di quanto esposto, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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