F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0075/CFA pubblicata il 19 Gennaio 2026 (motivazioni) – sig. Allan Thomas Hardes
Decisione/0075/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0098/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Stefano Papa – Componente
Oliviero Drigani– Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0098/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Allan Thomas Hardes avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia n. 280 del 23.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza dell’8 gennaio 2026 il Pres. Oliviero Drigani e udito l’avv. Nicola Paolini per il reclamante e l’avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Allan Thomas Hardes, nato il 16 aprile 2003, è stato tesserato per la A.S.D. F.C. Vittoria nella stagione sportiva 2024/2025 e, in data 24 giugno 2024, ha sottoscritto con la società un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (“contratto tipo”) ai sensi dell’art. 28 D.Lgs n. 36/2021 e dell’accordo collettivo LND–AIC, con scadenza al 30 giugno 2025.
In base a quanto emerso dall’istruttoria, il sig. Hardes, dopo aver disputato l’ultima partita di campionato il 27 aprile 2025, comunicò ai dirigenti l’intenzione di recarsi in Francia per assistere il padre ricoverato; il 2 maggio 2025 partì per la Francia.
La società F.C. Vittoria, con PEC del 5 maggio 2025, lo convocò per giustificare le assenze dal 1° al 3 maggio e per la gara di andata dei play‑off del 4 maggio; con successiva PEC del 16 maggio 2025 lo convocò per giustificare le assenze dal 6 al 10 maggio e per la gara di ritorno dell’11 maggio.
Il calciatore non rispose alle convocazioni, non partecipò agli allenamenti né alle gare di play‑off del 4 e 11 maggio e si rese irreperibile.
Solo nel mese di luglio 2025 tornò in Italia per tesserarsi con l’A.S.D. Niscemi F.C., firmando in agosto un nuovo contratto.
Rilevato che, a fronte di tali circostanze, i giudicanti di prime cure hanno così motivato la loro decisione:
“Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti del procedimento e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale, ritiene accertata la responsabilità disciplinare del calciatore sig. Allan Thomas Hardes in ordine agli addebiti contestati. La fattispecie in esame si colloca nell'intersezione tra le norme regolamentari federali e la nuova disciplina del lavoro sportivo. L’art. 92 N.O.I.F., sancisce l’obbligo del tesserato di adempiere ai doveri derivanti dal contratto di lavoro sportivo, ponendo la propria attività sportiva a disposizione della società con diligenza e costanza. Nel caso di specie, è emerso che il sig. Allan Thomas Hardes, a partire dal 02.05.2025, si è sottratto arbitrariamente a tale obbligo. La mancata partecipazione agli allenamenti e alle gare di Play-Off - fase cruciale della stagione sportiva – configura un grave inadempimento del vincolo sportivo. Sul punto, si osserva che il dovere di prestazione non ammette deroghe basate su asseriti accordi verbali, specialmente laddove la società abbia manifestato volontà contraria attraverso formali convocazioni e contestazioni scritte. E invero, il rapporto in esame, tra il sig. Allan Thomas Hardes e la società A.S.D. F.C. Vittoria, è inquadrato nel "Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa" ai sensi art. 28 D.Lgs. n. 36/2021, che pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato, impone continuità e coordinamento funzionale sotto il profilo tecnico-sportivo. Ai sensi dell'art. 3 del suddetto contratto, l'atleta si era formalmente impegnato a fornire le proprie prestazioni (ossia, allenamenti, ritiri e gare ufficiali) dal 22.06.2024 al 30.06.2025, dimostrando l’assunzione della responsabilità del proprio “incarico” con serietà nei confronti della società sportiva. Tuttavia, la condotta del calciatore ha rappresentato una palese violazione sia degli obblighi contrattuali che delle norme regolamentari federali che, come a seguito di indagini della procura, ha rilevato l'inosservanza anche di quanto disposto dall'art. 7 dell'”Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 36/2021”. In particolare, l’art. 7 statuisce che l'atleta, sottoscritto il contratto, è tenuto all'osservanza delle direttive societarie e alla partecipazione diligente a ogni fase dell'attività agonistica programmata “impegnandosi a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società” oltre che a “partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all’estero” (comma 2). Tale dovere imposto al tesserato, è confermato dall’articolo 4 (“Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta”) del “Contratto TIPO” sottoscritto dal calciatore sig. Allan Thomas Hardes con la società e dall’art. 7, comma 5 “tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.”, deducendo che ogni impedimento o assenza deve essere tempestivamente comunicato e documentato. Ebbene, l’istruttoria ha confermato che il sig. Allan Thomas Hardes non solo ha omesso di presentarsi ai rituali incontri di allenamento e alle gare nel periodo già messo in evidenza ma ha anche omesso di produrre tempestivamente la documentazione medica relativa alla salute del padre (presentata solo a distanza di mesi, in sede di audizione), interrompendo ogni comunicazione con la società, rendendosi di fatto irreperibile. Tale comportamento configura una violazione contrattuale e regolamentare insanabile, che svuota di significato della funzione oggettiva stessa del contratto di lavoro sportivo sottoscritto. Le violazioni sopra descritte confluiscono e si aggravano nella violazione del principio cardine dell'intero ordinamento sportivo: il dovere di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 4 C.G.S. Il calciatore ha agito con una condotta preordinata e contraria ai doveri di correttezza, avendo abbandonato la propria squadra e società, nel delicato periodo agonistico dei Play-Off. Le dichiarazioni rese dall'allenatore sig. Nicolò Terranova sono state decisive ai fini di definire un quadro completo: esse hanno confermato che il calciatore era stato esplicitamente avvertito delle conseguenze disciplinari del suo allontanamento (e che la sua scelta è stata dettata da una volontà unilaterale, aggravata dal fatto che, poche settimane dopo la scadenza del tesseramento, il medesimo atleta si è accordato con altra società (A.S.D. Niscemi F.C.). Tale avvertimento era stato formalmente comunicato al sig. Allan Thomas Hardes, all'atto della sottoscrizione del “Contratto TIPO”, specificamente all'art. 16 (“Clausola compromissoria e normativa applicabile”), ai sensi del quale le parti hanno concordato di deferire inderogabilmente - ex art. 11 dell’Accordo Collettivo di cui sopra - ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto alla giurisdizione sportiva, accettando la piena efficacia dei provvedimenti e delle decisioni, dichiarandosi consapevole che l'elusione di tale obbligo avrebbe comportato le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento federale. Ebbene, il pretesto dell'autorizzazione verbale del Presidente risulta smentito sia dal comportamento concludente della società (invio di PEC di contestazione), sia dalla logica sportiva, stante che appare del tutto inverosimile che una società, impegnata nei Play-Off con una rosa di atleti ridotta, autorizzi solo verbalmente la partenza del proprio tesserato senza alcuna garanzia di rientro. In conclusione, il comportamento del calciatore sig. Allan Thomas Hardes configura una condotta antigiuridica plurioffensiva, lesiva degli interessi agonistici ed economici della A.S.D. F.C. Vittoria, dato che il sig. Hardes da un lato, percepiva un compenso regolato da un contratto depositato, cui aveva l’onere rigoroso e tempestivo di giustificare ogni assenza; dall'altro, violava i principi di affidamento e buona fede (che devono regolare i rapporti tra tesserati e tra questi e le istituzioni calcistiche), in violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva (art. 7, co. 5 dell’”Accordo”). Per tali motivi, il Tribunale ritenute anche le attenuanti dovute alla motivazione addotta seppure tardivamente dal giocatore (malattia del padre) ritiene equa l’applicazione della sanzione come da dispositivo”.
Con reclamo depositato il 29 dicembre 2025, il calciatore impugna la decisione chiedendone la riforma.
In sintesi, il reclamante deduce che: (a) l’assenza fu autorizzata verbalmente dal presidente Pinnolo; (b) la durata dell’assenza sarebbe stata di soli nove giorni (dal 2 all’11 maggio 2025), poiché dopo la seconda partita dei play‑off la stagione della squadra era terminata; (c) le contestazioni scritte e le dichiarazioni dell’allenatore non proverebbero l’inesistenza dell’autorizzazione, trattandosi di contestazioni successive e testimonianza de relato; (d) la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, tenuto conto della grave situazione familiare, della barriera linguistica e dello stato psicologico del calciatore.
In via principale si chiede dunque il proscioglimento; in via subordinata la riduzione della squalifica al presofferto.
Con successiva memoria, depositata in data 5 gennaio, il difensore dell’Hardes, nel ribadire gli originari assunti difensivi – insistendo in particolare sulla circostanza che il suo assistito aveva fatto affidamento sull’autorizzazione espressagli in forma verbale dal Presidente, tale da ingenerare in lui la convinzione di essere nel giusto circa la possibilità di poter acquistare i biglietti per il ritorno in patria, e contestualmente saltare gli allenamenti e le partite mancanti sino al termine della stagione – prospetta altresì le ulteriori violazioni relative alla necessità che al calciatore fosse previamente recapitata via PEC una diffida volta al ripristino del corretto comportamento contrattuale asseritamente violato e, in extrema ratio, l’obbligo per la società di adire il competente Collegio arbitrale per l’accertamento della violazione in oggetto e per la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’appello è infondato, imponendosene dunque il rigetto alla stregua delle confluenti argomentazioni esposte nell’appellata decisione, che meritano di essere qui richiamate nella loro totalità (tecnica motivazionale, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente adottabile: cfr., ex multis, Cass., sez. tributaria, 22.12.2025 n. 33584; sez. 2^, 9.6.2023 n. 18351; sez. 1^, 05.08.2019 n. 20883).
A fronte di ciò possono comunque ribadirsi i seguenti profili decisionali.
a. Con il primo motivo il reclamante sostiene che il presidente della A.S.D. F.C. Vittoria gli avrebbe dato un consenso verbale a lasciare la squadra per assistere il padre malato.
Il motivo è infondato.
Infatti, dagli atti risulta che la società notificò tempestivamente al tesserato due comunicazioni PEC (5 e 16 maggio 2025) con cui gli contestava le assenze e lo convocava alle gare dei play‑off.
È del tutto illogico che un presidente autorizzi informalmente la partenza di un tesserato per un periodo indefinito proprio alla vigilia dei play‑off, salvo poi diffidarlo per iscritto pochi giorni dopo.
In assenza di qualsiasi prova scritta, la Corte non può attribuire nessuna rilevanza a una mera allegazione difensiva: le dichiarazioni dell’allenatore Terranova hanno confermato che il calciatore fu avvertito del rischio di deferimento e che la società non lo autorizzò ad assentarsi.
Il presunto consenso verbale è quindi smentito sia dal comportamento concludente della società sia da testimonianze attendibili e, pertanto, non può scriminare la condotta.
Sotto il profilo giuridico, infatti, l’art. 92, comma 1, N.O.I.F. impone ai tesserati l’obbligo di adempiere, con diligenza e continuità, ai doveri derivanti dal tesseramento, osservando le prescrizioni societarie relative ad allenamenti e gare; tale obbligo non ammette deroghe fondate su accordi di natura informale.
Il Tribunale federale nazionale (cfr. decisione n. 28/2018-2019) ha affermato del resto che, anche quando un giocatore ritiene di essere escluso dalla squadra, deve comunque presentarsi agli allenamenti, poiché l’art. 92 non tollera che il tesserato si autoesenti unilateralmente dall’adempiere alle proprie obbligazioni.
Pertanto, anche un’eventuale autorizzazione verbale – nemmeno provata – non avrebbe comunque potuto prevalere su comunicazioni scritte e sull’obbligo statutario.
Inoltre, il dovere di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 4, comma 1, CGS, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte federale d’appello, costituisce una clausola generale di chiusura: esso impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di osservare le regole e di comportarsi secondo buona fede in qualsiasi attività riconducibile al sistema sportivo.
Il Collegio di garanzia dello sport (decisione Sezioni Unite n. 5/2024) ha evidenziato che tali doveri hanno una connotazione intensa, si ispirano ai principi di correttezza e buona fede del diritto civile e colmano le lacune normative. La violazione di detti principi può essere riscontrata anche in assenza di una specifica norma, quando il tesserato ponga in essere una condotta contraria all’affidamento e alla lealtà verso la società.
Nel caso in esame, l’abbandono della squadra senza idonea autorizzazione, in una fase decisiva della stagione, integra manifestamente la violazione dell’art. 4 CGS.
b. Con il secondo motivo il reclamante sostiene che l’assenza avrebbe avuto durata di soli nove giorni (2–11 maggio 2025), in quanto dopo la finale play‑off dell’11 maggio la stagione della società sarebbe terminata.
Il motivo è infondato.
Gli atti dimostrano che il tesserato non rientrò dopo l’11 maggio ma rimase in Francia fino al luglio 2025, quando si tesserò con un’altra società.
Le norme regolamentari e contrattuali prevedono che il rapporto di collaborazione duri sino al 30 giugno 2025 e l’obbligo di partecipare agli allenamenti persiste finché la società non dispone diversamente.
Il reclamante non ha fornito prova che l’attività di squadra si fosse effettivamente conclusa né che fosse stato liberato dall’obbligo di prestazione.
Anche una eventuale cessazione anticipata dell’attività agonistica non esonera il tesserato dal rispetto delle direttive societarie (ad es. allenamenti, ritiri, attività post‑campionato); l’art. 7, comma 2, dell’Accordo collettivo stabilisce poi che l’atleta è tenuto a partecipare a tutte le gare ufficiali e amichevoli che la società intenda disputare nel corso della stagione.
c. Con il terzo motivo il reclamante afferma che le PEC della società e la testimonianza dell’allenatore non proverebbero l’inesistenza dell’autorizzazione, trattandosi di contestazioni successive e di dichiarazioni de relato.
Il motivo è infondato.
Le PEC del 5 e 16 maggio 2025, inviate mentre il calciatore era assente, costituiscono prova documentale della volontà della società di non autorizzare l’assenza e di richiedere spiegazioni.
Non si tratta quindi di contestazioni “ex post”, ma di contestazioni tempestive, anteriori alla fase dibattimentale e idonee a dimostrare l’inesistenza di un consenso.
Quanto alla testimonianza dell’allenatore Terranova, la Corte la ritiene pienamente attendibile: l’allenatore fu presente al colloquio con il calciatore, lo avvertì delle conseguenze disciplinari in caso di assenza e riferì che la società non aveva concesso alcuna autorizzazione.
La giurisprudenza della Corte federale d’appello ha ripetutamente affermato che l’art. 4 CGS non richiede la violazione di norme scritte per configurare la responsabilità, essendo sufficiente la violazione dei principi di lealtà e correttezza
Di conseguenza, la combinazione di prove documentali e testimoniali è più che sufficiente a dimostrare la condotta antidoverosa del tesserato.
d. Con una ulteriore prospettazione difensiva, il reclamante sostiene che la scarsa conoscenza della lingua italiana e la grave situazione psicologica dovuta alla malattia del padre gli avrebbero impedito di restare in contatto con la società.
Il motivo è infondato.
L’art. 92 N.O.I.F. richiede al tesserato un comportamento diligente e la pronta osservanza delle direttive societarie; l’art. 4, comma 3, CGS esclude che la ignoranza delle norme possa esimere dalle responsabilità disciplinari.
Il tesseramento, per sua natura, implica l’accettazione delle regole che presidiano la regolare esecuzione del rapporto sportivo.
Ne discende che grava sul tesserato un onere minimo di attivazione diligente, consistente nel mantenere contatti effettivi e tempestivi con la società, nel rendersi reperibile, e nel fornire senza ritardo riscontri idonei alle convocazioni o alle richieste provenienti dagli organi societari, specialmente quando tali richieste attengano alla partecipazione agli allenamenti e alle attività istituzionali.
Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla qualificazione formale delle comunicazioni, ciò che rileva è la condotta complessiva di persistente inerzia, non accompagnata da elementi oggettivi e non sorretta da un comportamento collaborativo che il vincolo di tesseramento impone.
Pertanto, la dedotta “mancata conoscenza” delle prescrizioni o delle conseguenze disciplinari non è idonea a scriminare la condotta, né a degradarne il disvalore, rimanendo integra la violazione accertata in prime cure, sotto il concorrente profilo degli obblighi federali e dei doveri generali di lealtà e correttezza.
Nel caso concreto, il sig. Hardes non fornì alcuna comunicazione alla società per oltre due mesi, nonostante le PEC di contestazione; solo nel corso dell’audizione con la Procura depositò i certificati medici.
La malattia del padre, pur comprensibile sul piano umano, non può giustificare il totale abbandono degli obblighi contrattuali e federali, specie quando il tesserato era nelle condizioni di comunicare con la famiglia e successivamente – particolare non certo irrilevante – financo di tesserarsi con un’altra società.
e. Infine, il reclamante censura l’entità della squalifica di quattro giornate, ritenendola eccessivamente afflittiva.
Il motivo non merita accoglimento.
L’art. 12 CGS prevede che le sanzioni siano graduate in base alla gravità del fatto, al grado di colpa, alla recidiva e alle attenuanti; l’art. 44 CGS stabilisce che le sanzioni a carico dei tesserati devono essere effettive e afflittive in relazione alla natura della violazione.
La Corte federale d’appello, sempre nella citata decisione n. 67/2025-2026, ha ribadito un principio consolidato: il giudice disciplinare è tenuto a commisurare la sanzione in modo proporzionato, ma la sanzione deve comunque preservare la sua funzione deterrente e non può essere puramente simbolica.
Nel caso di specie, la condotta del sig. Hardes ha comportato la mancata partecipazione a più allenamenti e a due gare decisive, la rottura del vincolo contrattuale e la violazione dei principi di lealtà e affidamento, aggravata dal successivo tesseramento con altra società.
Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la gravità del fatto ma ha comunque applicato una sanzione inferiore a quella chiesta dalla Procura federale (sei giornate), tenendo conto della malattia del padre e del carattere dilettantistico del rapporto.
La Corte ritiene che tale valutazione sia corretta e rispettosa dei criteri degli artt. 12 e 44 CGS: pertanto, la squalifica di quattro giornate appare proporzionata e non suscettibile di ulteriore riduzione.
Resta da evidenziare infine l’inammissibilità degli ulteriori motivi di reclamo dedotti dalla difesa dell’Hardes con la memoria depositata in data 5 gennaio.
Difatti, sono inammissibili i motivi di reclamo tardivamente introdotti mediante memoria (cfr. CFA, sez. IV, n. 53/2019–2020; CFA, sez. I, n. 110/2024–2025).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oliviero Drigani Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
