F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0106/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2026 – società Potenza Calcio S.r.l.

Decisione/0106/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0134/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente (relatore)

Arnaldo Morace Pinelli - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0134/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Potenza Calcio S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato in data 11 dicembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 2 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Vice Presidente, Savio Picone; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 3.000, inflitta in relazione alla gara Potenza - Crotone di Coppa Italia (Serie C Regionale 2025/2026) del 10 dicembre 2025.

Il provvedimento del Giudice Sportivo (com. uff. n. 18 dell’11 dicembre 2025) è così motivato: "Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Destra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 65° minuto della gara, durante il riscaldamento effettuato dai giocatori avversari, una monetina da dieci centesimi nel recinto di gioco che colpiva un tesserato della squadra avversaria, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".

Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: nel medesimo comunicato ufficiale, il Giudice avrebbe contraddittoriamente deliberato di non sanzionare l’introduzione nell’impianto sportivo e l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi del Potenza, riconoscendo che la società ha adottato tutti i necessari modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei comportamenti violenti, ai sensi dell’art. 29 C.G.S.; la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata, in quanto riferita al gesto di un solo tifoso non identificato; il lancio di una piccola monetina, verso un tesserato del Crotone che era di spalle e con il giubbotto, sarebbe connotato da ridotta lesività.

La reclamante chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione ovvero la riduzione dell’ammenda, in applicazione delle circostanze attenuanti ravvisabili nella fattispecie.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 2 gennaio 2026, è comparso l’avv. Chiacchio per la reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

Nel merito, si legge nel rapporto del delegato della Procura Federale: “(…) Al 65° minuto della gara, durante il riscaldamento dei calciatori del Crotone che si effettuava nella zona compresa tra la panchina aggiuntiva del Crotone e la bandierina del calcio d’angolo, i sostenitori del Potenza occupanti la Tribuna laterale destra scoperta (totale occupanti settore n. 31) lanciavano nel recinto di gioco una monetina di 10 centesimi che attingeva alle spalle il preparatore atletico del Crotone, La Porta Pietro, senza arrecargli alcun danno. Quest’ultimo recuperava la suddetta monetina consegnandola al collaboratore Cotticelli Ciro che stazionava alle sue spalle nei pressi della panchina aggiuntiva degli ospiti. Il nominato Cotticelli vedeva l’oggetto in parola provenire dal settore di cui sopra, nonché attingere il tesserato del Crotone ma non vedeva l’autore di tale condotta. Si precisa altresì che l’ulteriore designato, Andrea Taglioni, si trovava tra le due panchine senza aver assistito alla scena”.

La reclamante chiede l’annullamento della sanzione, affermando che il Giudice Sportivo avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 29 C.G.S., in relazione all’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi.

Invero, il riconoscimento per una medesima manifestazione sportiva dell’adozione, da parte della società, dei modelli di organizzazione e delle misure idonee alla prevenzione dell’utilizzo di materiale pirotecnico non implica necessariamente la non punibilità della società, in relazione a differenti ed autonomi comportamenti violenti.

Alla tifoseria del Potenza è imputata una condotta grave e pericolosa, secondo il referto della Procura e la motivata decisione del Giudice Sportivo (lancio di una monetina che ha attinto il preparatore atletico del Crotone).

Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone.

È incontestato che l’episodio descritto nel rapporto della Procura Federale si sia realmente verificato, costituendo ciò un quadro significativo e peculiare di pericolo determinato, appunto, dal lancio di un oggetto nel terreno di giuoco, grave ex se ma fortunatamente senza conseguenze lesive per gli atleti ed i tesserati presenti sul campo.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 26 C.G.S., il quale prevede che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, non sanziona le sole violenze fisiche, ma ogni condotta che possa considerarsi idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità. La norma non si limita a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso, in campo e fuori. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme incriminatrici tutelano diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità, in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce il proprium dell’ordinamento sportivo (cfr. Corte Spor. App., sez. I, n. 94/CSA-2025-2026 ed i precedenti ivi richiamati).

Questa Corte, tuttavia, ritiene che l’assenza di conseguenze lesive per la vittima del lancio della monetina e la documentata predisposizione di talune delle misure organizzative previste dall’art. 29, primo comma, giustifica la riduzione dell’ammenda nella misura determinata in dispositivo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 2.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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