F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0107/CSA pubblicata del 13 Gennaio 2026 – società A.S.D. Castrumfavara/società S.S.D. Athletic Club Palermo
Decisione/0107/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0127/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. n. 0127/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Castrumfavara in data 17 dicembre 2025 per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. uff. n. 57 del 10 dicembre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30 dicembre 2025, il prof. avv. Andrea Lepore e uditi l'avv. Vincenzo Russello per la reclamante e l'avv. Filippo Pandolfi per la società S.S.D. Athletic Club Palermo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 17 dicembre 2025, l’A.S.D. Castrumfavara proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice sportivo del Dipartimento interregionale Lega serie D, pubblicata in C.u. n. 57 del 10 dicembre 2025. In essa si legge: «esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CASTRUMFAVARA con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe e se ne chiede la ripetizione, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo convalidato una rete in favore della A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO, nonostante il pallone avesse già superato la linea di fondo ed essere, pertanto, uscito dal campo di gioco; lette le controdeduzioni della ATHLETIC CLUB PALERMO, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile, infondato e finanche temerario; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono inammissibili; rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara e riferibile ad un episodio di gioco; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. CASTRUMFAVARA - A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO 1 – 2; 3) di addebitare sul conto della A.S.D. CASTRUMFAVARA il contributo di reclamo».
La reclamante contesta tale decisione, sostenendo che:
- sia da considerare errore tecnico la valutazione dell’arbitro di assegnare una rete non regolare e non una mera valutazione discrezionale;
- sia indispensabile ascoltare gli ufficiali di gara rispetto a quanto refertato, richiedendo un supplemento di rapporto;
- sia opportuno acquisire video-riprese della gara, trasmesse dalla reclamante, sì da valutare quanto accaduto.
In ragione di ciò, ribadisce l’istanza presentata in primo grado, chiedendo di dichiarare l’irregolarità della gara e ordinandone la ripetizione.
La resistente A.S.D. Athletic Club Palermo, al contrario, rileva che:
- il reclamo sarebbe da definire inammissibile e temerario, per violazione dell’art. 65, comma 1, lett. b) C.G.S., in quanto il giudice sportivo non è tenuto alla valutazione «dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco»; ragion per cui sarebbe altresì inammissibile la richiesta di prendere visione di video della partita;
- nel merito, il reclamo di A.S.D. CASTRUMFAVARA proporrebbe argomentazioni del tutto insussistenti, infondate, inconferenti, inammissibili e soprattutto temerarie in ragione del fatto che quanto è avvenuto non ricadrebbe nella fattispecie di errore tecnico dell’arbitro.
Chiede pertanto:
1) In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità e/o l’improponibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto da A.S.D. Castrumfavara, con conferma della decisione del Giudice Sportivo e la conseguente conferma del risultato di 1-2 maturato sul campo.
2) In via principale, nel merito, rigettare il reclamo proposto da A.S.D. Castrumfavara, in quanto pretestuoso ed infondato, con conferma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. e la conseguente conferma del risultato di 1-2 maturato sul campo.
3) Condannare A.S.D. Castrumfavara al pagamento delle spese per lite temeraria, ex art. 55, comma 1, del C.G.S.
Il reclamo è stato, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Il Collegio ritiene di dover compiere alcune osservazioni riguardo a tre punti nodali sui quali si dipana la questione sottoposta al proprio giudizio: 1) ammissibilità della prova video nel processo sportivo; 2) possibilità di configurare la fattispecie quale errore tecnico dell’arbitro; 3) conclusioni nel merito.
1) In primo luogo, va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova.
Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisione del giudice sul risultato della gara (così, CSA, Sez. III, 17 febbraio 2020, dec. n. 0184/2019-2020).
Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari [cfr. art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza, tra l’altro, che anche tale errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. già Corte giust. fed., 15 marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore).
2) Non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico, tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara (v. in tal senso, CSA, Sez. III, 9 maggio 2025, dec. n. 0216/CSA-2024-2025; e già in precedenza, CSA, Sez. III, 14 dicembre 2020, dec. n. 030/CSA/2020-2021, nonché CSA, Sez. III, 17 febbraio 2020, dec. n. 0184/2019-2020).
Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato in modo corretto.
3) Nel merito, quand’anche si volessero superare simili granitiche statuizioni, il referto degli ufficiali di gara si dimostra cristallino sul punto, impedendo qualsiasi valutazione postuma da parte del Collegio, che potrebbe essere considerata totalmente arbitraria su “un avvenimento di campo” (art. 61, comma 1, C.G.S.). Per altro verso, è comprensibile la posizione della ricorrente che, pertanto, si ritiene non vada condannata per lite temeraria.
In definitiva e in virtù di quanto esposto, dunque, corretta è stata la decisione del giudice di prime cure.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
