F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0166/TFN – SD del 6 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16280/172pf23-24/GC/blp del 30.12.2023 nei confronti di omissis – Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione n.166/TFNSD-2023-2024

Registro procodimenti n. 0132/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri :

Carlo Sica- Presidente

Amedeo Citarella –Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 29 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. l6201/l72pt23-24/GC/blp del 28 dicembre 2023, annullato e sostituito dal Deferimento n. 16280/ l72pt23-24/GC/blp del30 dicembre 2023, nei confronti del sig. omissis nonché nei confronti della società       omissis con riferimento alla inerente responsabilità oggettiva, la seguente

DECISIONE

deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 30 dicembre 2023, a carico del sig. omissis in relazione alla invocata violazione dell'art. 4, comma l, CGS e, più segnatamente, per avere il medesimo violato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, avendo posto in essere, approfittando del ruolo di dirigente-accompagnatore nel corso delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, ripetute condotte sessualmente abusanti nei confronti di diversi calciatori minorenni tesserati per la società omissis condotte meglio descritte nel citato atto di deferimento; nonché a carico della predetta società con riferimento alla inerente responsabilità  oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art . 6, comma 2, CGS.

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto all'esito dell'attività istruttoria ritualmente compiuta dalla Procura Federale, che ha dato avvio al procedimento all 'esito dell'acquisizione della documentazione fornita dalla Procura  della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; documentazione dalla quale sono emerse condotte disciplinarmente rilevanti, poste in essere dal sig. omissis propria volta colpito da ordinanza cautelare fondata su indizi di colpevolezza rispetto ai reati di cui agli artt. 600- bis, 600- ter, 609- bis e 609- terc.p ..

Le riunioni

Il giudizio è stato, dapprima, chiamato alla riunione del giorno 18 gennaio 2024 per la trattazione del procedimento.

All'udienza del 18 gennaio 2024, con Ordinanza n. 47 di pari data, la causa è stata rinviata al giorno 29 febbraio 2024, avendo il Collegio rilevato ex offlcio il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

È quindi seguita la riunione del 29 febbraio 2024, nella quale il Tribunale ha sottoposto d'ufficio al contraddittorio delle parti la pregiudiziale questione di competenza .

Le parti costituite hanno preso posizione in merito alla quaestio sollevata.

La decisione

Dato l'ordine di esame delle questioni, disegnato dall'art . 276, comma 2, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in ragione dell'art . 3, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che, richiamando le "disposizioni del Codice CONI; rinvia anche all'art. 2, comma 6, di quest'ultimo, a propria volta espressivo del c.d. rinvio esterno "aiprincipi e alle norme generali del processo civile''), deve pregiudizialmente delibarsi l'eccezione di difetto di competenza rilevata ex offlcio da questo Tribunale in seno alla riunione del 29 febbraio 2024.

Ora, come si evince manifestamente dagli atti di causa, il sig.  omissis oggi convenuto, è stato in questa sede evocato in relazione alle condotte, asseritamente violative dell'art. 4, comma l, CGS, che avrebbe posto in essere nella propria qualità di dirigente-accompagnatore  della società  omissis   nei confronti di soggetti tesserati per il medesimo sodalizio sportivo.

Visto il disposto dell'art. 92 del Codice di Giustizia FIGC, il cui primo comma prevede che "Il Tribunale federale  a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle nonne federali",  insieme al dettato dei precedenti  artt. 83 e 84 (che dettagliano le tassative ipotesi in cui è competente il Tribunale Federale a livello nazionale), non v'è chi non veda come non spetti a questo Tribunale decidere sul merito della riferita posizione, che rientra nell'alveo di competenza del solo Tribunale Federale Territoriale (Comitato Regionale Emilia-Romagna).

Lo stesso deve dirsi con riferimento alla connessa posizione della società omissis pure convenuta.

Del resto, la responsabilità oggettiva- rectius, aggravata (alla luce della transizione, promossa alla novella del20 19, dal paradigma della strictiability a quello della responsabilità per colpa presunta o, appunto, aggravata; ad es., Corte Federale d'Appello, SS.UU., 17 gennaio 2022, n. 58)- dì cui all'art. 6, comma 2, CGS scaturisce, per gemmazione, da contegni dei dirigenti e tesserati del sodalizio (nonché degli ulteriori soggetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS) in ipotesi integranti violazioni del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.

Premesso, ancora una volta, il dettato dell'art. 92, cit., che attribuisce al Tribunale federale a livello territoriale la competenza in relazione ai procedimenti inerenti a campionati e competizioni di livello territoriale, la posizione della Società non può non seguire la medesima sorte processuale di quella del dirigente, per l'inestricabile nesso che  la  avvince  a  quest'ultimo,  non  potendosi delibare la prima senza la preliminare verifica della rimproverabilità in concreto della condotta della persona fisica.

Deve essere, in definitiva, dichiarato, con specifico riferimento agli addebiti mossi nei confronti del sig. omissis nonché nei confronti  della società  omissis (per inerente responsabilità  aggravata),  il difetto di competenza  di questo Giudice in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Gli atti debbono essere contestualmente rimessi alla Procura Federale acciocché valuti la sussistenza di eventuali violazioni dell'art . 4, comma l, CGS, o di altre eventuali violazioni disciplinari in ipotesi emergenti dalla piattaforma probatoria .

È assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna cui rimette gli atti.

Rimette, altresì, gli atti alla Procura Federale perché valuti la sussistenza di eventuali violazioni dell'art. 4, comma l, CGS, o di altre eventuali violazioni disciplinari da parte di altri tesserati le cui posizioni emergono dagli atti del procedimento .

Cosi deciso nella Camera di consiglio del 29 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 6 marzo 2024 .

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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