F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0200/TFN – SD del 22 Aprile 2024 (motivazioni) – Omissis – Reg. Prot. omissis/TFN-SD –
Decisione n. 0200/TFNSD-2023-2024
Omissis /FNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri :
Pierpaolo Grasso- Presidente (Relatore)
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Fabricatore- Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n . omissis del 26 febbraio 2024, nei confronti del sig. omissis, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
l.omissis all 'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Novara, per rispondere della violazione dell'art . 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento A.I.A . sia in via autonoma sia in riferimento all'art . 5, comma 3, del vigente Codice Etico A.l.A., per avere questi condiviso sul proprio profilo del social network "Instagram" una fotografia riportante la seguente frase: «Avrei ucciso tutti gli ebrei del mondo, ma ne ho tenuti alcuni per mostrare al mondo perché li ho uccisi" Adolf Hitler
La fase istruttoria
Il Presidente della Sezione AIA di Novara notiziava, in data 30 ottobre 2023, la Procura Federale, che procedeva ad avviare il procedimento in questione, del fatto che l'odierno deferito aveva condiviso un'espressione razzista e discriminatoria su un proprio profilo in rete .
La Procura Federale, acquisiti gli atti allegati alla segnalazione, fra cui anche lo screenshot della frase incriminata, ha, quindi, proceduto ad audire l'odierno deferito che ha ammesso quanto contestatogli, mostrando la massima collaborazione, scusandosi per l'azione posta in essere, escludendo ogni intenzione discriminatoria o razzista; ha evidenziato, inoltre, di aver subito rimosso la foto contenente l'espressione in questione postata, fra l'altro, su un profilo non pubblico ma privato e, quindi, non accessibile a tutti . Ritenuta, quindi, sussistente un 'ipotesi di responsabilità disciplinare, la Procura ha inviato comunicazione di conclusione indagini e, successivamente, l 'odierno deferimento.
La fase predibattimentale ed il dibattimento
Il deferito non ha presentato memoria.
All'udienza del 16 aprile 2024 il deferito non è comparso; tuttavia, nell'imminenza dell'udienza ha fatto pervenire nota mai! con la quale manifestava l 'impossibilità di presenziare per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altre persone all'uopo delegate.
Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di sei mesi di squalifica.
La decisione
Il Tribunal e ritiene il deferito responsabile dell'illecito ascrittogli .
Va preliminannente - e sinteticamente premesso - che le disposizioni contestate e violate che impongono alla categoria arbitrale un comportamento improntato alla rettitudine anche in contesti estranei allo svolgimento dell'attività sportiva hanno già trovato un loro avallo ed una loro ampia giustificazione, in diverse pronunce del giudice esofederale (cfr. Corte Federale d'appello, Ss.uu., 14 giugno 2023, n.l18) .
Nel merito non può esservi dubbio alcuno sulla gravità dell'operato del deferito che, nel postare una siffatta indicibile affennazione (indicata nel provvedimento di deferimento), riconducibile ad una della figure più devastanti e negative della nostra storia contemporanea, rimarcandone una delle pagine più nere e - si spera - mai più neanche lontanamente concepibili, ha inevitabilmente arrecato un gravissimo nocumento al prestigio di tutta la categoria arbitrale, non essendo neanche lontanamente ipotizzabile che dietro tale affennazione possa esserci stato un intento goliardico .
La gravità del gesto, fra l'altro, è stata immediatamente percepita da coloro che hanno avuto modo di leggerlo nell'immediato, tanto da indurre il deferito a rimuovere quanto postato -e secondo quanto dallo stesso dichiarato - al massimo 15 minuti dopo. Tale circostanza, unitamente a quella evidenziata in audizione dal deferito in ordine alla natura non pubblica del suo profilo, non appaiono idonee ad escludere il disvalore -ai fini disciplinari -del suo operato.
Infatti sebbene indirizzato ad una platea non totalmente pubblica, la foto postata ha avuto modo di essere visionata comunque da un numero ben definito di soggetti che hanno, conseguentemente, avuto modo di notare e porre in evidenza la indubbia intrinseca spregevolezza del suo contenuto, potendo quindi, il comportamento tenuto, estrinsecare tutta la sua lesività dei valori morali - e conseguentemente sportivi -cui, come già ricordato, tutta la classe arbitrale deve tendere sia in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere.
Sotto il profilo sanzionatorio, pur tenendo conto della gravita del fatto ascritto, il Tribunale ritiene congruo quanto richiesto dalla Procura Federale in ragione della giovane età del deferito, della collaborazione prestata - come riconosciuta anche dalla Procura Federale -. della manifestata piena consapevolezza del grave errore commesso e delle conseguenti scuse espresse in corso di audizione, della auspicata volontà di far tesoro di tale esperienza nel percorso di vita ed - eventualmente - arbitrale in caso di prosecuzione di quest'ultimo .
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. omissis la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Pierpaolo Grasso
Depositato in data 22 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
