F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 110/TFN – del 5 Dicembre 2025 (motivazioni) Andrea Bacci, San Donato Tavarnelle SSDRL – 89/TFNSD
Decisione/0110/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0089/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Claudio Croce - Componente
Monica De Vergori - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11707/45pf25-26/GC/PM/mg del 31 ottobre 2025, depositato il 3 novembre 2025, nei confronti del sig. Andrea Bacci, nonché nei confronti della società San Donato Tavarnelle SSDRL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con ricorso del 29 gennaio 2025 (n. 027-2024) il Sig. Contipelli Matteo, calciatore tesserato F.I.G.C., si è rivolto al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e ha chiesto, ai sensi dell’art. 18 Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, il rimborso di Euro 4.265,50 per le spese mediche sostenute in ragione di un infortunio occorsogli in data 6.4.2024 durante una gara. All’esito dell’udienza del 26.3.2025 il Collegio, con lodo arbitrale immediatamente esecutivo del 7.4.2025, ha accolto la domanda proposta dal sig. Matteo Contipelli, rilevando come la società fosse, in effetti, tenuta a farsi carico delle spese mediche sostenute dal tesserato per la parte non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale o da altre forme di assicurazione - laddove, come nel caso di specie, il calciatore non avesse ricevuto alcuna proposta in merito a un percorso di assistenza sanitaria qualificata – e ha altresì posto le spese di assistenza legale, i diritti amministrativi e i compensi del Collegio Arbitrale a carico della società San Donato Tavarnelle SSD a RL.
In data 8 aprile 2025 il lodo arbitrale è stato ritualmente e correttamente notificato da parte della Lega Pro ad entrambi i deferiti. Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione, in violazione dell’art. 31, comma 11, CGS, non è intervenuto alcun pagamento in favore del calciatore, risultando tempestivamente pagate le sole spese del Collegio Arbitrale.
Con diffida del 23.6.2025 l’Avv. Alessio Piscini, quale difensore del sig. Matteo Contipelli, come da mandato in atti nel procedimento arbitrale, ha intimato alla società San Donato Tavarnelle s.r.1. il pagamento di quanto dovuto.
Successivamente, in data 30 giugno 2025 la società ha pagato il quantum previsto dal lodo arbitrale al calciatore Matteo Contipelli e, per ciò che concerne le spese di assistenza difensiva poste nel Lodo Arbitrale a carico della società, il beneficiario delle stesse, l’Avv. Alessio Piscini, con pec del 4 luglio 2025, vi ha rinunciato.
In data 11.7.2025, a seguito della segnalazione dell'Avv. Alessio Piscini, concernente il mancato pagamento, da parte della S.S.D.R.L. San Donato Tavarnelle, delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro in favore del suo assistito calciatore Matteo Contipelli, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n.45pf25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
segnalazione in data 23.6.2025 dell’Avv. Alessio Piscini, in nome e per conto del sig. Matteo Contipelli, del mancato pagamento in favore di quest’ultimo da parte della società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L. delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale di Lega Pro in data 7.4.2025, ricorso n. 027-2024;
fogli censimento della società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L. per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026;
- lodo arbitrale del 7.4.2025 emesso nell’ambito del ricorso n.027-2024 e relativa pec di avvenuta consegna in data 8.5.2025 della notifica da parte del Collegio Arbitrale di Lega Pro.
Dalla documentazione versata agli atti del 1° ottobre 2025, è emerso che tra la società San Donato Tavarnelle e il Sig. Contipelli Matteo pendevano trattative, sia prima che dopo la notifica del Lodo Arbitrale, sulle tempistiche del pagamento e sul quantum da pagare.
Con atto del 31.10.2025, la Procura Federale ha deferito
“1. il sig. Andrea Bacci, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.
2. la società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.; per rispondere:
1. il sig. Andrea Bacci, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.:
violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Contipelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale di Lega Pro nell’ambito del ricorso 027-2024, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 7 aprile 2025 e notificato in data 8 aprile 2025;
2. la società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.:
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Bacci così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 27 novembre 2025, con memoria del 24.11.2025, l’Avv. Fabio Giotti, in qualità di difensore dei deferiti Bacci Andrea e San Donato Tavarnelle SSD a RL, ha dedotto l’assenza dell’elemento soggettivo della condotta e ha sostenuto che nel caso de quo non dovrebbe essere irrogata necessariamente la sanzione della penalizzazione venendo in rilievo il disposto dell’art. 31, co. 11 C.G.S. e non la violazione dell’art. 94 ter comma 5 NOIF che richiama le sanzioni di cui all’art. 31 comma 6 CGS per le società, ovvero la penalizzazione di punti in classifica, e comma 7 per i dirigenti, ovvero almeno 6 mesi di inibizione.
Inoltre, l’Avv. Fabio Giotti ha invocato il riconoscimento delle attenuanti specifiche ex art. 13 comma 1, lett. c) CGS e generiche ex art. 13 comma 2 CGS e, per l’effetto, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati e, in subordine, l’inflizione delle sanzioni minime tenendo conto delle invocate attenuanti.
Il dibattimento
All’udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati, per la Procura Federale, l'Avv. Luca Zennaro e l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli; in difesa della società San Donato Tavarnelle SSDRL e del sig. Andrea Bacci, quest'ultimo presente anche personalmente, è comparso l'Avv. Fabio Giotti.
L’Avv. Zennaro si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Bacci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società San Donato Tavarnelle SSDRL un punto di penalizzazione.
L'Avv. Giotti ha replicato richiamando le tesi difensive argomentate in memoria e ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi rassegnate
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L’attività di indagine versata in atti, infatti, ha consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti, risultando provata l’inottemperanza della società al lodo arbitrale, costituita dal mancato pagamento al calciatore Contipelli Matteo, nel prescritto termine di giorni trenta dalla notifica del relativo provvedimento, della somma accertata con lodo arbitrale del Collegio Arbitrale Lega Pro emesso a conclusione della vertenza intrapresa dal predetto calciatore.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento è emerso che il lodo arbitrale sia del 7.4.2025 e sia stato notificato correttamente alle parti l’8.4.2025 sicché, ai sensi dell’art. 31, co. 11 C.G.S., la società avrebbe avuto tempo fino all’8.5.2025 per adempiere alla propria obbligazione.
La società, invece, soltanto dopo aver ricevuto la diffida dell’Avv. Piscini del 23.6.2025, in data 30.6.2025 ha adempiuto, tardivamente, la propria obbligazione nei confronti del calciatore Contipelli.
Le deduzioni della difesa, per cui non sarebbe configurabile l’illecito disciplinare data l’assenza dell’elemento soggettivo e, comunque, dovrebbero essere applicate le circostanze attenuanti e specifiche, non meritano accoglimento.
Con riferimento al primo profilo, devesi evidenziare l’irrilevanza dello status soggettivo dell’incolpato ai fini della integrazione dell’illecito de quo, dato che la Corte Federale d’Appello ha avuto modo di osservare che “ lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. [omissis] Stante il carattere del precetto in esame - che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).
Secondo l’orientamento costante della Corte Federale d’Appello (Decisione/0072/CFA-2024-2025) il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento –come nel caso in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021- 2022).
E, ancora, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “ Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento“ (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Inoltre, e con riguardo al secondo profilo, concernente l’applicabilità delle circostanze attenuanti e specifiche, mette conto osservare come le stesse non siano configurabili nella vicenda in esame, condividendosi sul punto quanto ritenuto dalla Corte Federale d’Appello, secondo cui, “Quanto al secondo aspetto, relativo alla invocata applicazione di attenuanti in relazione all’avvenuto pagamento dei compensi prima del deferimento, non possono essere applicate ai reclamanti le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, perché, secondo orientamento di questa Corte federale (Sez. I, n. 49/2021-2022), il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui trattasi non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g) (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”). L’illecito disciplinare sussiste quindi nella sua pienezza, senza che si possa applicare alcuna attenuante” (Decisione/0086/CFA-2023-2024).
Appare, pertanto, violato il precetto contenuto nell’art. 31 comma 11 C.G.S., a mente del quale il mancato pagamento delle somme poste a carico di società o tesserati dai Collegi Arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
Quanto alla misura della sanzione da applicarsi alla società, deve darsi atto che la gamma delle sanzioni prevista dal Codice di giustizia sportiva nei casi di mancata ottemperanza alle statuizioni arbitrali ex art. 31 co. 11 C.G.S., da leggersi in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, lett. a) b) c) g), si compone dell’ammonizione, dell’ammenda, dell’ammenda con diffida e della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Nel caso di specie, stante il fatto che tra le parti in causa vi sono state trattative anche prima dell’emanazione del lodo ai fini della composizione bonaria della controversia, tale circostanza, unitamente al fatto che il pagamento è intervenuto solo a seguito di rituale diffida del 23.6.2025, per quanto rimasta priva di riscontro la precedente diffida dell’11.6.2025 richiamata nella successiva, deve essere tenuta in conto nella individuazione e nella dosimetria della sanzione.
Deve, dunque, irrogarsi la sanzione dell’ammenda – tra l’altro, ritenuta in astratto applicabile anche dai deferiti in luogo della penalizzazione -, posto che l’art. 8, lett. a) b) c) g), del C.G.S. elenca le sanzioni in ordine crescente di gravità e la penalizzazione dei punti in classifica è prevista quale ultima sanzione irrogabile sul presupposto, dunque, della sua maggiore gravità rispetto alle precedenti.
Con riguardo al quantum dell’ammenda, in considerazione del comportamento tenuto dalla società, che ha intessuto trattative prima dell’emanazione del lodo arbitrale, ma ha comunque adempiuto solo a seguito della diffida dell’Avv. Piscini del 23.6.2025, per quanto, come detto, inevasa la precedente dell’11.6.2025, si ritiene proporzionata la sanzione dell’ammenda pari a Euro 3.000, 00 e deve essere, invece, confermata la sanzione dell’inibizione a mesi sei per il Sig. Andrea Bacci.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Bacci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società San Donato Tavarnelle SSDRL, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Daniela Nardo Amedeo Citarella
Depositato in data 5 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
