F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 115/TFN – del 12 Dicembre 2025 (motivazioni) – Baioni – 105/TFNSD
Decisione/0115/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0105/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
compostao dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Salvatore Accolla – Componente
Gaetano Berretta - Componente
Gaia Golia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13159/90 pf 25-26/GC/PN/fm del 17 novembre 2025, depositato il 18 novembre 2025, nei confronti del sig. Eugenio Baioni, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 13159/90 pf 25-26/GC/PN/fm del 17.11.2025, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Eugenio Baioni, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Terracina 1925, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, comma 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Antonio Palo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell’ambito della vertenza n.2425-258, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29 maggio 2025 e notificato in data 30 maggio 2025.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Terracina 1925 delle somme dovute al tecnico Antonio Palo nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, traeva origine dalla segnalazione, in data 30.6.2025, a firma del Segretario della LDN con la quale veniva attestato l’inadempimento della Società Terracina agli obblighi di pagamento in favore dell’allenatore Antonio Palo, derivanti dal lodo arbitrale emesso dal competente Collegio in data 29.5.2025 e notificato il giorno seguente.
Iscritto il procedimento, veniva svolta attività istruttoria con l’acquisizione, tra l’altro, della documentazione afferente la posizione federale della Società.
Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, la società Terracina presentava istanza di applicazione della sanzione ex art. 126 C.G.C. cui la Procura Federale prestava il consenso.
Il presidente Baioni, cui pure veniva notificato l’atto conclusivo delle indagini, non spiegava alcuna difesa. All’esito delle indagini veniva emesso il deferimento oggi in decisione.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, il deferito non si costituiva.
Il dibattimento
All’udienza del 12.12.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi gli avvocati Alessandro D’Oria e Daniele Labianca per la Procura Federale.
I rappresentanti della Procura si sono riportati all’atto di deferimento e hanno concluso per l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.
Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, ritiene sussistere la responsabilità del deferito.
E’ pacifico infatti che alla formale notificazione del lodo arbitrale del 29.5.2025, che riconosceva in favore dell’allenatore Palo un credito per oltre 5.000,00 euro, nessun pagamento veniva effettuato dalla società Terracina nel termine perentorio di 30 giorni previsto dalla normativa federale.
Non v’è inoltre traccia in atti di un comportamento positivo posto in essere dall’odierno deferito al fine di adempiere alla decisione del collegio arbitrale.
La condotta in esame è dunque pacificamente sussumibile nelle violazioni contestate.
La giurisprudenza sportiva ha infatti in plurime occasioni chiarito che “in tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure che non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (ex plurimis: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (così da ultimo CFA, n. 72/CFA/2024-2025/A).
In subiecta materia, peraltro, neppure rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto (così CFA, massima n. 003/CFA/2025-2026/C).
L’ingiusto vantaggio perseguito con il mancato pagamento di quanto dovuto si pone anche in contrasto con i generali principi fondativi dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 4, comma 1 C.G.S., sicché, in conclusione, deve affermarsi la responsabilità del deferito per tutte le violazioni contestate.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Eugenio Baioni la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Amedeo Citarella
Depositato in data 15 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
