F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 116/TFN – del 12 Dicembre 2025 (motivazioni) – FC San Giuliano City SSD arl – 102/TFNSD
Decisione/0116/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0102/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Gianfranco Marcello - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12517/54pf25-26/GC/PM/mg del 10 novembre 2025, depositato l’11 novembre 2025, nei confronti della società FC San Giuliano City SSD arl, la seguente
DECISIONE
Con atto del 11 novembre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
la società F.C. San Giuliano City S.S.D. a.r.l., per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Luce, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:
“sig. Andrea Luce, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A R.L:
1. violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Andrea Ciceri la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione L.N.D.-A.I.A.C. nell’ambito della vertenza 2425-242, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 22 maggio 2025 e notificato in data 24 maggio 2025;
2. violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto ai calciatori sigg.ri Nabil Makni e Pietro Vassallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi emessi rispettivamente in data 22.5.2025 e notificato in data 27.5.2025 nell’ambito della vertenza 117/2024-2025 per il calciatore sig. Nabil Makni e del lodo emesso in data 16.5.2025 e notificato in data 21.5.2025 nell’ambito della vertenza 333/2024-2025 per il calciatore sig. Pietro Vassallo”.
La fase istruttoria
L’indagine traeva origine dalle segnalazioni effettuate dal Dipartimento Interregionale della LND e dagli Avvocati Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli, con le quali si lamentava il mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale, da parte della società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., delle somme stabilite dai lodi emessi dal Collegio Arbitrale L.N.D. in favore dei calciatori Nabil Makni e Pietro Vassallo nonché dell’allenatore Andrea Ciceri.
Ricevuta la notizia, la Procura Federale provvedeva, in data 14 luglio 2025, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n.54pf25-26, con oggetto “Segnalazioni, formulate dal Dipartimento Interregionale e dagli Avvocati Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli, concernenti i rapporti contrattuali tra la F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. e i tesserati Andrea Ciceri, Makni Nabil e Pietro Vassallo, in base ai relativi provvedimenti adottati dai competenti Collegi Arbitrali”.
In sede istruttoria, la Procura acquisiva, oltre al foglio di censimento della F.C. San Giuliano City e le segnalazioni della LND e degli Avvocati Malagnini e Renzulli, i seguenti ulteriori documenti:
- lodo arbitrale irrituale del 22.5.2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 2425-242, promossa dal sig. Andrea Ciceri, con pec di avvenuta consegna della notifica da parte del Collegio Arbitrale in data 24.5.2025;
- lodo arbitrale irrituale del 22.5.2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 117/2024-2025, promossa dal calciatore Nabil Makni, con pec di avvenuta consegna della notifica da parte del Collegio Arbitrale in data 27.5.2025;
- lodo arbitrale del 16.5.2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 333/2024-2025, promossa dal calciatore Pietro Vassallo, con pec di avvenuta consegna della notifica da parte del Collegio Arbitrale in data 21.5.2025.
In data 29 settembre 2025, la Procura Federale notificava l’avviso di conclusione delle indagini al sig. Andrea Luce, all’epoca dei fatti presidente della F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. dotato dei poteri di rappresentanza, e alla stessa F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l.
Con atto del 20 ottobre 2025, il Presidente Andrea Luce definiva il giudizio mediante l’applicazione di una sanzione concordata con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS.
La Procura Federale, pertanto, in data 11 novembre 2025, notificava l’atto di deferimento alla sola società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 4 dicembre 2025.
La fase predibattimentale
In data 1 dicembre 2025, la F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. si costituiva in giudizio con l’Avv. Cesare Di Cintio, depositando una memoria difensiva con la quale, nel rappresentare che la società, sia pur tardivamente, aveva comunque provveduto al pagamento delle somme oggetto dei lodi emessi in favore dei sigg.ri Ciceri, Makni e Vassallo, giustificava il ritardato pagamento con una momentanea situazione di stallo e di confusione gestionale che in quel periodo si era creata in società a causa dell’improvviso allontanamento del segretario sportivo.
Per tali motivi, la deferita, ai fini della quantificazione della sanzione, chiedeva l’applicazione dell’istituto della continuazione e, in subordine, la concessione delle attenuanti di cui all’art. 13 comma 1, lettera c), CGS.
Il dibattimento
All’udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Francesca Auci, per delega dell'Avv. Cesare Di Cintio, in rappresentanza della società deferita.
L’Avv. Gentile, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva di irrogarsi nei confronti della F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. la sanzione di punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
L’Avv. Auci, dal canto suo, riconosceva l’inadempimento posto in essere dalla società, ma riteneva che lo stesso fosse da imputare ad una situazione di confusione della gestione della società, e chiedeva, pertanto, l'applicazione dell'istituto della continuazione e delle circostanze attenuanti.
La decisione
1. Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità della C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, sig. Andrea Luce.
Dagli atti di causa, difatti, emerge per tabulas che nel termine di 30 giorni dalla notifica dei lodi arbitrali emessi nell’ambito della vertenza n. 2425-242, promossa dall’allenatore Andrea Ciceri, della vertenza n. 117/2024-2025, promossa dal calciatore Nabil MaKni e della vertenza n. 333/2024-2025, promossa dal calciatore Pietro Vassallo, il Presidente Andrea Luce non abbia provveduto al pagamento delle somme cui la società era stata condannata.
Né può aver rilievo la circostanza che il pagamento, sia pur oltre il termine normativamente previsto, sia comunque intervenuto. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza Federale, difatti, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento, come nel caso in esame, sono fattispecie equiparate (TFN, decisione n. 110/2025-2026) tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, decisione n. 47/2021-2022; CFA, decisione n. 49/2021- 2022).
Per tali motivi, va ravvisata la responsabilità della F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. per le condotte contestate.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 94 ter, comma 5, NOIF, stabilisce che “ Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”.
A sua volta, l’art. 31, comma 6, CGS stabilisce che “ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Dal combinato disposto delle suddette norme emerge, dunque, che nel caso di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme accertate dai collegi arbitrali, la sanzione da irrogare alla società è pari ad almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempiuto.
Rispetto all’entità della sanzione, la società deferita ha chiesto, in via preliminare, l’applicazione dell’istituto della continuazione.
Come è noto, l’art. 81 c.p., che disciplina il reato continuato (disciplina pacificamente applicabile anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nonostante il mancato richiamo a tale istituto da parte del Codice di giustizia sportiva), sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Presupposti, dunque, per la configurabilità della continuazione tra illeciti diversi ed autonomi sono: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” (cfr. CFA, decisione n. 55/2022- 2023).
Secondo la giurisprudenza consolidata, il “medesimo disegno criminoso” è un requisito di natura psicologica - interiore, pertanto, al soggetto agente - che postula la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall’inizio dell’attività illecita. In altri termini, l’autore deve aver previsto e deliberato in origine ed in via generale l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, in modo che le singole violazioni possano risultare quale effetto di uno stesso progetto illecito (Cass. pen., 16 aprile 2024, n. 25509).
Con la conseguenza che l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, manchi una preventiva programmazione e deliberazione delle condotte in vista di un unico fine, ossia manchi una preordinazione di fondo che cementi le singole violazioni (Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2022, n. 24202; Cass. Pen., 9 gennaio 2013, n. 8513).
Sempre secondo la giurisprudenza, sia statale e sia federale, l’identità del disegno criminoso deve essere provata da colui che invochi l’applicazione dell’istituto della continuazione, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla contiguità temporale degli addebiti o alla identità o analogia dei fatti commessi. In assenza di tale prova gli illeciti devono ritenersi autonomi (Cass. Pen., 7 ottobre 2019, n. 41063; Cass. 13 settembre 2016, n. 37995; CFA, decisione n. 21/2024-2025; TFN, decisione n. 43/2022- 2023).
Ebbene, alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l’applicabilità dell’istituto in esame.
La deferita, difatti, in ordine all’elemento soggettivo, si è limitata a sostenere che la mancata corresponsione degli importi indicati nei tre lodi, comporta il verificarsi di tre violazioni identiche, tutte facenti capo ad un unico disegno, senza in alcun modo provare la sussistenza di un unico programma delittuoso, deliberato sin dall’inizio nelle sue linee essenziali.
Ma vi è di più.
La mancanza di un “medesimo disegno criminoso” risulta confermata dalle stesse difese formulate dalla società deferita.
Difatti, sia nella memoria deposita e sia in sede di udienza, la deferita ha affermato che il mancato pagamento delle somme di cui ai lodi arbitrali era da ascrivere esclusivamente alla situazione di stallo e di confusione gestionale dovuta all’improvviso allontanamento del segretario sportivo, che ha determinato l’impossibilità, per la società, di procedere ai pagamenti nei termini di legge.
La stessa società, dunque, riconosce che il mancato pagamento dei tre lodi non è stato il frutto di un progetto delittuoso, unitario e pianificato sin dall’inizio, bensì la mera conseguenza di una situazione non voluta e dipesa da condizioni esterne.
A ciò si aggiunga, a conferma dell’impossibilità di configurare nel caso di specie una ipotesi di continuazione, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere inapplicabile l’istituto della continuazione rispetto a reati colposi, ossia commessi non con volontà ma per negligenza, imprudenza o imperizia. Ciò in quanto il requisito del disegno criminoso presuppone l’elemento intellettivo (la rappresentazione preventiva dei vari reati), l’elemento volitivo (la deliberazione, e, dunque, la volontà di commettere i singoli reati) e l’elemento dell’unicità dello scopo.
Il medesimo disegno criminoso, in altri termini, può avere ad oggetto solo illeciti sorretti dalla volontà di commetterli, essendo incompatibile con circostanze attinenti condotte meramente negligenti, quali possono essere quelle dipese da una situazione di mero disordine organizzativo, come nel caso di specie.
Egualmente non accoglibile è la richiesta di irrogazione di una sanzione attenuata ex art. 13 comma 1, lettera c), CGS. E’, difatti, orientamento costante della giurisprudenza federale quello secondo cui il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. C) CGS, non potendo, del resto, il pagamento tardivo rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (CFA, decisione n. 72/2024-2025; CFA decisione n. 86/2023-2024).
A tutto ciò si aggiunga, il principio dell’insormontabilità dei limiti edittali in presenza di sanzioni consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica ad una società, avendo le stesse immediato riflesso nei confronti delle altre società competitrici.
3. Alla stregua dei principi innanzi richiamati, ed in linea con le richieste della Procura, il Tribunale ritiene congruo irrogare alla F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. la sanzione di tre punti di penalizzazione, e, dunque, di un punto per ciascun lodo inadempiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società FC San Giuliano City SSD arl la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
IL RELATORE
Francesca Paola Rinaldi
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 15 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
