F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 128/TFN – del 29 Dicembre 2025 (motivazioni) – Proc – 113/TFNSD
Decisione/128/FNSD-2025-2026
Registro procedimenll n. 0113/FNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Andrea Fedeli -Componente (Relatore)
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato , nell'udienza fissata il 18 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n . l4444/1299pf24-25/GC/DP/ff del (1° dicembre 2025, depositato il 2 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri omissis, omissis, nonché nei confronti della società omissis, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il presente procedimento trae origine da un esposto pervenuto alla Procura Federale in data 6.6.2025 da parte dell'Avv. Gaetano Mari del Foro di Prato per conto del sig. omissis, padre della sig.ra omissis,calciatrice tesserata per la società omissis.
In particolare , in detto esposto veniva evidenziato che l'allenatore della squadra femminile della società omissis, sig. omissis, durante la stagione sportiva 2024-2025, aveva richiesto ad alcune atlete tesserate per la medesima società di provocare delle lesioni fisiche alla sig.ra omissis, ed aveva ripetutamente proferito all'indirizzo delle calciatrici da lui allenate frasi offensive e irriguardose, ricorrendo ad espressioni volgari ed a sfondo sessuale ( "troie...siete delle lesbiche di merde...vi deve venire il clitoride duro...fate schifo') .
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Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha svolto un'ampia istruttoria nell'ambito della quale assumono particolare rilevanza :
- audizione dell' l1.7.2025 della sig.ra omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- audizione dell' l1.7.2025 della sig.ra omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- audizione dell' l1.7.2025 della sig.ra omissis dirigente tesserata per la società omissis,
- audizione dell' 18.7.2025 della sig.ra omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- audizione dell' 18.7.2025 della sig.ra omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- audizione dell' 15.9.2025 del signor omissis, consulente della società omissis, corredata dalla seguente documentazione:
- screenshot relativo allo scambio di messaggi pubblicati in data 21.12.2024 sul gruppo WhatsApp denominato "Sommossa" tra alcune calciatrici della società omissis,
- audizione del 15.9.2025 della sig.ra, omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- audizione del 15.9.2025 della sig.ra, omissis, calciatrice tesserata nella stagione sportiva 2024/2025 per la società omissis,
- audizione del 15.9.2025 del signor omissis, istruttore tecnico e responsabile saferguarding della società omissis, nella stagione sportiva 2024/2025;
- audizione del 16.9.2025 del sig. omissis allenatore UEFA B tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società omissis, corredata dalla seguente documentazione:
- screenshot relativo al messaggio inviato dal sig. omissis sul gruppo WhatsApp denominato “Spogliatoio” ad alcune calciatrici della società omissis;
- nota dell'8.9.2025 della sig.ra omissis, calciatrice tesserata per la società omissis,
- nota del 18.9.2025 dell'Avv. Federico Bagattini recante la trasmissione, in nome e per conto del sig. omissis, della seguente documentazione:
- verbale di sommarie informazioni rese all'Avv. Federico Bagattini in data 17.9.2025 dalla sig.ra omissis,già calciatrice tesserata per la società omissis,
All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 22 ottobre 2025, ai sigg.ri omissis, omissis, ed alla società omissis, la Comunicazione di Conclusione delle indagini.
I sigg.ri omissis, omissis, e la società omissis, hanno fatto pervenire alla Procura memorie.
In data 10 dicembre 2025 la Procura Federale ha deferito i sigg.ri omissis, omissis e la società omissis, per rispondere:
il signor omissis
a) della violazione dell ‘art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall ‘art. 37, commi I e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della FI. G. C. e dagli artt. 3. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), e 6 del Regolamento FI. G. C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per a vere lo stesso, in qualità di allenatore della prima squadra femminile della società omissis,
partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in data 18.11.2024, chiesto alle calciatrici sig.re omissis, di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sigra omissis, un grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, chiesto alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra omissis, di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad assente pressioni subite dal sig. omissis consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato comunicando, altresì, il omissis il proprio intendimento di voler cercare una calciatrice disposta ad arrecare una grave lesione fisica alla sig.ra omissis per le ragioni sopra indicate, anche alla sig.ra omissis team manager della società omissis;
b) della violazione dell ‘art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma I e 2 del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma I, lett. a,), c) e 1), e comma 2, lett. a), c) e i), e 6 del Regolamento FI.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della prima squadra femminile della società omissis, partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., proferito ad alta voce e in modo reiterato all‘indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d ‘età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell ‘autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo’; “siete delle imbecilli’; “stupide’; “fate schifo’; “troie’ “venite qui che si parla di fica ‘ “me lo fate venire duro’ “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda’; nonché per essersi il medesimo sig. omissis, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L. N.D. disputate dalla squadra femminile della società omissis fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), rivolto, ripetutamente, all’ indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro;
- il signor omissis,
a) della violazione dell ‘arI. 4, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società omissis, consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. omissis, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L. N. D., in data 18. 11.2024, chiedesse alle calciatrici sig.re omissis, di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra omissis , ‘in grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, chiedesse alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra omissis, di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad assente pressioni subite dal sig.omissis, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;
b) della violazione dell ‘art. 4. comma I. del Codice di Giustizia Sportiva. sia in via autonoma che in re/azione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma I, lctt. a). e,) e i), e comma 2, lett. a), c) e i,), e 6 del Regolamento FI. G. C’. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere Io stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società omissis, consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. omissis allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L. N. D., proferisse ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all ‘indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell ‘autostima dei predetti tesserati ad, nonché contenenti allusioni sessualnente esplicite e di carattere discriminatorio: ‘non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide’ “fate schifò”, “troie’ “venite qui che si parla di fica’ “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda’1 nonché che il medesimo sig. omissis in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. disputate fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), si rivolgesse, rivelatamente, all‘indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro”;
- il signor omissis,
a) della violazione dell ‘art. 4, conmna I, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 3, 4, comma I, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), 6 e 9 del Regolamento FI.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere Io stesso, in qualità di responsabile del settore femminile della società omissis, omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto dallo stesso appreso in data 17.3.2025 circa il fatto che il sig. omissis, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N. D., in data 18.11.2024, avesse chiesto alle calciatrici sig.re omissis, di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra omissis un grave infortunio (“spaccare una gamba’;) e, a seguito del loro netto rifiuto, avesse chiesto alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra omissis, di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad assente pressioni subite dal sig. omissis, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest ‘ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;
b) della violazione dell ‘ami. 4, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli arti’. 3, 4, comma I. lett. a). c) e i), e comma 2, lett. a), e,) e i), 6 e Il, comma I, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società omissis, consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. omissis, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L. N. D., proferisse ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all ‘indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo ‘1 “siete delle imbecilli’: “stupide’ “fate schifo’; “troie’ “venite qui che si parla di lica ‘ ‘rne lo fate venire duro’: “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda’; nonché che il medesimo sig. omissis, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L. N.D. disputate fino al 17.3.2025 (data di fornalizzazione delle sue dimissioni), si rivolgesse, direttamente, all ‘indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro “,
- la sig.ra omissis,
a) della violazione dell’art. 4, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli an’t. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere la stessa, in qualità di dirigente accompagnatore e tenni manager della società omissis, omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto dalla stessa appreso nel mese di dicembre 2024 circa il fatto che il sig. omissis, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., fosse alla ricerca di una calciatrice disposta ad arrecare una grave lesione fisica alla sig.ra omissis, (“spaccare un ginocchio”), in modo da impedirle di giocare e far cessare in tal modo le assente pressioni subite dal sig. omissis, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato, e che nel corso di una cena il medesimo sig. omissis, avesse chiesto alle calciatrici sig.re omissis , omissis, di commettere la predetta condotta illecita, richiesta che aveva incontrato il netto rifiuto delle atlete;
b) della violazione dell ‘ami. 4, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art.. 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, Iett. a), e) e i), e comma 2, lett. a), e) e i), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere la stessa, in qualità di dirigente accompagnatore e team manager della società omissis, omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding delle condotte commesse in sua presenza dal sig. omissis, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024- 2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.ND., consistite nell’avere lo stesso proferito ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della niedesima stagione sportiva 2024-2025, all ‘indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo “ “siete delle imbecilli’: “stupide’ “fate schifo’: “troie’ “venite qui che si parla di fica’ “me lo fate venire duro’: “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda’ nonché nell‘essersi il medesimo sig. omissis, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.ND. disputate fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), rivolto, ripetutamente, all’indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e ‘non avete il d’onde duro’.
- la società omissis, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell ‘art. 6, comma I e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri omissis, (presidente e legale rappresentante), omissis, (responsabile del settore femminile), (allenatore), omissis, (istruttore tecnico e responsabile safeguarding) e omissis, (dirigente accompagnatore e team manager), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato l'udienza di discussione del 18 dicembre 2025.
In vista della stessa, l'Avv. Filippo Ferraioli in rappresentanza dei sigg.ri la società con memorie del 15 dicembre 2025, il cui contenuto sarà analizzato nel corpo della motivazione, dopo aver sollevato alcune eccezioni preliminari, ha richiesto, nel merito, il proscioglimento dei propri assistiti.
Il dibattimento
All'udienza del 18 dicembre 2025 tenutasi m modalità videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Filippo Ferraioli in difesa dei sigg.ri omissis, (presente in udienza), omissis, omissis, e la società omissis,e l'Avv. Federico Bagattini, in difesa del sig. omissis, (presente in udienza).
L'Avv. Vignoli, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento e replicando alle memorie di controparte, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni
- al sig. omissis, anni 4 (quattro) di squalifica ;
- al sig. omissis, mesi 8 (otto) di inibizione;
- al sig. omissis, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. omissis,mesi 6 (sei) di squalifica e inibizione;
- alla sig.ra omissis, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società omissis,euro 2.000,00 (duemila /00) di ammenda.
L'Avv. Filippo Ferraioli, riportandosi integralmente alla propria memoria ha chiesto, preliminarmente il rinvio dell'udienza al fine di consentire la notifica del deferimento anche al sig. omissis, autore dell'esposto da cui è scaturito il deferimento mentre limitatamente alla posizione del sig. ha chiesto di essere autorizzato al deposito di un memoriale dello stesso. Nel merito, infine, l'Avv. Ferraioli ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti .
L'Avv. Federico Bagattini ha chiesto il proscioglimento del suo assistito o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena.
La decisione
L’attività di indagine versata in atti consente di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dal sig. omissis, all’epoca dei fatti contestati allenatore della prima squadra femminile della società omissis,
L'attività di indagine versata in atti consente di accertare le violazioni all'epoca dei fatti contestati allenatore della prima squadra femminile della società omissis,
Com’è noto, ai sensi dell’ari. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, “I. I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3 Inoltre, il regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni prevede, tra l’altro che
“Art. 3 - Diritti dei tesserati
- Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito “tesserati”) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni [orma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione. condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. - Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma i costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute. 3. Chiunque partecipi con qualsiasi [unzione o titolo all ‘attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.
Art. 4- Comportamenti rilevanti
-Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- l’abuso psicologico;
…
Ai fini dei comnma precedente, si intendono: - per “abuso psicologico ‘ qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopra[[azione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all ‘ari. 3. comma I, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
Art. 5— Buone Pratiche
Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:
- creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
- riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
…
- prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori:
Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un "valore" che l'ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati , alla cui realizzazione devono particolamente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori .
Fatta tale premessa normativa, dalle audizioni di omissis, emerso che in data 18.11.2024, durante una cena, il sig. omissis ha chiesto alle calciatrici omissis, omissis di procurare alla loro compagna di squadra omissis un grave infortunio ("spaccare una gamba") . Risulta, inoltre, che, a seguito del loro netto rifiuto, lo stesso abbia chiesto alle medesime calciatrici di isolare progressivamente la omissis dal gruppo squadra.
Il tecnico avrebbe giustificato tali richieste con la finalità di impedire a omissis di svolgere l'attività sportiva al fine di porre termine ad asserite pressioni subite dal sig. omissis consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest'ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato.
La circostanza viene anche confermata da omissis che, durante la propria audizione, ha riferito che il sig. omissis, durante un colloquio le abbia confidato che sarebbe stato utile trovare qualcuno che facesse male a omissis, precisando in modo scherzoso che lo aveva già chiesto ad altre compagne di squadra che avevano rifiutato.
In tal senso, peraltro, anche la deferita sig.ra omissis in sede di audizione, ha riferito: "Ricordo che nel mese di dicembre 2024 il predetto allenatore mi ha contattato telefonicamente, per dirmi che a vrebbc parlato singolarmente con varie giocatrici della predetta squadra per sistemare la questione omissis, che secondo quanto sosteneva quest'ultima doveva giocare per forza per pressione nei suoi confronti da parte del padre omissis. Alchè io chiesi al Mister durante il corso della telefonata cosa intendesse per sistemare la questione omissis il mister fu molto generico come sempre asserendo che non mi sarei dovuta preoccupare in quanto avrebbe pensato lui a sistemare il tutto circostanza che mi avrebbe spiegato in un momento successivo al campo di giuoco. Alcuni giorni dopo la telefonata sempre nel mese di dicembre 2024 il Mister durante un allenamento della squadra al campo mi disse che avrebbe chiesto ad alcune calciatrici senza specificare i nominativi di spaccare un ginocchio alla omissis. Al riguardo tengo a precisare che nel mese di gennaio 2025 il Mister sempre durante un allenamento mi disse che era una squadra di pappamolle in quanto nessuna delle giocatrici interpellate aveva accettato la sua richiesta di fare male alla omissis. Mi preme sottolineare che in entrambe le circostanze dissi al Mister che le sue richieste erano assurde e che ero felice che le calciatrici della mia squadra avessero risposto in modo negativo (...) Alla cena che non ricordo quando è avvenuta ma il luogo mi è stato riferito a maggio 2025 dalla calciatrice omissis, erano presenti quest'ultima. Ho saputo di quella cena solo alcuni giorni dopo che era avvenuta dal Mister e dalla nominata omissis. Sono a conoscenza esclusivamente del fatto che l'argomento principale trattato in quella cena era la richiesta da parte del Mister alle calciatrici presenti di fare male alla omissis, circostanza che non è avvenuta per rifiuto negato dalle stesse calciatrici.
Sul punto, l'isolata dichiarazione di senso opposto resa da omissis non appare ostativa alla ricostruzione fattuale compiuta nell'atto di deferimento tenuto conto dell'univocità delle risultanze istruttorie di cui sopra.
Altrettanto provate risultano anche le frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell'autostima delle calciatrici proferite più volte dal sig. omissis contenenti spesso allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: "non capite un cazzo'; ''siete delle imbecilli'; ''stupide", "fàte schifo'; "troie'; "venite qui che si parla di fica", ''me lo fate venire duro'; ''se non fosse lesbica me la scoperei" e "lesbiche di merda".
Quanto sopra è stato confermato da pressoché tutti i soggetti ascoltati (cfr. audizioni omissis, omissis,).
I gravissimi fatti contestati e provati compiuti da un tecnico che, come ricordato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, deve "essere esempio di disciplina e correttezza sportivàa; ledono certamente la dignità dei tesserati che, come detto, ai sensi del regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni hanno "il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute':
In particolare, con le sue azioni finalizzate al " confinamento, la sopraflfzione, l'isolamento" di omissis, il sig. omissis, ha, evidentemente abusato psicologicamente delle calciatrici coinvolte nella vicenda in palese violazione dell'art. 5 del regolamento da ultimo citato, secondo cui i comportamenti dei tesserati devono, tra l'altro "a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti'.
In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo delle calciatrici assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità delle calciatrici nell'esercizio dell'attività sportiva. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di deteminate condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica, emotiva e morale degli sportivi.
In tale prospettiva, l'allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni atleta.
In definitiva, la documentazione investigativa offre un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti che concorrono a dare evidenza della violazione dei principi sopra richiamati.
Con riferimento alla posizione dei sigg.ri omissis, omissis, la società omissis ,si evidenzia quanto segue.
Nel costituirsi in giudizio, in vista dell'udienza, l'Avv. Ferraioli ha proposto alcune questioni preliminari comuni a tutti i deferiti.
In particolare, è stato richiesto un rinvio dell'udienza il rinvio dell'udienza al fine di consentire la notifica del deferimento anche al sig. omissis, autore dell'esposto da cui è scaturito il deferimento.
Tale richiesta va disattesa tenuto conto che nessuna nonna del codice di giustizia sportiva prevede espressamente che il deferimento debba essere notificato anche al denunciante che, peraltro, pur non essendo parte necessaria del giudizio, nel caso di specie, risulta destinatario di una comunicazione da parte della Procura Federale e, in ipotesi, ben avrebbe potuto proporre istanza di accesso agli atti e valutare un eventuale intervento volontario.
Secondo i deferiti, inoltre, la Procura Federale avrebbe ignorato, senza fornire alcuna motivazione, la richiesta di patteggiamento (ex art . 126 CGS) presentata dalla difesa in data 07.11.2025 da cui deriverebbe l'illegittimità del deferimento per assoluta carenza di motivazione':
Anche tale questione preliminare appare infondata.
L'art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini di richiedere,"con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandonc il tipo c la misura':
Appare evidente che la disposizione si limiti ad indicare la facoltà dell'interessato di proporre la riduzione della sanzione mentre non contempla alcun obbligo, per la Procura, di accettare, di formulare una controproposta o di respingere motivatamente la proposta di accordo. Il CGS non prevede, infatti, conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell'accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell'azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. Di qui l'impossibilità di far derivare da tale comportamento una conseguenza radicale, quale è l'eccepita illegittimità dell'atto di deferimento.
Peraltro, l'art. 127 CGS prevede espressamente che il comma 1 non trova applicazione, tra l'altro, "per gli episodi di abusi o di molestie sessuali; per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza" sicuramente configurabili nel caso di specie.
Passando alle singole posizioni dei deferiti, preliminarmente vanno analizzate le contestazioni riferite ai sigg.ri omissis, e omissis.
Il sig. omissis, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società omissis, secondo la ricostruzione della Procura Federale avrebbe consentito e comunque non impedito i comportamenti contestati al sig. omissis, già ampiamente descritti.
Nel costituirsi in giudizio il deferito ha lamentato, preliminarmente la propria mancata audizione durante le indagini, eccependo la violazione del suo diritto di difesa.
Tale doglianza non appare fondata tenuto conto che il deferito avrebbe potuto richiedere espressamente di essere ascoltato dalla Procura ed ha, in ogni caso, potuto esercitare ampiamente il proprio diritto di difesa attraverso gli scritti depositati. Tale conclusione depone anche per il rigetto della richiesta di autorizzazione al depositato di un memoriale formulata dall'Avv. Ferraioli nell'interesse del sig. omissis, nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2025. Il suddetto memoriale ben avrebbe potuto, infatti, essere depositato entro i termini processuali consentendo un pieno contraddittorio delle parti.
Ciò detto, nel merito, il sig. omissis, evidenzia la propria impossibilità di controllo in considerazione del fatto che le condotte del sig. omissis, (tra cui una riunione "carbonara" con tre calciatrici) sono avvenute in luoghi estranei alla società e all'insaputa del Presidente.
La doglianza appare fondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare da tutte le audizioni svolte, non si evince, infatti, in alcun modo la conoscenza del sig. omissis, in ordine ai fatti contestati né lo stesso può rispondere degli stessi per il sol fatto di essere Presidente della società.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla posizione del sig. omissis, Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società omissis, anch'egli deferito per aver consentito e comunque non impedito i comportamenti sopra richiamati.
Anche in relazione al suindicato deferito, tuttavia, non si evince alcuna conoscenza diretta in ordine ai fatti contestati non potendosi configurare una sua responsabilità in quanto lo stesso ricopre l'incarico di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
L'attività di indagine versata in atti consente, di contro, di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai sigg.ri omissis, omissis.
La sig.ra omissis, dirigente accompagnatore e team manager della società omissis, in sede di audizione (la cui trascrizione è stata sopra ampiamente riportata), ha ammesso di essere stata a totale conoscenza dei fatti contestati per averne avuto comunicazione da parte del sig. omissis. La deferita ha inoltro riconosciuto di essere a conoscenza delle surriportate frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell'autostima delle calciatrici, contenenti, peraltro, allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio.
A fronte di tale piena e diretta conoscenza, tuttavia, la sig.ra omissis, si è limitata a riferire gli accadimenti al sig. omissis, dirigente accompagnatore e team manager della società, senza, tuttavia. dame immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società stessa né alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di safeguarding.
Ciò rende palese, ad avviso del Tribunale, che le condotte oggetto di incolpazione sono certamente trasgressive dei criteri valoriali espressi dall'art . 4 C.G.S., in quanto lesive del sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal benessere psicologico ed emotivo delle calciatrici.
Il comportamento omissivo, oltre a configurare la responsabilità della deferita in relazione alle nonne contestate al sig. omissis, integra certamente, anche la violazione dell'art. 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui " I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione c il Contrasto di Abusi,Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva
Per le medesime ragioni risultano accertate le violazioni disciplinari poste in essere dal sig. omissis, dirigente accompagnatore e team manager della società, che, nel corso della propria audizione ha confermato di essere stato informato, sin dalla riunione del 17.3.2025, del fatto che il sig. omissis, aveva chiesto alle calciatrici omissis, omissis,di procurare alla loro compagna di squadra omissis, un grave infortunio. La sig.ra omissis, ha, inoltre confermato di aver notiziato in più occasioni il sig. omissis, circa le espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima delle calciatrici, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio, utilizzato dal sig. omissis, all’indirizzo del gruppo squadra.
Anche in questo caso, a fronte di tale piena e diretta conoscenza, il sig. omissis, si è limitato a parlare con il Sig. omissis, anziché dare immediata comunicazione del comportamento dell’allenatore al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società stessa né alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di safeguarding.
Come già evidenziato per il precedente deferito, le condotte oggetto di incolpazione sono certamente trasgressive dei criteri valonali espressi dall’art. 4 C.G.S., in quanto lesive del sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal benessere psicologico ed emotivo delle calciatrici.
Ai fini dell’individuazione del titolo di responsabilità ascrivibile al sig. omissis, come eccepito dallo stesso nella propria memoria, la Procura Federale ha individuato anche l’ari. 28 bis comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Sul punto, se da un lato si deve confermare che il suindicato l’ari. 28 bis non trova applicazione al caso di specie considerato che il deferito non risulta tesserato, d’altro lato non può escludersi la responsabilità dello stesso in virtù dell’ari. 2, comma 2, CGS secondo cui “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'nterno o nell' interesse di una società o comunque rile vantiper l’ordinamento federale’: La circostanza che nel deferimento non vi sia espresso riferimento a tale nonna non esclude l’applicazione della stessa. Nel processo sportivo, infatti, la mera erronea indicazione della norma violata si risolve in un errore materiale che non può essere causa di nullità dell’atto di deferimento, purché tale errore non abbia leso il diritto di difesa dell’incolpato (in tal senso anche la giurisprudenza penale di legittimità - in senso sostanzialmente conforme si vedano, tra le altre: Cass. pen., 25 novembre 1999, n. 5415; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2004, n. 437; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 22434; Cass. pen., sez. 111, 5 dicembre 2013, n. 5469; Cass. pen., sez. 1, 5 aprile 2019, n. 30141; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2020, n. 16993). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport (sez. IV, decisione 3 maggio 2018, n. 23) ha ritenuto che per principio generale, sancito in ambito penale ed estendibile al giudizio sportivo, l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa. Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un’incertezza sull’ oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. Pen., sez. 4t, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Il giudice può, quindi, pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDJ, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l’imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica “inpeius” del trattamento sanzionatorio (Cass. Pen., sez. 6’, sentenza n. 11670 dd. 24.03 .2025).
Non può negarsi che, nel caso di specie, il sig. omissis, sia stato posto in condizione di difendersi senza, peraltro, che la parziale diversa ascrivibilità del titolo di responsabilità abbia concretamente modificato "inpeius" il trattamento sanzionatorio, considerato, in ogni caso, che la compiuta e analitica specificazione degli immutati comportamenti attribuibili al deferito, così come descritti nell'atto di deferimento, non ne ha, in alcun modo, leso il diritto di difesa, avendo lo stesso contraddetto in ordine a tutti i fatti puntualmente contestatigli.
Con riferimento, infine, alla posizione della società omissis, tenuto conto del proscioglimento del sig. omissis,la stessa risponderà a solo titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti accaduti per aver omesso di adottare misure appropriate a garantire il rispetto per l'integrità e la dignità nei rapporti con le calciatrici.
Al riguardo non giova sostenere che la Società ha provveduto alla designazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, atteso che tale adempimento si è risolto in un mero ossequio formale alle regole federali e non ha impedito l'emergere di situazioni di abuso psicologico e di comportamenti discriminatori.
Ai fini della pena, in linea con le richieste della Procura Federale, il Collegio ritiene equo irrogare al sig. omissis, anni 4 (quattro) di squalifica, al sig. omissis, mesi 6 (sei) di inibizione, alla sig.ra omissis, mesi 6 (sei) di inibizione mentre in relazione alla società omissis, tenuto conto curo che la stessa risponde esclusivamente per responsabilità oggettiva e non anche per responsabilità diretta, il Tribunale ritiene equo irrogare la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
P.Q.M .
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri omissis, omissis,
Irroga le seguenti sanzioni :
- al signor omissis, anni 4 (quattro) di squalifica;
- al signor omissis, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla signora omissis, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società omissis, euro 1.500.00 (millecinquecento di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del18 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 29 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
