F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 129/TFN – SD del 8 Gennaio 2026 (motivazioni) – Concetti Ismaele, Pompa Andrea, Bargoni Francesco, Rogante Fausto, nonché della società ASD Capodarco Calcio – 114/TFNSD
Decisione/0129/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0114/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14716/1304pf24-25/GC/DP/ff del 3 dicembre 2025, depositato il 4 dicembre 2025, nei confronti di Concetti Ismaele, Pompa Andrea, Bargoni Francesco, Rogante Fausto, nonché della società ASD Capodarco Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 14716/1304pf24-25/GC/DP/ff del 3 dicembre 2025, depositato il 4 dicembre 2025, nei confronti di:
1) Concetti Ismaele (tecnico tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 fino al 10.1.2025, nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Futura 96 -oggi A.S.D. Capodarco Calcio- a decorrere dall’11.1.2025 e fino alla fine della stagione sportiva 20242025) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, a seguito delle dimissioni dall’incarico di responsabile della prima squadra della società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 (10.1.2025) e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, accettato di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in favore della società A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio), per la quale all’epoca non aveva titolo a tesserarsi, pubblicizzandone e promuovendone l’istituendo settore giovanile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, contestualmente alla trasformazione della stessa società A.S.D. Futura 96 nella società A.S.D. Capodarco Calcio, nonché fornendo informazioni agli interessati e mettendo a disposizione il proprio recapito telefonico mobile, indicato in locandine e post divulgati nel corso della stagione sportiva 2024-2025;
2) Pompa Andrea (dirigente tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 fino al 10.1.2025, nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio) a decorrere dall’11.1.2025 e fino alla fine della stagione sportiva 20242025) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 21, comma 4, 37, comma 1, e 100, comma 8, delle N.O.I.F., per avere, a seguito delle dimissioni dall’incarico di dirigente della società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 (10.1.2025) e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, accettato di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in favore della società A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio), in mancanza di rituale tesseramento, pubblicizzandone e promuovendone l’istituendo settore giovanile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, contestualmente alla trasformazione della stessa società A.S.D. Futura 96 nella società A.S.D. Capodarco Calcio, nonché fornendo informazioni agli interessati e mettendo a disposizione il proprio recapito telefonico mobile, indicato in locandine e post divulgati nel corso della stagione sportiva 2024-2025;
3) Bargoni Francesco (dirigente tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 fino al 10.1.2025, nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Futura 96 -oggi A.S.D. Capodarco Calcio- a decorrere dall’11.1.2025 e fino alla fine della stagione sportiva 20242025) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 21, comma 4, 37, comma 1, e 100, comma 8, delle N.O.I.F., per avere, a seguito delle dimissioni dall’incarico di dirigente della società A.S.D. U.S.A. Fermo 2021 (10.1.2025) e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, accettato di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in favore della società A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio), in mancanza di rituale tesseramento, pubblicizzandone e promuovendone l’istituendo settore giovanile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, contestualmente alla trasformazione della stessa società A.S.D. Futura 96 nella società A.S.D. Capodarco Calcio, nonché fornendo informazioni agli interessati e mettendo a disposizione il proprio recapito telefonico mobile, indicato in locandine e post divulgati nel corso della stagione sportiva 2024- 2025;
4) Rogante Fausto (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura 96 -oggi A.S.D. Capodarco Calcio-) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 21, comma 4, 37, comma 1, 38, comma 4, e 100, comma 8, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura 96, consentito e comunque non impedito che i sig.ri Ismaele Concetti, Andrea Pompa e Francesco Bargoni, in mancanza di valido tesseramento per la A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio), dalla data delle loro dimissioni dalla A.S.D. USA Fermo 2021 (10.1.2025) alla fine della stagione sportiva 2024- 2025, svolgessero attività rilevante per l’ordinamento federale in favore della società A.S.D. Futura 96 (oggi A.S.D. Capodarco Calcio), pubblicizzandone e promuovendone l’istituendo settore giovanile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, contestualmente alla trasformazione della stessa società A.S.D. Futura 96 nella società A.S.D. Capodarco Calcio, nonché fornendo informazioni agli interessati e mettendo a disposizione i propri recapiti telefonici mobili, indicati in locandine e post divulgati nel corso della stagione sportiva 2024-2025;
5) ASD Capodarco Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ismaele Concetti, Andrea Pompa, Francesco Bargoni e Fausto Rogante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e Concetti Ismaele, Pompa Andrea, Bargoni Francesco, Rogante Fausto, nonché la società ASD Capodarco Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Mario Fogliamanzillo in rappresentanza di Rogante Fausto e della società ASD Capodarco Calcio, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Concetti Ismaele, giorni 40 (quaranta) di squalifica;
- al sig. Pompa Andrea, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- al sig. Bargoni Francesco, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- al sig. Rogante Fausto, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società ASD Capodarco Calcio, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 8 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 129/TFN – SD del 8 Gennaio 2026 (motivazioni) – Concetti Ismaele, Pompa Andrea, Bargoni Francesco, Rogante Fausto, nonché della società ASD Capodarco Calcio – 114/TFNSD"
