F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 130/TFN – SD del 8 Gennaio 2026 (motivazioni) – Pietro Sciotto, ACR Messina 1900 a rl – 116/TFNSD
Decisione/0130/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm del 4 dicembre 2025, depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti di Pietro Sciotto, nonché della società ACR Messina Srl (dante causa della ACR Messina 1900 a rl), la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm del 4 dicembre 2025, depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti di
1) Pietro Sciotto (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina S.r.l.) per rispondere: - della violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), punto 1), sub e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto ai seguenti impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025: - impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovani; - impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o primi Calci;
2) ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Sciotto.
L'accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl) hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Luis Vizzino in rappresentanza della società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl), ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl) la sanzione di euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 8 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
