F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 131/TFN – SD del 12 Gennaio 2026 (motivazioni) – Francesco Emanuele Tonel e ASD Futsal Ternana – 122/TFNSD

Decisione/0131/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15588/240pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti del sig. Francesco Emanuele Tonel e della società ASD Futsal Ternana, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15588/240pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti di:

- Francesco Emanuele Tonel (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Ternana) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Giacomo Romagnoli nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia la somma di 1.500,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025, comunicato alla società A.S.D. FUTSAL TERNANA a mezzo pec del 4.8.2025.

- ASD Futsal Ternana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Emanuele Tonel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L’accordo ex art 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa del sig. Tonel hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Flavia Tortorella per il deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al deferito la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                        Roberto Proietti

  

Depositato in data 12 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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