F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 132/TFN – SD del 12 Gennaio 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere e ASD AVC Vogherese 1919 – 124/TFNSD
Decisione/0132/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Serena Callipari – Componente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere nonché della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti di:
- Oreste Cavaliere (all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. AVC Vogherese 1919) per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Cortesi la somma di euro 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 19.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 376/2024-2025; b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mattia Gallo la somma di euro 1.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 20.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 377/2024-2025.
- ASD AVC Vogherese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
L’accordo ex art 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa del sig. Cavaliere hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Orrù per il deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al deferito la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Claudio Croce Roberto Proietti
Depositato in data 12 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
