F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 135/TFN – SD del 19 Gennaio 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Salvatore Castiglione, nonché della società FC Trapani 1905 Srl – 93/TFNSD
Decisione/0135/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12127/345pf25-26/GC/gb del 6 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti di Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Salvatore Castiglione, nonché della società FC Trapani 1905 Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 6 novembre 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0093/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
a. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
Segnatamente:
1. per non avere documentato alla scadenza del 16 ottobre 2025 il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00;
b. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.
Segnatamente:
1. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00.
3. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
c. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;
2. il sig. Vito GIACALONE, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
a. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
Segnatamente:
1. per non avere documentato alla scadenza del 16 ottobre 2025 il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025al pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00; 3. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.
Segnatamente:
1. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00.
3. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
c. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità̀ di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;
3. il sig. Andrea ODDO, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
a. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
Segnatamente:
1. per non avere documentato alla scadenza del 16 ottobre 2025 il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00;
b. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.
Segnatamente:
1. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183,00;
2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00.
3. per non avere provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 al versamento dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
c. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 ottobre 2025 a pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti i tesserati, de le ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;
d. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 2) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche.
Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. ha effettuato rispettivamente tutti i pagamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025, nonché tutti i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
4. il sig. Salvatore CASTIGLIONE, all’epoca dei fatti Sindaco Unico della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., -per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 2) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche.
Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. ha effettuato rispettivamente tutti i pagamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025, nonché tutti i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
5. la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Sindaco Unico della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 lett. a) e 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello.
La fase istruttoria
In data 28.10.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Generale della FIGC, cui era allegato il verbale del 16.10.2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche circa la verifica effettuata con riguardo alla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 345pf25-26 avente ad oggetto “Nota protocollo prot. 11385/SS 25-26 del 28/10/2025 della Segreteria Generale della F.I.G.C. avente ad oggetto la trasmissione del verbale n. 3/2025 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società Trapani 1905 F.C. S.R.L.”.
Con il verbale di cui si è detto la Commissione Indipendente per la Verifica dell’equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche (nel prosieguo anche semplicemente la Commissione o la Commissione indipendente) informava la Segreteria Generale della FIGC che nell’adunanza n. 3/2025 aveva riscontrato che “Con riferimento ai seguenti adempimenti, previsti per le società professionistiche affiliate alla F.I.G.C., aventi scadenza al 16 ottobre 2025: - pagamento ai tesserati degli emolumenti netti dovuti per la mensilità di luglio e agosto 2025 e dei relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Inps e del Fondo di fine carriera, così come prescritto dall’art. 85, par. V), punto 1.a) e par. VI), punto 1.a) delle NOIF. Dall’esame delle relazioni dell’Unità di controllo e vigilanza e dalle certificazioni pervenute dalle Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la Commissione ha riscontrato l’assolvimento formale, entro il termine del 16 ottobre 2025, degli adempimenti previsti dalla citata disposizione federale per tutte le società di Serie B e di Serie C ad eccezione delle società … e F.C. Trapani 1905 S.r.l.. … omissis …. Con riferimento alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. (all. 2) la Commissione ha riscontrato che la stessa: - non ha fornito evidenza documentale circa il pagamento degli emolumenti netti relativi al bimestre luglio-agosto 2025 a n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447; - non ha corrisposto a n. 11 tesserati le rate degli accordi di incentivo all’esodo relative al bimestre luglio-agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151; - non ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183. Si segnala che la Società in data 15 ottobre 2025 ha presentato all’Inps una domanda di dilazione e in data 16 ottobre 2025 ha effettuato il pagamento di quota parte degli stessi per un importo pari a Euro 9.850. Tale domanda è stata rigettata dall’Inps in data 20 ottobre 2025; - non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450; - ha effettuato il pagamento di quota parte degli emolumenti netti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al periodo di riferimento, per un importo pari a circa Euro 830.349 mediante bonifici bancari e modelli di pagamento addebitati sul conto corrente del socio Sport Invest S.r.l. e del legale rappresentante Valerio Antonini. Inoltre, si segnala che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha dichiarato che la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non ha versato i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio e agosto 2025, come da comunicazione allegata (all. 3). Per completezza di informazione si rappresenta che la Società in data 16 ottobre 2025, depositava copia delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con le quali era attestato l’assolvimento degli adempimenti. Preso atto di quanto sopra, la Commissione ha deliberato di trasmettere gli atti alla FIGC per gli adempimenti di competenza”.
L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, sempre in data 29.10.2025 notificava ai Sigg.ri Valerio ANTONINI, Vito GIACALONE, Andrea ODDO, Salvatore CASTIGLIONE e alla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Commissione.
L’attività defensionale degli avvisati si sviluppava con il deposito del mandato difensivo con elezione di domicilio presso legale di fiducia, richiesta di copia degli atti e richiesta di audizione dei soggetti avvisati. In conseguenza di ciò veniva audito Il Presidente ANTONINI il quale evidenziava alla Procura Federale una molteplicità di circostanze giustificative circa le contestazioni mosse e, tramite il difensore nominato, depositava una serie di documenti a dimostrazione di quanto sostenuto. Gli altri soggetti avvisati rinunciavano all’audizione richiesta.
La Procura Federale, ritenendo che da quanto dichiarato e depositato dal Sig. ANTONINI non emergessero elementi idonei a poter sostenere una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quelli posti a fondamento della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, con atto del giorno 6 novembre 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 2.12.2025
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 2.12.2025.
La Procura Federale, in data 26.11.2025, depositava una nota inviatale dall’Avv. Chiacchio con allegata una dichiarazione/denuncia dell’allenatore Ezio Capuano con la quale questi dava atto di essere stato saldato ma non per l’intero. Depositava poi, in data 27.11.2025, un documento trasmesso alla FIGC dalla Commissione e proveniente dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, denominato “ATTO DI RECUPERO N. TY9CR3S00176” dal quale risultava che la Società trapanese, per pagare le proprie imposte, fin dal mese di febbraio 2025, aveva indebitamente utilizzato in compensazione crediti d’imposta IVA, peraltro inesistenti, acquistati di soggetti terzi. In conseguenza di ciò l’ADE, in data 22.04.2025, aveva notificato alla Società lo “schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025” a seguito del quale il TRAPANI 1905, dopo contraddittorio con l’Agenzia, in virtù dell’istituto del “ravvedimento operoso”, si impegnava a saldare il proprio debito per sorte, sanzioni e interessi in cinque tranches mensili di pari importo dal 30/05/2025 al 30/09/2025. Tuttavia la Società non provvedeva a estinguere il proprio debito erariale di talché l’ADE provvedeva a notificare l’ATTO DI RECUPERO N. TY9CR3S0017”.
I deferiti, in data 28.11.2025, depositavano la procura speciale rilasciata al loro unico difensore di fiducia nonché memoria articolata e molteplici documenti. Con la ridetta memoria affermavano di aver sostanzialmente adempiuto a tutte le scadenze previste per il 16 ottobre 2025 dalla normativa federale e, in particolare, con riferimento al mancato tempestivo pagamento degli emolumenti netti e delle rate di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, sostenevano “la nullità del presente capo di incolpazione per la mancata indicazione degli elementi e contenuti necessari ed essenziali ad individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati agli esponenti … i fatti addebitati sono scarsamente e/o insufficientemente individuati anzi, per meglio dire, non sono affatto individuati (!!)”.
Nel merito rilevavano di aver corrisposto emolumenti per oltre 454.000 euro e che il residuo dovuto sarebbe ammontato a soli 6.000 euro circa rendendo in tal modo assolutamente poco credibile l’inadempimento di così modesta somma a fronte di un cospicuo importo effettivamente pagato.
Con riferimento alle rate degli incentivi all’esodo rilevavano, al di là della difficoltà nell’individuare quali fossero gli incentivi non corrisposti, che nessuna rata sarebbe effettivamente scaduta ad agosto 2025.
Avuto riguardo al versamento dei contributi INPS rappresentavano una serie di circostanze che avevano impedito l’esatto adempimento per difficoltà insorte nel determinarne l’ammontare ma sostenevano di aver comunque versato importi in via cautelativa in attesa di eventuali compensazioni mentre, con riferimento alle ritenute IRPEF, sostenevano che i documenti prodotti “dimostrano incontrovertibilmente che il pagamento delle ritenute IRPEF di che trattasi è stato correttamente ed integralmente eseguito dalla esponente Società”.
In relazione al contestato mancato pagamento del contributo dovuto per fondo di fine carriera rappresentavano di aver eseguito tempestivamente il pagamento a mezzo bonifico bancario inopinatamente stornato per una e rata indicazione del codice IBAN, bonifico prontamente reiterato una volta avuta conoscenza dello storno. Infine giustificavano i pagamenti eseguiti tramite conti diversi da quello dedicato con la circostanza che quest’ultimo era inutilizzabile essendo stato gravato da un pignoramento presso terzi.
Concludevano in via preliminare per la declaratoria di nullità del capo del deferimento relativo al mancato pagamento degli emolumenti netti e delle rate di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, nel merito per il loro proscioglimento, in subordine per una sanzione minima e, in via istruttoria, per l’audizione dei deferiti stessi.
L’udienza del 2.12.2025
All’udienza del 2.12.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti, in rappresentanza della Procura Federale, i Sostituti Procuratori Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Sebastiano Campisi.
Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Paolo Rodella.
Il Presidente rappresentava alle parti la necessità di rinviare la discussione in quanto, per un problema di natura informatica, il Collegio non aveva avuto il tempo materiale per poter leggere e approfondire la memoria e la relativa documentazione tempestivamente depositata nell'interesse dei deferiti. Nulla osservando le parti, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza dell'8 gennaio 2026, ore 10.30.
La fase precedente l’udienza dell’8.1.2026
Prima dell’udienza dibattimentale dell’8.01.2026 la difesa dei deferiti depositava, in più soluzioni, una serie di documenti tesi a confortare le proprie tesi difensive e, da ultimo, la copia di un provvedimento di accoglimento, da parte dell’ADER, di un’istanza di rateizzazione depositata il 10.12.2025, relativa a un debito societario iscritto a ruolo, nonché copia di documentazione attestante il pagamento della prima rata della rateizzazione accordata.
L’udienza dell’8.01.2025
All’udienza dell’8.01.2026, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, era presente, in rappresentanza della Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria.
Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Paolo Rodella nonché, personalmente, il Sig. Valerio ANTONINI.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato alla memoria e ai depositi documentali dei deferiti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Valerio ANTONINI mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda, per il Sig. Vito GIACALONE mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda, per il Sig. Andrea ODDO mesi sedici di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda, per il Sig. Salvatore CASTIGLIONE mesi dodici di inibizione, per la Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. punti 7 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, di cui 1 per la contestata recidiva, oltre ad euro 6.500,00 di ammenda.
Prendeva quindi la parola l’Avv. Rodella il quale, richiamato il contenuto della propria memoria in atti e, in particolare, l’eccezione di nullità del primo capo di incolpazione con conseguente improcedibilità del deferimento sul punto nonché i molteplici depositi documentali eseguiti in più soluzioni, rappresentava al Tribunale di aver ampiamente dimostrato l’esatto e tempestivo adempimento della Società TRAPANI 1905 F.C. a tutte le obbligazioni a lei derivanti da quanto stabilito dall’art. 85 delle NOIF relativamente alle scadenze del 16 ottobre 2025 e precedenti. Il Presidente del Collegio dava poi la parola al Presidente ANTONINI il quale, a sua volta, offriva una ricostruzione storica della vicenda, richiamava le difese svolte e rappresentava la sua buona fede circa la vicenda relativa alla truffa subita dal cosiddetto “Gruppo Alfieri”.
La decisione
Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti e alla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. dalla Procura Federale, a seguito delle segnalazioni contenute nel verbale del 16.10.2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, risultino solo in parte fondati.
Al fine di avere una visione di insieme più agevole di quelle che sono sostanzialmente le contestazioni mosse dalla Commissione Indipendente, per il tramite della Procura Federale, ai Sigg.ri ANTONINI, GIACALONE e ODDO, nonché al TRAPANI 1905 sia per responsabilità propria che per responsabilità diretta e oggettiva, con riferimento alle scadenze federali del 16 ottobre 2025, si ritiene di poterle riassumere come segue:
1/a – omessa documentazione del pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;
1/b – omesso pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00;
2/a - omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183,00;
2/b - omesso v rsamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del pe iodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00;
2/c – omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
3 - pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio SPORT INVEST S.R.L. ed al legale rappresentante sig. Valerio ANTONINI, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.
Il tutto con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Ulteriori contestazioni, di cui diremo in seguito, vengono poi mosse nei confronti dei Sigg.ri ODDO e CASTIGLIONE.
Orbene, ciò premesso, ritiene il Collegio che la difesa di deferiti colga nel segno nel momento in cui eccepisce la nullità dei capi di incolpazione innanzi indicati come 1/a e 1/b con la conseguente improcedibilità del deferimento limitatamente alle suddette contestazioni. Invero la formulazione dei ridetti capi è a tal punto generica e indeterminata da non consentire, ai deferiti, di svolgere adeguatamente ed in modo compiuto il proprio diritto di difesa in quanto non risultano indicati i nominativi dei 24 tesserati nei confronti dei quali si sarebbe omesso di documentare il pagamento degli emolumenti netti, né come si giunge a determinare l’importo complessivo di euro 6.447,00, come detta presunta mancata documentazione (presunto debito?) debba essere ripartita fra i 24 tesserati, chi siano gli 11 tesserati nei confronti dei quali sarebbe stato omesso il pagamento dei ratei di incentivi all’esodo, come sia stato determinato l’importo complessivo di euro 64.151,00 e come detto omesso pagamento debba essere ripartito fra gli 11.
Ritiene il Tribunale che nella specifica materia delle violazioni in materia di emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute fiscali, contributi INPS e fondo di fine carriera le contestazioni, vista la gravità delle sanzioni stabilite dall’art. 33 del CGS che prevede l’irrogazione di punti di penalizzazione in classifica, debbano essere specifiche e analitiche e non generiche o complessive in modo tale di consentire agli incolpati di poter porre in essere adeguate e mirate difese. Nel caso specifico la Procura Federale, seguendo pedissequamente le indicazioni della Commissione Indipendente, ha mosso ai deferiti delle contestazioni complessive e non specifiche non consentendo dunque, ai deferiti, di svolgere adeguatamente ed in modo compiuto il proprio legittimo diritto di difesa.
Richiamato, ove occorra, il principio dell’onere della prova, stante l’assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni, a voler tacere della curiosa formulazione del primo capo ove si imputa l’omessa documentazione di un pagamento e non il mancato pagamento, sussiste, nella fattispecie, un’obbiettiva impossibilità per l’incolpato di conoscere l'oggetto specifico dell'addebito e l'attività materiale in ordine alla quale viene chiamato a rispondere. Ciò comporta, indubbiamente, la nullità dei capi di incolpazione di cui si discute e la conseguente improcedibilità del deferimento sul punto.
Passando all’esame degli atri capi di incolpazione non può che rilevarsi la loro fondatezza nonostante le suggestive prospettazioni difensive dei deferiti.
Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi la sussistenza degli addebiti circa l’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, l’omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate, l’omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025 e il pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato a tali pagamenti.
Partendo dallo scrutinio dalla prima violazione, vale a dire dall’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, il Collegio ritiene che la prova dell’omesso pagamento alla data del 16 ottobre 2025, sia pure parziale ma sostanziale, sia rinvenibile proprio nella difesa dei deferiti. Tanto nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ANTONINI alla Procura Federale il 5.11.2025 quanto nella memoria di costituzione degli incolpati innanzi a questo Organo giudicante viene rappresentato che la Società “… ha proceduto ad una rielaborazione delle buste paga a seguito di intervenute risoluzioni contrattuali, rinunce e incentivi all'esodo formalizzati in sede sindacale con alcuni calciatori … Nello specifico, dopo un primo invio telematico dei flussi UNIEMENS in data 10 ottobre 2025, la società ha provveduto, in data 15 ottobre 2025, alla cancellazione dei flussi precedentemente trasmessi e al successivo reinvio di quelli corretti per le mensilità di luglio e agosto 2025 …In pari data (15 ottobre 2025), la società ha presentato istanza di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa … Il giorno successivo, 16 ottobre 2025 – coincidente con la scadenza dei pagamenti federali oggetto di contestazione – non avendo ancora ricevuto riscontro dall'INPS sull'istanza di rateizzazione (riscontro non pretendibile, stante la presentazione della domanda solo il giorno precedente e i tempi fisiologici di elaborazione previsti dal portale INPS), la società ha provveduto, in via cautelativa e dimostrativa di buona fede, al pagamento anticipato della somma di € 9.850,00, corrispondente all'importo della prima rata prevista dal piano rateale richiesto”. Sono, quindi, gli stessi deferiti che danno atto di aver aderito per loro esclusiva volontà alla nuova procedura prevista dall’art. 23 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di rateizzazione di debiti contributivi in fase amministrativa; detta norma, che si applica a posizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione prevede che la rateazione sarà concessa solo dopo la valutazione eseguita dagli Enti preposti (Inps ed Inail) mirata a verificare la r senza di determinati indicatori economico – fin nziari in ca o al soggetto ichiedente. Orbene l’Inps in data 20.10.2025 rigetta la domanda di dilazione non ritenendo sussistere nella fattispecie le condizioni previste dalla legge. La Società successivamente ripresenterà l’istanza di rateizzazione – tramite altra procedura - che verrà accolta in data 10.12.2025 come risulta dal documento n. 6 dell’ultimo deposito dei deferiti. Sta di fatto che alla data del 16 ottobre 2025 – termine di riferimento della normativa federale - Il TRAPANI 1905 – come comprovato “per tabulas” - non aveva adempiuto all’obbligo del versamento integrale dei contributi previdenziali dovuti.
Con riferimento all’omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00 dovuti per la quarta rata, i deferiti eccepiscono, oltre all’esatto adempimento, che in relazione a tali omessi pagamenti la Società sarebbe già stata giudicata e condannata in via definitiva proprio con quella decisione del TFN, confermata dalla CFA, posta a base della richiesta di applicazione della recidiva ex art. 18, comma 2, articolata dalla Procura Federale.
In merito alla eccezione di violazione del principio del “ne bis in idem” è facile osservare che mentre nella decisione di questo Tribunale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA-2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello, il TRAPANI1905 veniva sanzionato per l’omesso pagamento, oggi viene chiamato a rispondere non per l’inadempimento stesso ma per il suo permanere così come previsto dall’art. 85 lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F che, per quanto di interesse, recita testualmente: ”a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, .ove non assolte prima …”. Nessuna violazione del principio del “ne bis in idem” può quindi riscontrarsi nella contestazione operata dalla Procura Federale.
Che poi l’inadempimento sussista realmente è dimostrato dallo schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, in atti, richiamato anche nel successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176 2025 emesso dal medesimo Ufficio dell’ADE, depositato dalla Procura Federale in data 26.11.2025. A tal riguardo infatti, l’Agenzia delle Entrate con comunicazione del 30 dicembre 2025 (doc. n. 3 della produzione del 3.01.2026 dei deferiti), ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29.12.25 (doc. n. 2 della produzione del 3.01.2026 dei deferiti), ribadisce e certifica che le indebite compensazioni operate con credito iva inesistente, sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali.
Viene pertanto acclarato che alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025 non sono state versate.
Passando, poi, all’esame del mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025 il Collegio rileva che la difesa dei deferiti ammette che il pagamento della somma di euro 35.000,00 è avvenuta oltre il termine federale del 16 ottobre 2025 (nella specie il 4.11.2025 per il tramite di due distinti bonifici bancari rispettivamente da 10.000,00 e 25.000,00 euro) e sostiene che tale ritardo sia dipeso da un imprevedibile storno del bonifico bancario disposto in favore del Fondo in data 15.10.2025. A tal proposito richiama il deposito, effettuato il 5.11.2025 innanzi alla Procura Federale a seguito dell’audizione del Presidente ANTONINI dopo la notifica della CCI, della ricevuta della disposizione di bonifico (doc. 4 a) datata 15.10.2025, ore 18,30. Rileva il Tribunale che dalla lettura di detto documento, che prevede che la disposizione avrebbe avuto valuta il 20.10.2025 per il beneficiario e sarebbe stata eseguita solo il successivo 17.10.2025, quindi comunque oltre il 16 ottobre, risulta che la disposizione in questione altro non sia che una “presa in carico” dell’ordine di bonifico con l’avvertimento, in seconda facciata, della possibilità di essere revocata “fino alle ore 17,29 del 17.10.2025”. Senza dover ipotizzare un possibile volontario storno della disposizione bancaria in oggetto è sufficiente osservare che per giurisprudenza costante e granitica di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello il ritardato pagamento, che non trova comunque giustificazione alcuna in quanto dedotto e prodotto dalla difesa dei deferiti, è parificato e comporta le stesse conseguenze dell’omesso pagamento di talché appare ultroneo indugiare ancora sul punto.
Infine, anche le giustificazioni addotte dai deferiti con riferimento ai pagamenti eseguiti utilizzando conti bancari diversi da quello intestato alla Società e dedicato a tali adempimenti non possono ritenersi idonee a escludere la responsabilità degli stessi. Ciò indipendentemente dal fatto che l’evento del pignoramento delle somme in giacenza sul conto corrente sarebbe stato certamente prevedibile dopo la notifica dell’atto di precetto e il mancato pagamento della somma intimata. Inoltre, come ricavabile dall’atto di pignoramento presso terzi, l’importo pignorato ammontava a meno di 27.000,00 euro a fronte di pagamenti effettuati per oltre 830.000,00 euro che, se effettivamente in giacenza sul conto dedicato, sarebbero rimasti certamente disponibili in considerazione del fatto che l’obbligo del terzo non consiste nel paralizzare qualsiasi operazione sul conto corrente pignorato ma solo quello di garantire il “vincolo all’ordine del giudice” della somme indicate dal procedente nell’atto notificato. Si consideri ancora che, a detta dei deferiti, il pignoramento presso terzi sarebbe stato eseguito il 14 agosto (la copia dell’atto prodotto è priva di relata di notifica) e che da detta data al 16 ottobre successivo sono trascorsi oltre due mesi e dunque vi sarebbe stata la possibilità di risolvere la questione con largo anticipo. Si aggiunga, “ad colorandum”, che il conto corrente pignorato risulta essere stato “svincolato” in data 20.10.2025 (all. 26 produzioni deferiti) e che i due bonifici eseguiti in data 4.11.2025 in favore del Fondo di Fine Carriera (all. 20 e 21 produzioni deferiti) risultano provenire da Sport Invest s.r.l. e non dal conto dedicato che, all’epoca, non era soggetto ad alcuna limitazione.
Da quanto sin qui evidenziato, vale a dire dall’accertato inadempimento della Società, alla data del 16 ottobre 2025, ai pagamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del contributo dovuto la Fondo di Fine Carriera, discende, per logico automatismo, che le due dichiarazioni sottoscritte dai Sigg.ri Andrea ODDO e Salvatore CASTIGLIONE in data 16 ottobre 2025, nelle rispettive qualità, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, hanno attestato circostanze non veridiche.
Resta ora da esaminare il profilo sanzionatorio.
Ritiene il Tribunale di non doversi discostare dalle richieste della Procura Federale per quanto riguarda le persone fisiche reputando che tali richieste possano senza dubbio considerarsi congrue rispetto alle violazioni contestate e alle sanzioni irrogate in procedimenti analoghi anche se il deferimento, relativamente al primo capo di incolpazione, è stato dichiarato improcedibile. La mancata riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura, che potrebbe conseguire alla dichiarata parziale nullità del deferimento, va ritenuta compensata con la condanna relativa al mancato tempestivo pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera di cui infra. Pertanto i Sigg.ri Valerio ANTONINI, Vito GIACALONE e Andrea ODDO, aventi tutti la rappresentanza della Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., devono essere sanzionati con mesi quattro di inibizione per le violazioni relative agli omessi pagamenti oltre a euro 1.500,00 di ammenda per il mancato utilizzo del conto societario dedicato. Il Sig. Andrea ODDO va ulteriormente sanzionato con mesi dodici di inibizione, il che porta il complessivo a mesi sedici di inibizione, per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto le due dichiarazioni di cui al punto d) del capo di incolpazione, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche. Analogamente al Sig. Salvatore CASTIGLIONE, Sindaco della Società, vanno irrogati mesi dodici si inibizione per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente, attestanti circostanze non veridiche.
Da quanto sin qui osservato discende che la Società, in conseguenza di quanto ascritto ai Sigg.ri Valerio ANTONINI, Vito GIACALONE e Andrea ODDO, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Procuratori dotati, come detto, dei poteri di rappresentanza della stessa, e di quanto contestato al Sig Salvatore CASTIGLIONE, deve rispondere per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 lett. a) e 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto. Ne consegue che alla Società, responsabile delle tre violazioni riassunte ai punti 2/a, 2/b e 2/c, vale a dire dell’omesso versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e dei contributi relativi al Fondo di Fine Carriera, il tutto come meglio specificato nell’atto di deferimento, vanno irrogati due punti di penalizzazione per ogni violazione, come da minimo edittale previsto all’art. 33 del CGS, per un totale di sei punti che però vanno aumentati a sette, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, in virtù della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di cui ricorrono gli estremi a seguito della condanna della società alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA-2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello.
Precisa, infine, il Collegio, che nonostante la dichiarazione di nullità del capo di incolpazione relativo delle prime due contestazioni di cui si è detto, per il quale la Procura Federale aveva chiesto due punti di penalizzazione, il toltale dei punti resta comunque identico alla richiesta dell’Organo requirente poiché questi non aveva ritenuto di dover penalizzare il ritardato pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera che, al contrario, il Tribunale ritiene di dover sanzionare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; - al sig. Salvatore Castiglione, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 19 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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