C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.300,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE CINQUE INCONTRI A PORTE CHIUSE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA CALCIO – FUTSAL VASTO, DISPUTATA IL 3.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/1 CALCIO A 5, GIRONE “A” (C.U. n° 52, DELL’8.2.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.300,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE CINQUE INCONTRI A PORTE CHIUSE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA CALCIO – FUTSAL VASTO, DISPUTATA IL 3.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/1 CALCIO A 5, GIRONE “A” (C.U. n° 52, DELL’8.2.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L’Aquila Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: “Al termine della gara un dirigente della squadra locale, non identificato, apriva il cancello che separa gli spalti dal terreno di gioco consentendo l'ingresso a circa sei/sette sostenitori della Academy L'Aquila Calcio, riconoscibili perché indossavano un abbigliamento con i colori sociali della medesima società. Uno di essi rivolgeva pesanti ingiurie e minacce all'arbitro tentando anche di aggredirlo, non riuscendoci grazie all'intervento di alcuni tesserati. Nel contempo, gli altri sostenitori entrati in campo colpivano con calci e pugni un calciatore e l'allenatore della squadra ospite e, dopo che questi erano riusciti a guadagnare gli spogliatoi insieme ai propri compagni, colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio minacciando ed insultando i componenti della squadra avversaria. Successivamente si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine che scortavano i componenti della squadra ospite fuori dall'impianto sportivo. Sanzione determinata in considerazione anche della fattiva collaborazione portata da tesserati della squadra locale per allontanare i facinorosi”. Ha dedotto l’appellante la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione delle sanzioni, tenuto conto del’assenza di recidiva grave in stagione, di quanto predisposto dal punto di vista dell’ordine pubblico, delle mancate conseguenze alla terna arbitrale, del mancato comportamento irriguardoso e antisportivo nei confronti della terna arbitrale, del mancato comportamento discriminatorio in quanto nella squadra avversaria non erano presenti giocatore stranieri o di colore. Ha chiesto, quindi, la riduzione dell’ammenda all’insegna dei criteri di equità e l’annullamento dell’obbligo della disputa delle gare a porte chiuse. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società A.S.D. Academy L’Aquila Calcio può essere parzialmente accolto limitatamente alla sanzione dell’ammenda. Ed , infatti, quanto a quest’ultima , si ritiene opportuna una riduzione per riportarla ad uniformità con le precedenti sanzioni adottate dal primo giudice nei casi citati dall’appellante, tenendo anche conto che quest’ultima non è stata raggiunta, in precedenza, da analoga sanzione e del fattivo comportamento di alcuni tesserati. Quanto, invece, alla sanzione della disputa delle gare a porte chiuse, va rilevato che il richiamo fatto dall’appellante all’art. 26 comma IV C.G.S., non è pertinente in quanto la norma si riferisce alla sanzione della squalifica del campo e non a quella della disputa delle gare a porte chiuse. Detta sanzione va, pertanto, confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Academy L’Aquila Calcio a € 800,00, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

 

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