C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 04/03/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MARRUVIUM SP, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA MARRUVIUM SP/PRETURO, IN CALENDARIO L’11.2.2024 E NON DISPUTATA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 56 DEL 22.2.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MARRUVIUM SP, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA MARRUVIUM SP/PRETURO, IN CALENDARIO L’11.2.2024 E NON DISPUTATA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 56 DEL 22.2.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la Polisportiva Marruvium SP ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: “Visto il ricorso tempestivamente presentato dalla Pol. Marruvium con il quale la stessa ha chiesto disporsi il recupero della gara indicata in epigrafe, non disputata perché la medesima Società non si è presentata in campo, deducendo che la mancata partecipazione all'incontro dell'11.02.2024 sarebbe stata determinata da un errore che avrebbe commesso la Segreteria del CRA, allorché fissava l'incontro alle ore 11:00 a causa della concomitanza con altra squadra di categoria superiore. In particolare, la ricorrente riferisce quanto segue: "abbiamo saputo che si doveva giocare alle ore 11,00 la sera del Sabato alle ore 20,00,e capito l'errore, fatto dalla Segreteria, abbiamo tentato di convincere il Preturo a giocare alle ore 18,00 o in alternativa a rimandare la gara, giorno e orario a loro scelta". Sostiene, inoltre, che "il regolamento dice chiaramente, al 1' punto, che in caso di concomitanza con altra squadra di categoria superiore, dove l'illuminazione è idonea, si deve giocare 3 ore dopo I'orario ufficiale, e cioè alle ore 18,00, infatti la gara di andata del 311212023 tra il Marruvium e Aielli fu ufficializzata dalla segreteria 3 ore dopo le 14,30 e cioè alle ore 17,30". Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67,co.1e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Esaminato il referto di gara, nel quale l'arbitro conferma che la gara non ha avuto inizio poiché la squadra ospitante non si presentava in campo all'orario prefissato (ore 11,00). - Considerato che, riguardo le modalità e le tempistiche di svolgimento delle gare, costituisce obbligo delle Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dalla Segreteria del Comitato, contenute nei comunicati ufficiali pubblicati settimanalmente, che costituiscono disposizioni organizzative speciali prevalenti rispetto ad altre eventuali disposizioni di pari rango ed a contenuto generale. - Ritenuto che quanto dedotto nel ricorso non trova fondamento, poiché la data e l'ora della gara in oggetto sono state indicate nei Comunicati Ufficiali N.49 de1 25.01.2024, N.51 del 1.02.2024 e N.52 del 8.02.2024. - Osservato che nel caso in esame le giustificazioni rappresentate dalla Società ricorrente non possono essere considerate neanche quale causa di forza maggiore nel senso indicato dall'art. 55 delle N.O.I.F., ossia un evento imprevedibile e inevitabile, ravvisabile in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente. Per questi motivi, il ricorso non può essere accolto. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 65 e 67 del C.G.S. e in applicazione dell'art. 53, comma 2, delle NOIF, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 del 15.02.2024, Delibera 1) di respingere il reclamo e, per l'effetto: a) di infliggere alla Pol. Marruvium la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia; 2) di accreditare la tassa di reclamo”. L’appellante ha riproposto in questa sede, e ribadito anche all’udienza disposta per la richiesta audizione, le doglianze disattese dal primo giudice. Il reclamo proposto dalla società Marruvium è infondato e, come tale, deve essere respinto. In sostanza, la società Marruvium addebita la mancata partecipazione alla gara con il Preturo di domenica 11.2.2024 alle ore 11,00, alla Segreteria del C.R.A. visto che non avrebbe tenuto conto che il regolamento, al primo punto, afferma che in concomitanza con altra squadra di categoria superiore, dove l’illuminazione è presente ed è idonea, si deve giocare tre ore dopo l’orario ufficiale e, cioè, alle 18,00. Dimentica, però, la stessa società che l’orario di disputa della gara era stato comunicato con tre CC.UU. del 25.1.2024, dell’1.2.2024 e dell’8.2.2024. Dal momento che, come esattamente osservato dal G.S., le norme con le quali vengono regolate disposizioni organizzative speciali di cui ai CC.UU. del C.R.A. – L.N.D. sono prevalenti rispetto ad altre eventuali disposizioni di pari rango ed a contenuto generale, deve dedursi che tutte le società devono attenersi alle disposizioni di cui ai CC.UU. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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