C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 18/03/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARREA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO PAOLO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS SAN VALENTINO / BARREA, DISPUTATA L’1.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (C.U. n° 34 del 7.3.2024 – DELGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARREA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO PAOLO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS SAN VALENTINO / BARREA, DISPUTATA L’1.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (C.U. n° 34 del 7.3.2024 – DELGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Barrea ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore: “espulso per offese al Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento con fare minaccioso poggiava la fronte su quella dell'Arbitro senza conseguenze, venendo poi allontanato dai compagni di squadra”. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della motivazione in quanto il D'Amico mostrava insoddisfazione sull'operato del direttore di gara, palesando esageratamente il suo disaccordo, ma senza poggiare la fronte contro quella dell'arbitro con fare minaccioso, e, una volta uscito dal campo a seguito dell’espulsione, accettando la decisione del direttore di gara, seppure ancora contrariato dal suo operato, in ogni caso senza che alcun compagno o altro giocatore presente lo allontanasse dal campo. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dal supplemento di rapporto rimesso a questa Corte dall’arbitro, si evince chiaramente che la tesi addotta dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali ed, anzi, è stata decisamente esclusa dal direttore di gara il quale ha confermato gli originari riferimenti. Quanto all’entità della sanzione, la stessa deve essere confermata in quanto congrua rispetto alle previsioni delle norme del C.G.S. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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