C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 25/03/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA CASOLANA / LANCIANO CALCIO 1920, DISPUTATA IL 25.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C” (C.U. n° 60 DEL 7.3.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA CASOLANA / LANCIANO CALCIO 1920, DISPUTATA IL 25.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C” (C.U. n° 60 DEL 7.3.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Lanciano Calcio 1920 ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: “-Visto il ricorso della ASD Lanciano Calcio 1920, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 3 a 1, e applicarsi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Casolana per le seguenti motivazioni: - "assenza di Agenti delle Forze dell'Ordine deputate al mantenimento dell'Ordine Pubblico e della sicurezza e l'incolumità della terna arbitrale e delle squadre, ovvero in assenza di altre misure di sicurezza, comunque imposte dalle normative federali in assenza delle forze dell'ordine"; - "assenza di ambulanza e di medico e personale sanitario per la necessaria assistenza sanitaria alle squadre in campo"; - "clima di intimidazione con crescenti minacce e insulti posti in essere sia da soggetti riconducibili alla società ospitante, dalla panchina della squadra ospitante e dal pubblico e sfociata in aggressione di atleti, tecnici appartenenti alla società ricorrente, verificatosi al momento dell'uscita dell'impianto sportivo". La ricorrente, riferisce di alcuni specifici episodi che sarebbero avvenuti nel corso della gara e che avrebbero influenzato l'andamento della stessa, nonché di un'aggressione violenta che avrebbero subito i tesserati della società ricorrente da parte di sostenitori locali ("almeno 50/60 persone") all'uscita dall'impianto sportivo, a seguito della quale "n. 4 calciatori della ricorrente società sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Lanciano per le lesioni riportate, mentre cinque componenti del gruppo squadra hanno sporto denuncia ai carabinieri". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni, fornendo una diversa versione dei fatti e chiedendo il rigetto del ricorso. Il reclamo è inammissibile e non può trovare accoglimento. Infatti, ai sensi dell'art. 65 del CGS, il Giudice Sportivo giudica in prima istanza, sulla base degli atti ufficiali, in ordine allo svolgimento e alla regolarità delle gare relativamente: "a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;...". Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del CGS, o riguardano valutazioni disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante. Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 58 del 29.02.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, 61 e 67 del C.G.S., DELIBERA a) di respingere il reclamo della ASD Lanciano Calcio 1920 perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo”. L’appello proposto dalla società Lanciano Calcio risulta infondato e, come tale, deve essere respinto. Ha dedotto la società appellante che durante la gara vi sarebbe stato un clima di intimidazione da parte della panchina e del pubblico della società ospitante, che avrebbe influito sulla sua regolarità ingenerando timori di pregiudizio dell’incolumità fisica, tanto che un dirigente della società Casolana veniva espulso dall’arbitro per la sua condotta minacciosa mentre un calciatore della panchina con il n° 16 urlava in più occasioni nei confronti dei calciatori del Lanciano la frase: “Io ti scanno”. Ed ancora, durante la gara, dalla tribuna e dalla panchina della società Casolana sarebbero partite espressioni discriminatorie di tipo razziale nei confronti dei calciatori di colore del Lanciano. Alla fine della gara sarebbero, inoltre, avvenute delle aggressioni in danno dei calciatori, tecnici e dirigenti di gravità inaudita, circostanza completamente ignorata dal direttore di gara. La società controinteressata ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto destituito di ogni fondamento. Osserva la Corte che, anche dal supplemento di rapporto richiesto in questa sede all’arbitro della gara, risulta che, in realtà, in campo il clima era teso sia tra calciatori, sia tra calciatori e tifosi e che, al rientro negli spogliatoi, a seguito degli insulti razzisti da parte del dirigente della Casolana Giangiulio Alessandro, già espulso durante l’incontro, c’è stato un confronto tra le parti ma senza violenza fisica. Quanto, invece, ai fatti che sarebbero accaduti fuori dallo stadio, lo stesso direttore di gara nulla ha potuto riferire in quanto era andato via senza notare nulla di particolare se non un po’ di gente all’uscita. Alla luce di tali risultanze, la Corte non può che confermare la decisione del primo Giudice. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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