C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 08/04/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ASS. CALCIO REAL SCAFA / ROSCIANO CALCIO , DISPUTATA IL 16.3.2024 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 21.3.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ASS. CALCIO REAL SCAFA / ROSCIANO CALCIO , DISPUTATA IL 16.3.2024 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 21.3.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Rosciano Calcio ha impugnato l’esito della gara in epigrafe specificata, terminata con il punteggio di 3 -3, chiedendo l’assegnazione della vittoria o, in subordine, la ripetizione, in ragione del clima di intimidazione nel quale si era svolto l’incontro. Non senza stigmatizzare il comportamento di chi ha causato i gravi incidenti in una partita di calciatori Under 17 della stessa Provincia, la Corte ritiene l’appello infondato e, come tale, lo respinge. In sostanza, l’appellante chiede disporsi la vittoria a tavolino in suo favore in quanto, a suo dire, i propri calciatori sarebbero stati minacciati costantemente dagli avversari, l’arbitro non avrebbe fatto disputare tutti i minuti di recupero concessi danneggiando, in tal modo, l’appellante che si trovava in superiorità numerica; lo stesso arbitro, a seguito del comportamento tenuto dai tesserati della società Scafa, è stato costretto a chiamare i Carabinieri e a fuggire in preda al panico, senza neppure farsi la doccia. Tale versione dei fatti è stata ribadita dinanzi alla Corte. La società controinteressata non ha fatto pervenire scritti difensivi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento richiesto dalla Corte, ha precisato di non avere percepito il clima di intimidazione da parte dei calciatori della società Scafa adottando continui richiami idonei a prevenire il gioco falloso; di avere sanzionato sia sotto l’aspetto tecnico che disciplinare i calciatori che si sono resi colpevoli di falli di gioco e di proteste; di avere concesso dieci minuti di recupero alla cui scadenza, una volta entrati in campo alcuni calciatori dello Scafa senza autorizzazione, si accorgeva che il recupero era passato ed emetteva il triplice fischio finale; che, subito dopo, trovandosi nei pressi degli spogliatoi rientrava e, senza farsi la doccia, si allontanava dopo essersi cambiato. Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dall’arbitro della gara con il supplemento di rapporto, ritiene la Corte che i motivi di doglianza contenuti nell’appello non trovano riscontro negli atti ufficiali con la conseguenza che lo stesso appello deve essere respinto. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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