C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 23/04/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA PLAY-OFF ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 21.4.2024 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 41 DEL 22.4.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA PLAY-OFF ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 21.4.2024 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 41 DEL 22.4.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con reclamo ritualmente proposto ai sensi del C.U. n° 157 della F.I.G.C. del 2/2/2024 la Società Monticchio 88 ha impugnato la decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n° 41 del 22.4.2024 della Delegazione Provinciale di L’Aquila, con la quale, provvedendo in merito alla gara di Terza Categoria (Play-Off) Atletico Amiternum / Monticchio 88 disputata il 21.4.2024, ha respinto il ricorso tendente ad ottenere la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dall’arbitro. Ha dedotto la Società appellante quanto già evidenziato nel reclamo al G.S., allegando anche dei video dai quali si evincerebbe che il direttore di gara avrebbe commesso degli errori di valutazione e non avrebbe concesso un calcio di rigore a favore della Società Monticchio 88 disapplicando la Regola 12 del giuoco del calcio. Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione del G.S. e per la ripetizione della gara. Tali richieste sono state ribadite anche in sede di audizione. In particolare il rappresentante della società ha in tale sede ribadito che contrariamente a quanto affermato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, lo stesso arbitro avrebbe omesso di riferire quanto evidenziato nelle prove documentali prodotte, ovvero i video girati direttamente dalla reclamante. Da tali video si evidenzierebbe che, contrariamente a quanto riferito dal direttore di gara, la palla sarebbe stata in gioco e l’arbitro avrebbe dovuto fischiare il calcio di rigore. La Società Atletico Amiternum ha fatto pervenire controdeduzioni concludendo per il rigetto del reclamo, insistendo in tale richiesta in sede di comparizione dinanzi la Corte. Osserva la Corte che il reclamo proposto dalla Soc. Monticchio 88 deve ritenersi infondato e, come tale, deve essere respinto. Premesso che i filmati prodotti con il reclamo non possono trovare ingresso in questo procedimento sia perché non offrono garanzie di genuinità ed attendibilità, anche in considerazione del fatto che sono stati girati dalla stessa società ricorrente, sia perché non riguardano possibili provvedimenti disciplinari per scambio di persone, va rilevato che non puo’ ritenersi “errore tecnico” , tale da comportare la conseguenza della ripetizione della gara, quello commesso dall’arbitro allorchè, nel referto, per mero errore materiale, ha indicato in un riquadro piuttosto che in un altro alcune sostituzioni ovvero ha omesso di indicare una espulsione nel rapportino di fine gara consegnato alle società. Allo stesso modo l’episodio del rigore non concesso sarebbe stata conseguenza solo del fatto che la condotta violenta si sarebbe concretizzata allorchè il gioco non era in svolgimento ed era stato adottato quindi il solo provvedimento disciplinare. Ora va rilevato che l’errore tecnico non è stato ammesso dall’arbitro nel referto e che, anche se fosse stato ammesso, avrebbe dovuto comunque influire sul regolare svolgimento della gara per poter comportare la ripetizione della gara. Va, infine, sottolineato che quanto rilevato dalla reclamante non ha trovato riscontro negli atti ufficiali che comunque non varrebbero a superare la fede privilegiata del referto arbitrale. Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del reclamo e per la conferma del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
la Corte d’Appello Sportiva Territoriale delibera di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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