C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 24/11/2025 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 DEL 6.11.2025 – C.R.A.).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 DEL 6.11.2025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Polisportiva Morronese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., con la seguente motivazione: “- Visto il ricorso della ASD Polisportiva Morronese, proposto avverso la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara indicata in oggetto al minuto 30’ del primo tempo, sul risultato di 0 a 1, per la condotta violenta posta in essere nei suoi confronti da parte di un calciatore della società ricorrente. - Verificata la tempestività e ritualità del ricorso e letti gli atti ufficiali. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato proprie memorie nei termini prescritti. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate. La ricorrente lamenta che la decisione assunta dall’arbitro sia stata immotivata ed ingiustificata, poiché nel caso di specie non si sarebbero verificati episodi tali da rendere necessaria la sospensione dell’incontro. Riferisce, infatti, che “Al 22° minuto del primo tempo, l’Arbitro si dirigeva in maniera estremamente concitata verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio CARDUCCI, autore di un normale fallo di gioco, sventolandogli, a brevissima distanza dal volto, il cartellino rosso e decretandone così l’espulsione. Il menzionato atleta, trovandosi a pochi centimetri dal Direttore di gara, nel semplice tentativo di divincolarsi dallo stesso, lo urtava leggermente, senza conseguenze di alcun genere a scapito dell’altro. Senonchè, in quel momento, l’Ufficiale medesimo, incredibilmente e sorprendentemente, fischiava la fine della partita, sostenendo di aver ricevuto una testata”. Non ritenendo sussistenti, quindi, le condizioni richieste per la sospensione della gara dall’art. 64 delle N.O.I.F. e dalla Regola 5, p. 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, chiede che ne sia disposta la ripetizione a mente dell’art. 10, comma 5, lettere c) e/o d) del C.G.S. Nel proprio referto l’arbitro ha riferito che al minuto 29’ del primo tempo il calciatore Carducci Ennio della Soc. Polisportiva Morronese, dopo essere stato espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, colpiva l’arbitro con una testata sul sopracciglio destro, causandogli lieve gonfiore e dolore. In conseguenza del colpo subito, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e, in seguito, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale di L’Aquila dove gli venivano prescritti cinque giorni di prognosi. Le circostanze riferite dalla Società ricorrente non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall’arbitro, che costituisce l’unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice sportivo ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. Nel caso di specie, quindi, si ravvisa l’esistenza dei presupposti per la sospensione della gara, ai sensi dell’art. 64, comma 2, delle N.O.I.F., con conseguente applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Polisportiva Morronese, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (art. 10, comma 5, lett. b). P.Q.M. sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S.; DELIBERA 1) di respingere il ricorso della Società ASD POLISPORTIVA MORRONESE, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di infliggere alla stessa Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Polisportiva Morronese / Atletico Preturo 0 a 3”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione a mezzo del proprio difensore l'erroneità della decisione in relazione alla normativa applicabile al caso in esame (art. 64 N.O.I.F.; Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e art. 10 comma 5 C.G.S.), stante la lampante e pacifica insussistenza dei presupposti per la prematura sospensione della partita sancita dal direttore di gara, il quale, in sede di refertazione, ha offerto un quadro del succedersi degli eventi nettamente divergente e distonico rispetto alla realtà storica ed oggettiva. Nella realtà, invece, si è verificato che, intorno alla mezz’ora del primo tempo, l’Arbitro accorresse, in maniera manifestamente agitata, verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio Carducci, autore di un fallo di gioco a scapito di un collega dell’altra squadra, mostrandogli, a brevissima distanza, il cartellino rosso ed espellendolo dal campo. Il menzionato atleta, a causa dei pochi centimetri che lo separavano dall’Ufficiale di Gara, non poteva fare a meno, in maniera del tutto involontaria, di urtarlo leggermente, senza provocargli alcun genere di conseguenza psico-fisica. Pertanto l’appellante ha chiesto la riforma della gravata pronuncia, con annullamento della perdita della gara nei confronti della A.S.D. Polisportiva Morronese e ripetizione della partita medesima, in virtù dell’art. 10 comma 5 lettere c) e/o d) del C.G.S., in quanto il lievissimo e casuale contatto tra giocatore ed Arbitro, non è stato tale da determinare una seria e diffusa situazione di pericolo per l’Ufficiale di Gara e per i vari tesserati partecipanti all’incontro. Osserva la Corte che l’appello non può che essere respinto, sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata, essendone chiaro il tenore, nonché corretta e uniforme la sua applicazione da parte del G.S. Nel verificare il rispetto dei parametri legali per sospendere definitivamente una gara, infatti, bisogna attenersi al referto di gara che, come noto, costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ai sensi dell’art. 61 comma 1 C.G.S. Nel caso di specie, l’Ufficiale di gara ha riportato senza alcuna incertezza e con grande precisione la dinamica del fatto, affermando che alla notifica al calciatore Carducci del provvedimento disciplinare dell'espulsione per grave fallo di gioco, lo stesso gli si è avvicinato appoggiandogli la sua fronte e in seguito dandogli una testata all'altezza del sopracciglio destro che gli ha causato lieve gonfiore e dolore, persistito anche dopo avere lasciato l’impianto di gioco per recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Aquila che ha refertato 5 giorni di prognosi. Tale riscontro rende del tutto inverosimile il racconto della reclamante, secondo cui il contatto sarebbe stato casuale e che la decisione di sospendere definitivamente la gara sarebbe dipesa da un soggettivo e personale stato ansiogeno del Direttore di gara, non derivante da alcuna condotta violenta o minacciosa. Viceversa, l’indubbia valenza violenta del gesto, così come il clima ingeneratosi al momento della espulsione del Carducci, possono ragionevolmente aver mutato le condizioni psico fisiche del Direttore di gara fino al punto di fargli ritenere pregiudizievole per la sua incolumità la prosecuzione della stessa. Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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