C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 22/12/2025 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PAGLIETA 2024, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ROBUR 1989 – VIRTUS PAGLIETA, DISPUTATA IL 23.11.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 37 DEL 4.12.2025 – C.R.A.).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PAGLIETA 2024, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ROBUR 1989 – VIRTUS PAGLIETA, DISPUTATA IL 23.11.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 37 DEL 4.12.2025 – C.R.A.).
Con reclamo ritualmente proposto, l'A.S.D. Virtus Paglieta 2024 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., con la seguente motivazione: - Visto il ricorso della A.S.D. Virtus Paglieta 2024, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 1, per la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Robur 1989 sig. Martin Suriano, nato il 9.10.1990. In particolare, la Società ricorrente riferisce che il menzionato calciatore "non aveva titolo a prendere parte alla medesima gara in oggetto in virtù del fatto che lo stesso Martin Suriano deve ancora scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizione della stagione 2024/2025. Infatti, il Suriano in occasione della gara dei play off del 25/05/2025 prendeva la prima ammonizione con diffida (C.U. Numero 42 del 29/05/2025 della delegazione distrettuale di Vasto- pagina 28 - all.to 4), successivamente nella gara dei play off del 01/06/2025 il Suriano prendeva un'altra ammonizione (C.U. numero 43 del 05/06/2025 della delegazione provinciale di Chieti-pagina 23-All. to 5). Erroneamente nel C.U. numero 43 del 05/06/2025 veniva riportata l'ammonizione come diffida ma, non essendo due competizioni distinte, l'ammonizione della gara del 01/06/2025, essendo la seconda nella competizione dei play off, doveva portare alla squalifica. Ora alla lettera B del comma 8 dell'art. 19 del CGS viene indicato che nella gare dei Play Off / Play out la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari e che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di playoff e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c) punto 1) sesto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6. Pertanto, anche se non indicato sul C.U., il calciatore Martin Suriano doveva ritenersi automaticamente squalificato, ed essendo stato sempre inserito nelle distinte da gioco dalla società ROBUR 1989 nell'attuale stagione, al momento della gara in oggetto, doveva ancora scontare una giornata di squalifica". - Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Robur 1989 per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del vigente C.G.S.. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. - Esaminate le controdeduzioni presentate entro i termini dalla Soc. Robur 1989, con le quali la stessa contesta integralmente le richieste formulate con il ricorso in esame, rilevando, tra l'altro, che "Non risultando alcuna sanzione applicata al sig. SURIANO Martin la società A.S.D. ROBUR 1989 ha ritenuto, in assoluta buona fede e in piena osservanza delle norme e delle disposizioni ufficiali diramate dagli Organi della LND, che lo stesso potesse giustamente prendere parte agli incontri". Visti: - l'art. 19, comma 1, del CGS, secondo il quale "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione"; - l'art. 19, comma 8, del CGS, a mente del quale "Per le sole gare di play-off e play-out della LND: b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari"; l'art. 137, comma 2, del C.G.S. a mente del quale "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica" - il regolamento per le gare play-off e play-out del Campionato di Terza Categoria, pubblicato sul C.U. n. 42 del 29.05.2025, secondo il quale "Le squadre vincenti delle gare di play- off di cui al punto d) della delegazione di CHIETI/VASTO si intendono classificate al secondo posto dei rispettivi gironi ed effettueranno un'ulteriore gara di spareggio in campo neutro". - Considerato che, dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, è emerso che il calciatore Martin Suriano, nella stagione sportiva 2024/2025, riceveva una ammonizione nella gara di play-off del 25.05.2025 (C.U. n. 42 del 29.05.2025 della delegazione distrettuale di Vasto) e una nella successiva gara di spareggio in campo neutro del 1.06.2025 (C.U. n. 43 del 5.06.2025 della delegazione provinciale di Chieti). Pertanto, nell'incontro del 1.06.2025, in quanto ulteriore gara di spareggio tra due società appartenenti a Delegazioni diverse del Campionato di Terza Categoria (Miglianico Calcio della Delegazione di Chieti r Robur 1989 della Delegazione di Vasto), non potevano essere cumulate le ammonizioni pregresse irrogate nelle precedenti gare di Play- Off di girone delle rispettive Delegazioni. Per di più, le disposizioni dell'art. 19, comma 8, del CGS non comportano l'applicazione del meccanismo dell'automaticità della squalifica, prevista soltanto per i calciatori espulsi dal campo, anche al diverso caso del cumulo di ammonizioni irrogate nel corso di gare diverse, difettando in quest'ultimo caso l'immediata esecutività della sanzione, prevista nel solo caso di espulsione, ed essendo quindi necessaria la declaratoria del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale, fonte esclusiva ai fini dell'esecuzione delle sanzioni. Invero, l'automatismo sanzionatorio, inteso come applicazione meccanica di una pena, laddove non espressamente previsto da una norma, risulta in contrasto con il principio di legalità e il principio di certezza del diritto, i quali, come noto, richiedono che sia il giudice ad adottare le decisioni basate su criteri chiari e predefiniti ex ante dalla legge e che, ove irrogata la sanzione sia portata a conoscenza del soggetto interessato. Per tutto quanto sopra considerato, il calciatore Martin Suriano della Soc. Robur 1989 poteva regolarmente prendere parte all’incontro del 23.11.2025. P.q.m., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 27.11.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, co. 6, 21, co. 6 e co. 7, 65 e 67 C.G.S., DELIBERA 1. di respingere il reclamo della A.S.D. Virtus Paglieta 2024 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2. di convalidare il risultato conseguito in campo.” La società ha dedotto l'erroneità della decisione in relazione alla normativa speciale applicabile al caso in esame (art. 19 comma 8 lett. b C.G.S., in deroga alla previsione del comma 1), secondo cui, per le sole gare di play‐off e play‐out della LND: “la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari”. Nel caso di specie, quindi, il calciatore Martin Suriano aveva preso parte alla gara sopra specificata in posizione irregolare per non avere mai scontato nel corso della stagione sportiva 2025/2026 la sanzione della squalifica determinata dal cumulo delle due ammonizioni di cui al C.U. n. 42 del 29.5.2025 (Delegazione Distrettuale di Vasto) e dal C.U. n. 43 del 5.6.2025 (Delegazione Prov.le di Chieti) , entrambe nel quadro delle competizioni post regular-season. Pertanto la reclamante ha chiesto la riforma della gravata pronuncia e, in applicazione dell’art. 10 comma 1 e comma 6 lett. a) C.G.S., l’assegnazione della vittoria con il risultato di 0 – 3 nella gara Robur 1989 – Virtus Paglieta. La società controinteressata resiste con controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo essendo il calciatore Suriano legittimato a prendere parte all’incontro in quanto la relativa squalifica non è mai stata pubblicata, tenuto conto che l’art. 19 comma 8 C.G.S. non comporta l’automaticità della squalifica, prevista soltanto per i calciatori espulsi dal campo, anche al diverso caso del cumulo di ammonizioni irrogate nel corso di gare diverse, difettando in quest’ultimo caso l’immediata esecutività della sanzione per essere necessaria la declaratoria del G.S. pubblicata sul C.U. ai sensi sia dell’art. 19 comma 1 C.G.S. (“Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione”), sia del C.U. n. 1 del 3.7.2025 per la stagione sportiva 2025/2026 (“Ai fini dell’esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva”). Osserva la Corte che l’appello è infondato e deve essere respinto. Infatti, la ratio dell’art. 19 comma 8 lett. b C.G.S. deve essere intesa nel senso che la seconda ammonizione e l’espulsione, nella stessa gara, determinano l’automatica squalifica per la gara successiva. Solo se così interpretata, la norma si armonizza con i principi generali ed è quindi possibile estendere al doppio ammonito l’automaticità dell’applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara, prevista dall’art. 9 comma 7 C.G.S. Diversamente argomentando, infatti, verrebbe richiesto alle società appartenenti alla LND, ed in particolare alle società che in tale ambito disputano i campionati minori, un eccesso di diligenza non invocabile a maggior ragione in casi come quello in esame nel quale la seconda ammonizione era stata comminata nell’ultima gara della stagione precedente, disputata addirittura l’1.6.2025. Ne segue che la posizione del calciatore Suriano Martin doveva e deve ritenersi regolare in quanto il richiamato art. 19 C.G.S. non deroga l’art. 9 comma 6 C.G.S. ai fini della declaratoria della recidiva in ammonizioni. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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