C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2026 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB NERETO 1914, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. NERETO 1914 / SAN BENDETTO VENERE, DISPUTATA IL 14.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 40 DEL 18.12.2025 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB NERETO 1914, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. NERETO 1914 / SAN BENDETTO VENERE, DISPUTATA IL 14.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 40 DEL 18.12.2025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Football Club Nereto 1914 ha impugnato e chiesto la riduzione, della sanzione pecuniaria sopra specificata adottata dal G.S. con la seguente motivazione: “Perché propri sostenitori, a fine gara, lanciavano dagli spalti un bidone della spazzatura, alcune bottigliette e sputi in direzione della terna arbitrale, che nel frattempo stava rientrando negli spogliatoi, senza colpire nessuno. Nel contempo, alcuni dirigenti locali protestavano in maniera smodata nei confronti dell'arbitro. Successivamente, all'uscita dell'impianto sportivo, la terna arbitrale veniva assediata dai numerosi sostenitori locali, che gli impedivano di entrare all'interno delle proprie autovetture e gli lanciavano contro sputi, nel mentre gli rivolgevano minacce di morte. Rapporto A., A.A.1 e A.A.2”. L’appello proposto dalla società Nereto 1914 risulta infondato e, come tale, deve essere respinto. La stessa società, con l’atto di appello, ha riconosciuto la propria responsabilità solo per una parte delle contestazioni mosse e, più precisamente, per il lancio del bidone della spazzatura e di alcune bottigliette da parte dei propri sostenitori dagli spalti e per le proteste veementi di alcuni dirigenti locali nei confronti dell’arbitro. Ha, invece, contestato gli altri addebiti (“assedio” alla terna arbitrale con sputi, minacce di morte e impedimento di raggiungere le autovetture alla fine dell’incontro) in quanto tali fatti non sarebbero mai avvenuti. Osserva la Corte che, mentre le altre circostanze addebitate, trovano fondamento nei concordanti e pacifici referti degli ufficiali di gara, che costituiscono, come è noto, “fonte di prova privilegiata”, le tesi sostenute dall’appellante non hanno alcun riscontro negli atti ufficiali e restano, pertanto, mere affermazioni. Quanto alle ragioni addotte al fine di ottenere una riduzione della sanzione adottata dal primo giudice, ritiene la Corte che la gravità dei comportamenti tenuti non solo dai sostenitori della società, ma anche dai suoi dirigenti, debba comportare l’integrale conferma del provvedimento, in quanto congruo ed adeguato agli addebiti contestati anche in ragione della categoria di appartenenza.
P.Q.M.
la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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