C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2026 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUARDIAGRELE 2016, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CARABELLA CRISTIANO FINO ALL’11.2.2026 ED AL CALCIATORE MARINELLI MATTEO PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIAGRELE 2016 / S. EUSANIO, DISPUTATA IL 27.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE D, GIRONE “A” (C.U. n° 23 DELL’8.1.2026 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUARDIAGRELE 2016, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CARABELLA CRISTIANO FINO ALL’11.2.2026 ED AL CALCIATORE MARINELLI MATTEO PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIAGRELE 2016 / S. EUSANIO, DISPUTATA IL 27.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE D, GIRONE “A” (C.U. n° 23 DELL’8.1.2026 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

La società A.S.D. Guardiagrele 2016 ha impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. nei confronti dell’allenatore Carabella Cristiano e del calciatore Marinelli Matteo sostenendo che i fatti contestati non sarebbero accaduti; che durante la gara non si sarebbero verificati episodi tali da ipotizzare condotte quali quelle addebitate ai propri tesserati; che la mancata consegna del referto costituirebbe una sicura violazione del diritto di difesa; che la stessa società sarebbe in grado di produrre testimonianze scritte di tesserati, anche della società avversaria, per confermare che i fatti in questione non si sono verificati; che, comunque, vi sarebbe sproporzione tra quanto contestato e le sanzioni adottate. Ha, pertanto, concluso, per la revoca dei provvedimenti o per la riduzione delle squalifiche. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che i referti degli ufficiali di gara costituiscono, nel diritto sportivo, “fonti di prova privilegiata” e che la consegna del refertino di fine gara da parte dell’arbitro ai dirigenti delle squadre è solo un atto di cortesia, non costituendo un dovere per lo stesso, va rilevato che quanto sostenuto dalla società non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e che le prove, solo comunicate nell’appello, sono rimaste tali e costituiscono, quindi, mere affermazioni che non possono trovare accoglimento. Per quanto concerne la richiesta riduzione delle sanzioni, ritiene la Corte che non possa farsi luogo alla stessa in quanto congrue ed adeguate ai gravi comportamenti tenuti dai tesserati al termine della gara, così come descritti nel referto arbitrale.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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