C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 20/06/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ATLETICO AMITERNUM – COPPITO CALCIO DEL 10.12.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, A SEGUITO DI UN FALLO DI GIOCO SUBITO DAL CALCIATORE SIG. CONTEH ABDULAI NEI PRESSI DELLA PANCHINA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PROFERITO NEI CONFRONTI DI TALE ATLETA LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: “…BUTTAGLI LA CANDEGGINA…” “…TIRATEGLI LE BANANE…” “…NEGRO DI MERDA…”; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FEDERICO VITTORINI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ATLETICO AMITERNUM - COPPITO CALCIO DEL 10.12.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, A SEGUITO DI UN FALLO DI GIOCO SUBITO DAL CALCIATORE SIG. CONTEH ABDULAI NEI PRESSI DELLA PANCHINA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PROFERITO NEI CONFRONTI DI TALE ATLETA LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: “…BUTTAGLI LA CANDEGGINA…” “…TIRATEGLI LE BANANE…” “…NEGRO DI MERDA…”; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FEDERICO VITTORINI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 4.6.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 20.6.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie ritualmente pervenute. All’udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: FEDERICO VITTORINI mesi quattro d’inibizione; A.S.D. ATLETICO AMITERNUM € 500,00 di ammenda. Il Presidente Vittorini si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva il proscioglimento proprio e della società. Osserva il Tribunale che, dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale e da quella relativa al presente procedimento, non si evince la prova piena ed appagante della responsabilità del Vittorini in ordine ai fatti allo stesso contestati. Ed invero, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, dai verbali di audizione del direttore di gara e del commissario di campo, e soprattutto del secondo, non solo non si evince la sussistenza dei fatti contestati, ma si rileva che il calciatore di colore del Coppito “rivolgeva al pubblico sugli spalti il dito medio a seguito di ingiurie non a sfondo razziale dal medesimo ricevute dal pubblico locale”. Ora, a fronte di tale preciso riferimento, vi sarebbe la tesi sostenuta da un tesserato del Coppito Calcio e di due sostenitori della stessa squadra, secondo la quale il calciatore di colore sarebbe stato ingiuriato dal Vittorini con frasi razziste. Al riguardo, ritiene il Tribunale di dover privilegiare l’attendibilità di una prova pervenuta da un atto ufficiale piuttosto che quella proveniente da persone non tesserate e che, tra l’altro, non sarebbero passibili di sanzioni ove venisse accertato che hanno riferito il falso. D’altro canto, ragionando “a contrario”, sarebbe sufficiente un preordinato accordo tra un tesserato e due tifosi per provare la responsabilità disciplinare di un qualunque altro tesserato. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il Vittorini debba essere prosciolto dagli addebiti contestati e, conseguentemente, analoga pronuncia debba essere effettuata nei confronti della A.S.D. Atletico Amiternum.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C. proscioglie il sig. Federico Vittorini e la società A.S.D. Atletico Amiternum dagli addebiti contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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