C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/CSAT del 13.11.025 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO in riferimento al C.U. n. 38 del 27/10/2025. Gara – Ebolitana Calcio 1925 f.c. / Polisportiva Puglianello del 25.10.2025 – Campionato Eccellenza “B”. Squalifica Conte Marco (quattro gare)
Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO in riferimento al C.U. n. 38 del 27/10/2025. Gara – Ebolitana Calcio 1925 f.c. / Polisportiva Puglianello del 25.10.2025 – Campionato Eccellenza “B”. Squalifica Conte Marco (quattro gare)
La società Polisportiva Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst al calciatore Conte marco, reo di avere simulato, successivamente alla notifica del provvedimento di ammonizione, di essere stato colpito dal DDG e di avere, al termine della gara, chiesto a quest’ultimo spiegazioni ma prima di uscire proferiva frasi intimidatorie. Sostiene la reclamante che i fatti, per come riportati nel referto di gara, si sarebbero verificati in modo completamente diverso per modalità e dinamica. Alla notifica del provvedimento di ammonizione, riferisce la reclamante, il DDG si sarebbe avvicinato al calciatore Conte il quale, dopo l’ammonizione, si allontanava dallo stesso voltando le spalle ed in tale frangente sarebbe stato colpito dal DDG. Evidenziava, ancora, la società reclamante che in relazione alla porta divelta degli spogliatoi, il DDG non avrebbe potuto riportare sul proprio referto circostanze riferite da terzi che, invece, avevano individuato nel calciatore Conte il responsabile, al termine del primo tempo, dei danni cagionati alla porta dello spogliatoio. Infine si contestava la circostanza, per come descritte nel referto di agra, che al termine della stessa il calciatore Conte si sarebbe recato nello spogliatoio del DDG per chiedere spiegazioni e avrebbe proferito frasi intimidatorie. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la reclamante chiedeva l’accoglimento del reclamo con conseguente annullamento e/o riduzione sensibile della sanzione disciplinare nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento, documentato da video e frame, assunte dal DDG. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti il referto di gara, il reclamo e sentita la società reclamante in sede di audizione, non ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Preliminarmente, questa Corte ritiene il referto di gara fonte privilegiata e la documentazione allegata dalla reclamante, quali video e le foto non sono sufficienti a confutare quanto riportato dal DDG. In relazione al video in particolare, lo stesso non proviene da televisione autorizzata, a differenza di quanto precisato dalla reclamante, né le foto costituiscono prova certa che potrebbero scagionare il calciatore. Si rileva, inoltre, che il Gst, nel sanzionare il calciatore, evidenziava solo il comportamento del calciatore tenuto sul terreno di gioco ed al termine della gara allorquando, entrato nello spogliatoio dell’arbitro, proferiva frasi intimidatorie ma non individuava il calciatore quale responsabile dei danni cagionati alla porta dello spogliatoio. La Corte infine nell’esaminare la congruità della sanzione applicata dal Gst al calciatore, evidenzia che il sig. Conte Marco, nella partita in oggetto, svolgeva anche la funzione di capitano per cui la sanzione anche per tale circostanza appare congrua
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione al sig. Conte Marco pubblicata sul C.U. n. 38 del 27/10/2025; non ritiene di trasmettere alla procura federale il referto, il reclamo e la documentazione ad esso allegata, dal momento che il calciatore può adire le vie legali autonomamente, e previa autorizzazione degli Organi Federali competenti. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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