C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 04.12.025 – Delibera – Reclamo della società CANNALONGA CALCIO in riferimento al C.U. n. 40 del 20/11/2025. Gara – Ac Caprioli / Cannalonga Calcio del 16.11.2025 – Campionato Seconda Categoria “L”. Squalifiche: Antuoni Adriano (quattro gare) Di Arienzo Pietro (sei gare)
Reclamo della società CANNALONGA CALCIO in riferimento al C.U. n. 40 del 20/11/2025. Gara – Ac Caprioli / Cannalonga Calcio del 16.11.2025 – Campionato Seconda Categoria “L”. Squalifiche: Antuoni Adriano (quattro gare) Di Arienzo Pietro (sei gare)
La società Cannalonga Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Gst per sei giornate al calciatore Di Arienzo Pietro e di quattro gare a calciatore Antuoni Adriano chiedendo una riduzione delle sanzioni disciplinari di entrambi. La società reclamante deduceva, infatti, che il calciatore Antuoni Adriano non aveva mai proferito frasi offensive nei confronti del DDG né aveva aggredito fisicamente quest’ultimo. Non risulterebbe vero, inoltre, che il predetto calciatore, al termine della gara, sia rientrato sul terreno di gioco con atteggiamento ostile nei confronti del DDG e solo il pronto intervento di un dirigente della società reclamante avrebbe evitato il peggio. In realtà, secondo la tesi della reclamante, il calciatore al termine della gara si sarebbe trattenuto a salutare alcuni calciatori della squadra avversaria ed il mister essendo stati ex compagni di squadra. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Le sanzioni disciplinari adottate dal Gst, alla luce di quanto riportato dal DDG nel referto che costituisce fonte privilegiata, appaiono eccessivamente gravose indipendentemente dai fatti per come realmente verificatisi.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce le squalifiche: al calciatore Sig. Antuoni Adriano a tre (3) giornate di gara ed al calciatore Di Arienzo Pietro a cinque (5) giornate di gara. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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