C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/CSAT del 18.12.025 – Delibera – Reclamo della società A.C. MARCHESA in riferimento al C.U. n. 51 del 4/12/2025. Gara – A.C. Marchesa / Alta Hirpinia S del 30.11.2025 – Campionato Promozione “C”. Squalifiche: Cherillo Antonio (sei gare)
Reclamo della società A.C. MARCHESA in riferimento al C.U. n. 51 del 4/12/2025. Gara – A.C. Marchesa / Alta Hirpinia S del 30.11.2025 – Campionato Promozione “C”. Squalifiche: Cherillo Antonio (sei gare)
La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, nel corso della partita in oggetto, il calciatore della società AC Marchesa, Cherillo Antonio, nel contestare una decisione del DDG, lo strattonava per il braccio contestualmente profferendo nei suoi confronti frasi gravemente ingiuriose. Il Gst comminava sei (6) giornate di squalifica al calciatore, ritenendo le condotte di quest’ultimo irrispettose e irriguardose. Avverso la decisione del Gst, proponeva ricorso la società Marchesa, sostenendo che il proprio calciatore si fosse limitato a riferire all’arbitro la sola frase “ma sati dormendo”, altresì derubricava il gesto della trattenuta al braccio, come mero tentativo di richiamare il DDG al confronto, da cui lo stesso si esimeva. Tale versione viene confermata nel corso dell’audizione dal delegato della società.
Osserva Questa Corte che non vi è motivo per dubitare delle circostanze che il calciatore abbia effettivamente avuto una condotta minacciosa ed irriguardosa nei confronti del DDG tanto più che nello stesso ricorso i fatti non venivano negati ma semplicemente edulcorati rispetto alla loro gravità. Come sappiamo peraltro il referto del DDG costituisce fonte privilegiata nella ricostruzione dei fatti accaduti. Si tenga con anche il calciatore non aveva precedenti rilevanti e di tanto si ritiene per Questa Corte di poter ridurre la squalifica al sig. Cherillo Antonio.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Cherillo Antonio a quattro (4) giornate di gara effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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