C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/CSAT del 15.01.2026 – Delibera – Reclamo della società REAL CASAREA ACADEMY in riferimento al C.U. n. 42/D.P. Napoli del 20/11/2025. Gara – Emanuele Troise/ Real Casarea del 16.11.2025 – Campionato Under 14. Prov. NA, girone “C”. Perdita della gara, porte chiuse, ammenda 250.00

Reclamo della società REAL CASAREA ACADEMY in riferimento al C.U. n. 42/D.P. Napoli del 20/11/2025. Gara – Emanuele Troise/ Real Casarea del 16.11.2025 – Campionato Under 14. Prov. NA, girone “C”. Perdita della gara, porte chiuse, ammenda 250.00

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il legale di fiducia della società, sentito l’arbitro, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Asd Real Casarea Academy proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Gst di cui al C.U. n.42/d.p. Napoli del 20/11/2025 nel quale si deliberava “la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3 ad ambedue le società si infliggeva l’ammenda di euro 250,00 ad entrambe le società nonché di disputare gare a porte chiuse sino al termine del girone di andata del campionato. Le doglianze poste a fondamento del reclamo si sostanziano nella circostanza che la situazione sia degenerata a causa di una sostenitrice della squadra ospitante la quale peraltro avrebbe minacciato ed offeso il DDG, inoltre, dallo stesso referto di gara risulta che i dirigenti della reclamante si sono adoperati al fine di sedare gli animi a seguito dello scambio di offese derivanti dal comportamento della sostenitrice; che non si ravvisavano altri comportamenti che potevano essere adottati dai dirigenti della reclamante. Infine, la reclamante evidenzia che la società ricorrente era la società ospitata ed in capo della società ospitante incombe la responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco e del comportamento dei loro sostenitori. Sentito il DDG confermava il referto di gara precisando di aver adottato prima della sospensione della gara tutte le procedure previste dal regolamento di gioco e nello specifico avvisare i due capitani ed i rispettivi allenatori che avrebbe sospeso definitivamente la gara se non si fosse riportata la calma sugli spalti e sedati gli animi in campo. Si riprendeva la gara ma i disordini sugli spalti riprendevano ed anche i calciatori attesa la giovane età restavano turbati dell’accaduto pertanto non sussistendo più le condizioni per proseguire la gara il DDG decretava la sospensione definitiva della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisone pubblicata sul C.U. n. 42/D.P. Napoli del 20/11/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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