C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CSAT del 16.10.025 – Delibera – Gara – Portici 1906 A.r.l. / Quarto Afrograd del 27.09.2025 – Campionato Eccellenza. Squalifica De Biase Giuseppe (5 gare)
Gara – Portici 1906 A.r.l. / Quarto Afrograd del 27.09.2025 – Campionato Eccellenza. Squalifica De Biase Giuseppe (5 gare)
La società Portici 1906 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per cinque (5) giornate inflitta dal Gst al calciatore sig. Giuseppe De Biase reo di aver proferito frasi irriguardose ed irrispettose nei confronti dell’AA2 e del DDG e successivamente per aver appoggiato le proprie mani sul petto del DDG apostrofando quest’ultimo con frasi offensive. Concludeva la reclamante, in via principale, per l’accoglimento del reclamo con conseguente annullamento della squalifica inflitta al calciatore, ovvero ridurla al presofferto, in via gradata la riduzione della squalifica per tre giornate ed in via subordinata la riduzione della squalifica a quattro (4) giornate. La reclamante richiedeva, infine, la trasmissione del presente procedimento alla Procura Federale ai sensi e per gli effetti dell’art.50, comma 3, CGS al fine di valutare eventuali profili disciplinari rilevati a carico del DDG, sig. Francesco Albione. La reclamante fondava l’impugnativa sulla assoluta nonché erronea ed inveritiera descrizione da parte del DDG del reale evolversi degli eventi. Sosteneva la reclamante che nella fattispecie non vi è stato alcun contatto tra il calciatore e l’arbitro e l’assistente AA2 non ha riportato nulla circa le frasi irriguardose ed offensive pronunciate nei suoi confronti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante alla udienza, del 13/10/2025, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Indipendentemente dalla possibilità o meno del Giudice adito di visionare il video allegato, la sanzione disciplinare adottata dal Gst appare gravosa. Per come riferito dal DDG, il calciatore ha appoggiato le mani al petto del DDG ed in tale fattispecie non si ravvisa condotta violenta bensì scorretta ed irriguardosa. Nella fattispecie, inoltre, è da ascriversi al calciatore una continuazione nella condotta per cui la squalifica inflitta viene ridotta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. De Biase Giuseppe a quattro (4) giornate di gara effettive; invia gli atti alla Procura Federale affinché vengano valutati profili disciplinari rilevanti a carico del DDG. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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