C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/CSAT del 07.11.025 – Delibera – Reclamo della società AGORA ACADEMY SRL in riferimento al C.U. n. 22/AG del 9/10/2025. Gara – Agora Academy Srl / Sporting Arzano del 5.10.2025 – Campionato Under 14 Regionale “F”. Inibizione Furcolo Vincenzo (fino al 9/10/2027)
Reclamo della società AGORA ACADEMY SRL in riferimento al C.U. n. 22/AG del 9/10/2025. Gara – Agora Academy Srl / Sporting Arzano del 5.10.2025 – Campionato Under 14 Regionale “F”. Inibizione Furcolo Vincenzo (fino al 9/10/2027)
Con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 9 ottobre 2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al Sig. FURCOLO VINCENZO, dirigente responsabile della società ricorrente, la sanzione dell'inibizione per anni due (2) fino al 9 ottobre 2027, in relazione ai fatti verificatisi durante la gara SSD Agorà Academy SRL - Sporting Arzano del 5 ottobre 2025, valida per il campionato U14 Regionale C11 Maschile. Secondo la ricostruzione del Direttore di Gara, come riportata nel referto arbitrale, "dopo il triplice fischio, mi accingevo ad uscire dal terreno di gioco quando il dirigente Furcolo Vincenzo, Allenatore dell'Agorà Academy veniva verso di me e con toni minacciosi mi accusava di aver rovinato la partita. Comminata la doppia ammonizione veniva espulso, successivamente il Sig. Furcolo mi prendeva per il collo e mentre mi tratteneva vistosamente, a distanza molto ravvicinata mi minacciava velatamente consigliandomi di fare attenzione ad altre squadre che avrebbero potuto mettere in pericolo la mia incolumità fisica a causa delle mie decisioni arbitrali." La società ricorrente ha tempestivamente proposto reclamo avverso tale decisione, contestando l'erronea applicazione dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il vizio di individuazione del destinatario, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il reclamo risulta fondato nei termini che seguono e merita di essere parzialmente accolto. Preliminarmente occorre rappresentare che il Sig. Furcolo Vincenzo, come risulta evidente dagli atti acquisiti nonché dal censimento societario, all’interno dell’ organigramma societario riveste il ruolo di Dirigente della S.S.D. AGORA ACADEMY srl e, senza dubbio alcuno, ricopriva la medesima carica in occasione della gara del 05.10.25. La condotta contestata al dirigente FURCOLO VINCENZO, secondo la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale, si sostanziava in comportamenti di minaccia e coazione fisica nei confronti dell'arbitro, consistenti nel "prendere per il collo" l'ufficiale di gara e nel proferire nei confronti di quest’ultimo minacce velate circa possibili ritorsioni da parte di altre squadre a causa delle proprie decisioni arbitrali. Al riguardo si evidenzia che il Direttore di gara, Ciotola Donato, in durante l’audizione tenutasi il 03.11.25 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel confermare quanto dedotto e descritto nel referto di gara, aggiungeva che ; “Al termine della gara mentre mi accingevo a raggiungere gli spogliatoi venivo avvicinato dall’ allenatore, precedentemente espulso, per parlarmi. All’improvviso mi cingeva il collo con due mani ma non provavo dolore ma solo spavento. Tale episodio avveniva quando l’allenatore si trovava di fronte alla mia persona. Preciso che quando si avvicinava alla mia persona il motivo era quello di protestare avverso la precedente decisione di espulsione.” Tale condotta, a parere del Collegio, integra certamente gli estremi della violenza nei confronti di un ufficiale di gara e ancor più va stigmatizzata con fermezza perché tenuta da un Dirigente sportivo, figura quest’ultima che riveste particolare importanza nell'ambito dell'organizzazione sportiva e che è chiamata ad una condotta di responsabilità e di esempio per i giovani calciatori, la cui violazione si ritiene di particolare gravità. Il comportamento del Sig. FURCOLO VINCENZO ha certamente ecceduto i limiti della dialettica sportiva ma occorre evidenziare che ai fini della sanzione disciplinare inflittagli dal Giudice di prime cure, dalla documentazione processuale acquisita non emergono elementi ostativi ad una sua mitigazione. Ed invero, nella determinazione della sanzione disciplinare, assume rilevanza fondamentale il principio di proporzionalità, che impone la comparazione tra il fatto come in concreto verificatosi e l'afflittività della misura per il soggetto destinatario. Nel caso di specie, l’ atteggiamento del reclamante, pur gravissimo e meritevole di severa sanzione disciplinare, non ha prodotto conseguenze lesive concrete sulla persona dell'arbitro. Tale circostanza, quindi, pur non escludendo la gravissima rilevanza disciplinare del fatto, assume significato nella determinazione della misura sanzionatoria secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La condotta del dirigente FURCOLO VINCENZO, pur configurando certamente violenza nei confronti dell'ufficiale di gara, non ha prodotto lesioni fisiche documentate, circostanza che, pur non escludendo la rilevanza disciplinare del fatto, giustifica una modulazione della sanzione in senso più mite rispetto alla sanzione inflittagli. In conclusione, considerata la gravità della condotta e tenuto conto dell'assenza di conseguenze lesive concrete sulla persone del Direttore di gara, appare congrua una sanzione di inibizione a tutto il 31.12.2026.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione al sig. Furcolo Vincenzo fino 31/12/2026. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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