C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 18.12.2025 – Delibera – Fasc.096 prot. 12361/27 pfi 25-26/PM/lz del 7/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Guariglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP:

Fasc.096

prot. 12361/27 pfi 25-26/PM/lz del 7/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Guariglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Reda Tadoukart nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alle gare A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025, A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025 ed A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 16 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Alfonso Zucaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP in occasione degli incontri A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025 ed A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025, tutti valevoli per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Reda Tadoukart attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tessera-mento dello stesso; 3. il sig. Gioacchino Ferraioli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la so-cietà A.S.D. Soccer Friends MP: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto di-sposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP in occasione dell’incontro A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, valevole per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Reda Tadoukart attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4. il sig. Reda Tadoukart, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alle gare A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025, A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025 ed A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

5. la società A.S.D. Soccer Friends MP a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Guariglia, Alfonso Zucaro, Gioacchino Ferraioli e Reda Tadoukart così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Francesco Guariglia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Gioacchino Ferraioli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Alfonso Zucaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Reda Tadoukart, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate cinque (5) di squalifica; per la società A.S.D. Soccer Friends MP la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che le sanzioni richieste dalla Procura risultano congrue rispetto alla reiterata condotta perpetrata dalla società e dai dirigenti preposti. Si riduce di una giornata la richiesta formulata nei confronti del calciatore di minore di età in considerazione della giovane età del calciatore e della gravosità della richiesta formulata da parte della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Francesco Guariglia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Gioacchino Ferraioli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Alfonso Zucaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Reda Tadoukart, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Soccer Friends MP la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 500,00 di ammenda.

 

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