C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 15.01.2026 – Delibera – Fasc.091 prot. 6891/1158 pfi 24-25/PM/am del 15/09/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Nicola ACCONCIAGIOCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Costa Amalfi:

Fasc.091

prot. 6891/1158 pfi 24-25/PM/am del 15/09/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Nicola ACCONCIAGIOCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Costa Amalfi: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d’ Amalfi – ASD Acerno disputata il 14.12.2024 e valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D della stagione sportiva 2024 - 2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver spinto il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio; 2.- il sig. Roberto CESTARO all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Costa Amalfi: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d’ Amalfi – ASD Acerno disputata il 14.12.2024 e valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D della stagione sportiva 2024 - 2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver spinto ed afferrato per la gola il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio, facendolo cadere per terra; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 24.6.2025 ed 1.7.2025, senza addurre alcuna giustificazione o impedimento; 3. il sig. Raffaele SCANNAPIECO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Costa Amalfi: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d’ Amalfi – ASD Acerno del 14.12.2024 valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver colpito il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio, mentre era già a terra, con un calcio all’addome ed un pugno al volto provocandogli la frattura delle ossa nasali; - la società Costa Amalfi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Cestaro (calciatore) di cui al punto b) del precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. Nicola Acconciagioco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Roberto Cestaro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate otto (8) di squalifica; il sig. Raffaele Scannapieco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; per la società Costa Amalfi € 400,00 di ammenda. Osserva il Tribunale che il deferimento trae origine della segnalazione del sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Acerno Calcio avente ad oggetto le aggressioni dallo stesso subite al termine della gara A.S.D. Costa d'Amalfi —A.S.D. Polisportiva Acerno Calcio del 14.12.2024 da parte di tesserati per la società A.S.D. Costa d'Amalfi. Nella audizione innanzi alla Procura Federale il Di Lascio ha confermato il contenuto della segnalazione del 14.4.2025 inviata agli organi federali dal suo avvocato di fiducia, precisando che al termine della gara in questione sul terreno di gioco era in corso una discussione tra un suo compagno di squadra e il Dirigente della squadra avversaria, sig. Acconciagioco Nicola, che durante il corso della gara era seduto in panchina e da tutti veniva indicato come Mister. Avvicinatosi ai due, il Di Lascio mentre diceva al suo compagno di lasciar perdere la discussione, veniva spintonato dal sig. Acconciagioco Nicola, subito dopo sopraggiungevano altri componenti della società Costa d'Amalfi, precisamente uno avente ancora la divisa di gioco recante il numero n. 4, il quale lo afferrava per la gola e lo spintonava facendolo cadere a terra e poi il portiere di riserva della squadra Acerno, avente la maglia numero n. 12, che lo colpiva con un forte pugno al naso. A questo punto alcuni compagni di squadra del Di Lascio lo soccorrevano e lo portavano via negli spogliatoi. Il Di Lascio aggiungeva che prima di far rientro ad Acerno, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno ove gli veniva diagnosticato la frattura delle ossa nasali con una prognosi di 20 giorni di guarigione, e che successivamente ai fatti aveva proposto querela ai carabinieri di Acerno nei confronti dei suoi aggressori. Nel corso delle indagini della Procura Federale sono stati sentiti numerosi tesserati di entrambe le società, compresi i deferiti Scannapieco Raffaele e Acconciagioco Nicola, i quali hanno negato di aver aggredito il Di Lascio, mentre il deferito Cestaro Roberto non si è presentato alle convocazioni senza fornire valide giustificazioni. Osserva il Tribunale che dalle risultanze istruttorie può ritenersi sicuramente fondato il deferimento in questione. Ed invero, la dinamica dei fatti segnalati dal Di Lascio è stata confermata in pieno nel corso delle loro audizioni da Gigliotti Mattia, Villeco Aniello e Iuliano Fabio, tutti tesserati per la società A.S.D. Acerno. E' risultato, dunque, provato che al termine della gara in questione, dopo il triplice fischio dell'arbitro, all'interno del rettangolo di gioco il Di Lascio veniva prima spinto e strattonato dal sig. Acconciagioco Nicola indicato nella distinta di gara quale dirigente accompagnatore della società A.S.D Costa d'Amalfi, poi interveniva il sig. Cestaro Roberto indicato in lista con il numero n. 4, che afferrava per la gola il Di Lascio facendolo perdere l'equilibrio con conseguente caduta a terra. Ed infine, interveniva il sig. Scannapieco Raffaele indicato in distinta con la maglia n. 12 con la società A.S.D Costa d'Amalfi che colpiva con un forte pugno al naso il sig. Di Lascio, disteso a terra. Va, inoltre, sottolineato che il Direttore di Gara pur non avendo assistito alle aggressioni in quanto si stava portando nei spogliatoi, quando è tornato sul terreno di gioco avendo sentito urla e voci alte, ha visto il sig. Di Lascio che si lamentava e presentava una copiosa emorragia di sangue dal naso. Ed infine, a conferma del danno subito dal sig. Di Lascio, agli atti è stato acquisito il referto ospedaliero con una prognosi di venti giorni per il Di Lascio causata dalla frattura di ossa nasali. Ritiene il Tribunale che le sanzioni richieste dalla Procura Federale sono congrue e adeguate alla gravità dei fatti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sig. Nicola Acconciagioco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Roberto Cestaro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate otto (8) di squalifica; il sig. Raffaele Scannapieco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; per la società Costa Amalfi € 400,00 di ammenda.

 

 

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