C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Fasc.085 prot. 1258/885 pfi 24-25/PM/fl del 14/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Alfredo De Vita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. De Vita Soccer Benevento:

Fasc.085

prot. 1258/885 pfi 24-25/PM/fl del 14/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Alfredo De Vita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. De Vita Soccer Benevento: della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 28 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. i), del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, dopo la gara De Vita Soccer – Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025 valevole per il campionato regionale Under 17 Elite Calcio a 5, pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” due post riferiti ai tesserati della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, del seguente tenore letterale: - in data 23.2.2025 "... il livello dell'arbitro ha penalizzato di brutto la gara... Abbiamo trovato difficoltà a interagire con gli amici avellinesi forse per lo scarso livello culturale e per il basso anzi scarso spirito sportivo...ma purtroppo tra montagne e città questo è!"; - in data 1.3.2025: "Non siamo pecore di montagna. Ci sta differenza tra pecore e città"; 2.- la sig.ra Veronica Sanginario, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. De Vita Soccer Benevento: della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 28 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. i), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere la stessa, dopo la gara De Vita Soccer – Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025 valevole per il campionato regionale Under 17 Elite Calcio a 5, pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” i seguenti post e commenti riferiti al sig. Nicola Adesso, allenatore tesserato per la A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, a quest'ultima società ed ai suoi tesserati, all'arbitro dell’incontro appena citato ed alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, del seguente testuale tenore: - in data 22.2.2025 "La nominata di pepe con la nocca ce l'hai... vieni da Avellino con l'avvocato a seguito, pepe che più pepe non si può ... Solo un pepe come te può chiamare i carabinieri per una partita di ragazzini minorenni ... Ragazzini minorenni che sul campo ti hanno dato una lezione di calcetto. La forza dell'ordine si disturba qualora ci sono feriti o ambulanza a seguito ... ma tu perchè hai chiamato le forze dell'ordine? Tu sei un allenatore che vieni sempre espulso e ammonito, pepe col fiocco di Avellino! Io mi prendo sempre le responsabilità dei miei ragazzi, ma per fortuna non ho la nominata di pepe con la nocca come te"; "Abbiamo giocato con un arbitro che pesava 150 kili ... ti sei lamentato come un bambino ridicolo ... l'arbitro già aveva avuto la discussione con me per una stupida carta d'identità e poi sul campo si è tolto lo sfizio"; "Ricorda che sul campo di Amalfi dove pure avete perso, hai pianto come un bambino dicendo che una signora ti aveva minacciato"; "Cia' sce'"; "Ma a finale ti sono piaciuti i miei ragazzi? A me tanto, li adoro perchè sanno sempre come risollevarmi il morale"; "Ma da bambino quali traumi hai subito Nicola Adesso"; "Poi non ti sai difendere e chiami i carabinieri ... che ovviamente si sono fatti due risate ascoltando il tuo stupido racconto"; "Fai chest addo vai vai ... Fai sul burdell"; - in data 22.2.2025 "Il pepe col fiocco ha fatto il comunicato Lo ha scritto mentre si ritirava ad Avellino Pensa che pepe ... si è ritirato col pensiero di scrivere il comunicato, appena arrivato ad Avellino o durante il viaggio da Benevento Avellino che pepe"; "Hai fatto un comunicato e praticamente nessuno ti ha pensato! Sei patetico ... hai scritto tutte bugie! Di là verità, ti sono piaciuti i miei ragazzi? Hai visto che bella lezione di calcetto ti hanno dato? Ti do un consiglio, tutti dicono che sei un pepe col fiocco e alla tua giovane età avere questa nominata non deve essere soddisfacente ... Lavora su te stesso sui tuoi ragazzi E smettila di andare in giro con l'avvocato, Hai visto che pure le forze dell'ordine si sono urtati nel sentire il tuo stupido racconto? Che pepe col fiocco che sei"; "Nicola Adesso comunque senti il mio consiglio a sorella ... smettila di fare il pepe col fiocco quando vai sui campi avversari, perchè avere una nominata di pepe col fiocco alla tua età è brutto, fa male ..."; - in data 1.3.2025 "Rara immagine che rappresenta l'idea di fare sport relativa ai campionati giovanili che pensano alcune "società" ... Anche la federazione ultimamente ha mandato a puttane l'ideale di sana cattiveria agonistica che giustamente deve esplodere nei giovani ... In questa immagine ci manca il pastore di montagna" seguito da un’immagine di un campo da calcio pieno di pecore ed il tag "Irpinia"; - in data 1.3.2025 i seguenti commenti al post del sig. Alfredo De Vita: "Non siamo pecore di montagna. Ci sta differenza tra pecore e città", "Inoltre agli amici Irpini diciamo che sul rettangolo di gioco non ci sono pecore coi pastori, ma ragazzi con grande spirito agonistico e soprattutto cattiveria agonistica ... altrimenti avremmo fatto la danza classica col tutù ..."; "E' talmente scarso il livello degli arbitri in queste categorie che ci ritroviamo sempre a combattere con loro ... qui si aggrega anche quello strano commissario di campo che non ricordo che lingua parlasse ... Essendo che paghiamo a peso d'oro questi campionati e ogni partita è caratterizzata da ingenti verbali, dove vanno a finire questi soldi ... che si inizi a pensare ad un garante delle società che le tuteli dalle scellerate decisioni arbitrali, costretti a subire passivamente"; - in data 15.3.2025 "Ci hai ucciso la salute con queste tue interviste sciocche, come puo un Direttore generale avere un seguito di 5 like e 200 visualizzazioni Fai un mormorio e ronzio di mosche ... Canale 21, You tube e i vostri canali social, non hai più argomenti direttò??? E finiscila di fare il perbenista che a furia di fare il nostro nome poi ti becchi il ben servito in tribunale! E smettila che stai pure diventando patetico, fai quasi tenerezza! I giovani, nei loro campionati, devono giocare forte devono essere competitivi ma soprattutto cattivi !!! Diretto' vai a fare danza classica o golf, stamm assent e statt zitt che è bbiat a sfastrià ..."; 3.- la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alfredo De VIta e dalla sig.ra Veronica Sanginario, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. Alfredo De Vita, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; il sig.ra Veronica Sanginario, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 1.500,00 di ammenda. Le contestazioni riguardavano la pubblicazione di diversi post sui rispettivi profili personali del social network "facebook", chiaramente riferiti ai tesserati della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, a seguito della gara De Vita Soccer - Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025. * Quanto alla posizione del sig. Alfredo De Vita, i messaggi pubblicati in data 23.2.2025 e 1.3.2025 contenevano espressioni volte a denigrare ed offendere i tesserati della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. In particolare il Sig. De Vita utilizzava espressioni aventi ad oggetto riferimenti al basso livello culturale e sociale degli avversari, mentre la sig.ra Veronica Sanginario,, attraverso i post pubblicati in data 22.2.2025, 1.3.2025 e 15.3.2025, utilizzava un linguaggio altrettanto ingiurioso e offensivo nei confronti dell'allenatore e della squadra avversaria. Le espressioni pubblicate, per il loro contenuto offensivo e denigratorio, a parere del Collegio, integrano una chiara violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza. Valori a cui devono ispirarsi tutti i soggetti che appartengono all’ordinamento sportivo. Ed invero, espressioni del tipo: “ la nominata di pepe con la nocca ce l’hai” ;“ pepe col fiocco di Avellino“; “abbiamo giocato con un arbitro che pesava 150 kg"; "mandato a puttane l'ideale di sana cattiveria agonistica" in relazione alla Federazione; "pecore di montagna" unitamente all'immagine di pecore su un campo da calcio con tag "Irpinia", sono del tutto offensive ed incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e rispetto che devono governare l'attività sportiva. La condotta offensiva e denigratoria dei deferiti, dirigenti con poteri di rappresentanza di una società calcistica, pur non essendo propriamente riconducibile a quelle descritte dal Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, si inserisce, in ogni caso, in un contesto (campionato giovanile Under 17 Elite Calcio a 5) in cui il compito educativo dei dirigenti risulta prioritario e di fondamentale importanza. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e tenuto conto anche del comportamento procedimentale dei deferiti, applicare per: il sig. Alfredo De Vita, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig.ra Veronica Sanginario, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 500,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025 Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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