C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Russo Fasc.087 prot. 3877/820 pfi 24-25/PM/rg del 6/08/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento

Russo Fasc.087

prot. 3877/820 pfi 24-25/PM/rg del 6/08/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Veronica Sanginario, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata: La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Rilevato che la sig.ra Veronica Sanginario e la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 412/AA dell’11 aprile 2025 è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento prevede l’applicazione della sanzione finale di Euro 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di Euro 600,00 (Euro seicento/00 di ammenda). Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 41/AA del 17 luglio 2025 è stata dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell’ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall’art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio la sussistenza della violazione regolamentari contestati dalla Procura Federale alla società Asd De vita Soccer Benevento, in quanto provata la responsabilità della stessa per gli addebiti ascritti, a titolo di responsabilità diretta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento € 800,00 di ammenda.

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