C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 30.10.2025 – Delibera – Fasc.080 Prot. 29235/662 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real S. Martino V.C.:
Fasc.080
Prot. 29235/662 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024 – 2025 “Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici” del Settore Tecnico del 17.7.2024 per avere lo stesso dal 15.1.2025 fino al 22.2.2025, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, dal 15.1.2025 al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Mario Lo Iaco, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; Con contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025; − sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso dal 15.1.2025 al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real S. Martino V.C. militante nel campionato di Promozione pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; Con contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025; − sig. Vincenzo Covino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; − sig. Emanuele Bongiovanni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; − sig. Diego Clemente, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; − sig. Felice Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; - la società A.S.D. Real S. Martino V.C. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Pisaniello, Mario Lo Iaco, Vincenzo Covino, Emanuele Bongiovanni, Diego Clemente e Felice Ferraro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive, con richiesta di proscioglimento o in subordine una forte riduzione delle richieste della PF. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Vincenzo Covino, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Emanuele Bongiovanni, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Diego Clemente, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Felice Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 1.200,00 di ammenda. All’esito della discussione delle parti il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità ascritta agli odierni deferiti. Ancor più in particolare è emerso, dall’esame della memoria depositata dalla difesa, di Lo Jaco Mario che li predetto alla data della gara Terzigno – Real S.m.v.c. disputatasi in data 19/01/2025 aveva già intrapreso il corso di allenatore anche se al momento della disputa dell’incontro non aveva ancora ottenuto l’abilitazione e/o licenza di allenatore. Ciò nonostante ritiene il Tribunale che l’iniziativa intrapresa da Lo Iaco e consistita sulla sua partecipazione al corso di allenatore e successivo conseguimento del titolo, possa ritenere equa l’applicazione di una sanzione in misura ridotta pari a mesi due (2) di squalifica potendo il comportamento di Lo Jaco essere ricondotto in quello di calciatore esperto della squadra che nell’occasione dell’incontro si limitava esclusivamente a fornire indicazioni ai suoi colleghi calciatori in veste di esperto. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Vincenzo Covino, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Emanuele Bongiovanni, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Diego Clemente, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Felice Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 1.000,00 di ammenda.
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