C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 30.10.2025 – Delibera – Fasc.088 prot. 4429/877 pfi 24-25/PM/mf del 18/08/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig. Vincenzo Orilio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919:

Fasc.088

 prot. 4429/877 pfi 24-25/PM/mf del 18/08/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig. Vincenzo Orilio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Alessandro Totaro, dei quali il primo datato 13.1.2025 recante la previsione di compensi pari ad euro 2.000,00, la cui sottoscrizione è disconosciuta dal calciatore e che è stato depositato dalla società presso il Comitato Regionale Campania, e l’altro sottoscritto dal sig. Alessandro Totaro in data 14.1.2025 recante la previsione di compensi per euro 6.000,00 oltre al premio playoff per euro 1.500,00 ed al premio promozione per euro 500,00, trasmesso dall’atleta al Comitato Regionale Campania; nonché per non avere lo stesso verificato che la sottoscrizione del calciatore sig. Alessandro Totaro in calce al contratto datato 13.1.2025 fosse stata effettivamente apposta dallo stesso; - la società A.S.D. Città di Campagna 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Orilio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.; La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Vincenzo Orilio, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società A.S.D. Città di Campagna 1919 € 800,00 di ammenda. Il Tribunale ritiene che non sussistano gli estremi per irrogare alcuna sanzione alla Società A.S.D. Città di Campagna ed al suo Presidente Orilio Vincenzo per le ragioni che seguono, fondate sul principio dell'onere della prova. A tal fine, occorre premettere che la Procura Federale contesta al presidente Orilio Vincenzo la violazione dell’art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 co. 1 lett. b) delle NOIF per aver sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il calciatore Alessandro Totaro, dei quali il primo datato 13.1.2025 recante la previsione di compensi pari ad euro 2.000,00, depositato dalla società presso il Comitato Regionale Campania, ma la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal calciatore e l’altro sottoscritto dal sig. Alessandro Totaro in data 14.1.2025 recante la previsione di compensi per euro 6.000,00 oltre al premio playoff per euro 1. 500,00 ed al premio promozione per euro 500.00, trasmesso dallo stesso atleta al Comitato Regionale Campania; ma la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal presidente Orilio Vincenzo; nonché per non aver lo stesso presidente verificato che la sottoscrizione del calciatore sig. Totaro in calce al contratto del 13.1.2025 fosse stata effettivamente apposta dallo stesso. La Procura Federale cha contestato le medesime violazioni alla società A.S.D. Città di Campagna a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Orbene, la vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale si caratterizza per due versioni dei fatti del tutto antitetiche, come fornite dal presente della A.S.D. Città di Campagna e dal calciatore Alessandro Totaro, il quale ultimo, benché il presidente Orilio Vincenzo abbia disconosciuto il contratto depositato dal calciatore, è rimasto estraneo al presente procedimento. In questo modo, la Procura Federale ha ritenuto la credibilità delle dichiarazioni del Totaro, senza attribuire alcun rilievo a quelle di segno contrario dell’Orilio ed agli stessi elementi da questi forniti, tra cui una complessa consulenza grafologica di parte, che sosteneva la piena compatibilità della sottoscrizione apposta al contratto del 13.1.2025 con la firma del Totaro. La consulenza di parte della ASD La Campagna era posta a disposizione della Procura Federale e, pur non fornendo piena prova a difesa dei deferiti, poteva certo consentire maggiori approfondimenti grazie ai poteri istruttori propri dell’Organo Requirente, al fine di stabilire quale delle due versioni del fatti fosse veritiera. Invero, la vicenda in esame in astratto consentiva la formulazione anche di ipotesi ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione, le quali tutte però necessitavano di più concreti elementi di prova. Come precisato nel corso della udienza, la Procura Federale ha ritenuto la irrilevanza dell’elaborato tecnico di parte in base al rilievo della esistenza di asseriti bonifici eseguiti A.S.D. Città di Campagna per un importo superiore ad euro 2000,00, indicati come rimborso spese nel contratto del 13.1.2025, ma non ha tenuto in considerazione che lo stesso Totaro ha dichiarato di aver ricevuto dalla società il rimborso delle spese occorrenti per le cure mediche necessarie a seguito di un serio infortunio occorsogli durante una partita di campionato. In altri termini, è certo che la ASD La Campagna abbia versato al Totaro una somma maggiore di quella stabilita nel contratto del 13.1.2015, peraltro con bonifici bancari e con la specifica causale di rimborso per spese mediche ammessa dallo stesso calciatore, come però è certo che non abbia versato l’importo di 6000,00 indicato nel secondo contratto del 14.1.2015. La difesa dei deferiti si soffermava, altresì, sulle differenze di formato dei due contratti e sulle difformità formali anche a proposito dei timbri della società, sostenendo che il contratto del 14.1.2025, come dichiarato dal presidente Orilio, non fosse affatto riconducibile alla società. In conclusione, a fronte del disconoscimento eseguito dal presidente Orilio delle sottoscrizioni apposte al contratto del 14.1.2025 e la contestazione, formulata con la CT di parte, che il Totaro avesse invece realmente sottoscritto il contratto del 13.1.2025, ma invece da questi disconosciuto, deve concludersi che fosse onere della Procura Federale di sostenere la contestazione con più pregnanti elementi di prova, mentre la maggiore credibilità apoditticamente accordata al Totaro consegue ad una valutazione che non trova, a parere del Tribunale, idonea giustificazione. La natura della contestazione, infatti, implica l'accertamento delle esistenza di due contratti certamente riferiti alla ASD La Campagna. Disconosciuta la firma sul secondo contratto, la sua validità non può essere accertata in un procedimento a cui il Totaro non abbia preso parte, tra l’altro anche il ragione della obiezione che egli potesse essere possibile autore del secondo contratto all’insaputa della società. La Società ed il suo presidente hanno svolto le loro difese, sostenendo la regolarità del contratto depositata il 13.1.2025 e disconoscendo l'altro. La Procura non ha fornito elementi concreti (ad esempio, una perizia grafologica comparativa) per dimostrare l'autenticità della firma sul contratto da € 6.000. In assenza di tali elementi, l'addebito non può ritenersi provato. La Società ed il suo presidente hanno agito in modo adeguato e coerente, depositando il contratto che essa ritiene valido e vincolante e non possono essere sanzionati per il fatto che una controparte abbia depositato un contratto diverso, ma da essa non riconosciuto, non potendo rimettersi l’accertamento dei fatti ad una soggettiva preferenza verso una delle contrapposte versioni. Pertanto, il procedimento deve concludersi con un'assoluzione per non essere stato provato il fatto costitutivo della violazione. Tuttavia, il Tribunale non può ignorare l'irregolarità oggettiva della esistenza di due contratti tra loro incompatibili per regolare lo stesso rapporto, ritenendo necessario porre rimedio a questa situazione di ambiguità per garantire la certezza del rapporto sportivo. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

il Tribunale rigetta il deferimento perché infondato, non essendo stata fornita la prova che la società ASD Città di Campagna abbia sottoscritto con il calciatore Alessandro Totaro due diversi contratti di collaborazione, in quanto manca la prova della autenticità dell'autenticità del contratto prodotta dal Totaro Alessandro, asseritamente sottoscritto il 14.1.2025, rigetta il deferimento perché infondato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it