C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/TFT del 04.12.2025 – Delibera – Fasc.093 prot. 12168/30 pfi 25-26/PM/rm del 6/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pierdomenico Izzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sidus Rotondi:
Fasc.093
prot. 12168/30 pfi 25-26/PM/rm del 6/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pierdomenico Izzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sidus Rotondi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Pesce nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Benito Lostorto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto di-sposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi in occasione dell’incontro A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Ro-tondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giuseppe Pesce attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi, alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sotto-posto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
4. la società A.S.D. Sidus Rotondi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pierdomenico Izzo, Benito Lostorto e Giuseppe Pesce così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva per: il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica. All’udienza del 1/12/2025 il Presidente Pierdomenico Izzo, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Pierdomenico Izzo,, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Benito Lostorto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue, ed insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva per: il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica. Il Collegio accoglieva le richieste della PF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Pierdomenico Izzo,, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Benito Lostorto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.
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