C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28.02.2024 – Delibera – Nr. 84 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. DILETTANTISTICA SCOT DUE EMME 1992 Avverso squalifica del calciatore Mamadou NDIAYE fino al 17 aprile 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 21/02/2024 Gara: Stella / Due Emme 1992 del 18.02.2024

Nr. 84 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. DILETTANTISTICA SCOT DUE EMME 1992 Avverso squalifica del calciatore Mamadou NDIAYE fino al 17 aprile 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 21/02/2024 Gara: Stella / Due Emme 1992 del 18.02.2024

 La società US Dilettantistica Scot Due Emme 1992, d’ora in avanti solo Scot Due Emme, ha tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice sportivo regionale al proprio calciatore Mamadou Ndiaye ritenendolo di gravità sproporzionata in relazione ai fatti accaduti in quanto il suddetto calciatore ha ammesso di aver protestato in maniera energica e con espressioni sconvenienti nei confronti dell’ufficiale di gara, ma ha negato di aver avuto con questi un sia pur minimo contatto fisico. La società Scot Due Emme evidenzia che nel frangente in cui il giocatore Ndiaye ha subito la seconda ammonizione si è creato un capannello attorno all’arbitro per cui potrebbe essere stato possibile che qualcuno abbia involontariamente toccato il direttore di gara, ma questo qualcuno non sarebbe assolutamente stato Mamadou Ndiaye. Per gli illustrati motivi la società reclamante richiede una riduzione dell’impugnata sanzione disciplinare. La società Scot Due Emme che nel reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha dichiarato, in verità con molta onestà intellettuale, di aver stilato il proprio referto di gara in un momento di particolare stanchezza dovuto alla fatica del viaggio di ritorno dopo la direzione della gara oltre che agli orari ai quali è sottoposto nella della propria attività professionale in ambito sanitario, facendo confusione in merito alla descrizione di quanto realmente accaduto in campo e traendo così in inganno il giudice sportivo. Con particolare riferimento al comportamento del calciatore Mamadou Ndiaye, maglia nr. 13 della Scot Due Emme, l’ufficiale di gara ha precisato che alla vista del secondo cartellino giallo mostratogli per ripetute proteste nei confronti di sue decisioni tecniche, detto calciatore reagiva utilizzando un’espressione volgare per chiedere la ragione del provvedimento disciplinare inflittogli per poi uscire dal campo senza profferire altre parole. Aggiunge l’arbitro che dopo l’espulsione del Ndiaye si creava effettivamente un capannello attorno a lui e che nel frangente avvertiva un contatto fisico da parte di qualche calciatore della società Scot Due Emme, contatto che lo stesso direttore di gara definisce lieve, involontario e del tutto casuale. Preso atto delle precisazioni fornite dall’arbitro, la Corte rileva che al calciatore Mamadou Ndiaye può essere addebitata la sola espressione irriguardosa profferita nei confronti dell’ufficiale di gara per cui, in accoglimento del proposto reclamo, l’impugnata delibera del Giudice sportivo regionale deve essere riformata. A giudizio della Corte nella condotta del suddetto calciatore sono altresì ravvisabili circostanze attenuanti assolutamente prevalenti e dunque tali da giustificare l’applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sanzione minima stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riforma la decisione del Giudice sportivo del CRER e riduce la squalifica del calciatore Mamadou Ndiaye a 2 giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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