C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 06.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 90 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VADO Avverso squalifica del calciatore Matteo SABATTINI per 4 giornate di gara e squalifica del calciatore Davide VITIELLO per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 50 del 22/02/2024 Gara: Appennino 2000 / Sporting Vado del 18.02.2024
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 90 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VADO Avverso squalifica del calciatore Matteo SABATTINI per 4 giornate di gara e squalifica del calciatore Davide VITIELLO per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 50 del 22/02/2024 Gara: Appennino 2000 / Sporting Vado del 18.02.2024
Il reclamo proposto dalla società ASD Sporting Vado contro le squalifiche inflitte dal Giudice sportivo della Delegazione di Bologna ai calciatori Sabattini e Vitiello non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto è stato depositato in maniera del tutto irrituale non essendo stato preceduto dall’inoltro del prescritto preannuncio entro i termini previsti dal CGS, non essendo stato redatto su carta intestata della società ed essendo privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentate della stessa società reclamante, circostanze queste che determinano l’inammissibilità della procedura d’impugnazione (Cfr. Decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport).
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società Sporting Vado il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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