C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 06.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 88 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BORETTO A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore Sandro MELOTTI fino al 20 aprile 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 14/02/2024 Gara: Boretto / Bobbiese del 11.02.2024
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 88 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BORETTO A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore Sandro MELOTTI fino al 20 aprile 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 14/02/2024 Gara: Boretto / Bobbiese del 11.02.2024
La società AC Boretto ASD dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali di gara, ha ritualmente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice sportivo regionale al proprio tecnico Sandro Melotti chiedendone una consistente riduzione per tre distinti ordini di motivi. Con il primo motivo di reclamo la società Boretto rileva che nella motivazione dell’impugnato provvedimento non è indicato il riferimento normativo sulla base del quale è stata disposta la squalifica. Con il secondo motivo la reclamante assume che non vi sarebbe stata alcuna reiterazione delle frasi ingiuriose profferite dal proprio allenatore all’indirizzo della terna arbitrale essendo esse state solo due e di un tenore peraltro privo di un reale contenuto offensivo. Con il terzo motivo la reclamante contesta il fatto che il Sig. Melotti abbia offeso l’allenatore ospite come invece riportato a referto. La società Boretto che nel reclamo ha richiesto di essere ascoltata viene sentita da remoto in persona del proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che la condotta del tecnico Sandro Melotti non è stata di gravità tale da meritare una squalifica di oltre 2 mesi. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ritiene che il proposto atto d’impugnazione sia fondato e meritevole di accoglimento. Nel proprio rapporto l’arbitro della gara riferisce di aver espulso, all’ultimo minuto del tempo di recupero, l’allenatore Melotti del Boretto in quanto usciva dall’area tecnica, protestava contro le decisioni arbitrali utilizzando espressioni volgari e irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara e dei suoi assistenti e nell’abbandonare il terreno di gioco insultava l’allenatore della squadra avversaria.
La condotta del tecnico del Boretto come descritta nel referto ufficiale di gara, integra la fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS con l’aggravante delle offese indirizzate all’allenatore della Bobbiese e può conseguentemente essere punita applicando la sanzione minima di 4 giornate di squalifica, prevista da tale norma regolamentare oltre che per i calciatori anche per i tecnici, con l’aggiunta di un’ulteriore giornata di squalifica per il comportamento offensivo nei confronti dell’allenatore avversario.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riforma la decisione del Giudice sportivo del CRER e riduce la squalifica del tecnico Sandro Melotti a 5 giornate di gara da scontare nel Campionato di Promozione. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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