C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 13.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 97 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SCOT DUE EMME 1992 Avverso squalifica dell’allenatore Pierpaolo FERRANTI fino al 20 maggio 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 65 del 28/02/2024 Gara: Rubicone Calisese / Scot Due Emme del 24.02.2024

 

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 97 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SCOT DUE EMME 1992 Avverso squalifica dell’allenatore Pierpaolo FERRANTI fino al 20 maggio 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 65 del 28/02/2024 Gara: Rubicone Calisese / Scot Due Emme del 24.02.2024

La società USD Scot Due Emme 1992 ha ritualmente e tempestivamente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ritenendolo sproporzionato rispetto ai fatti accaduti in campo e chiedendo una riduzione della relativa squalifica. A sostegno del reclamo la società Scot Due Emme 1992 propone una ricostruzione dei fatti redatta dal proprio tecnico Pierpaolo Ferranti il quale afferma di non aver tenuto una condotta minacciosa nei confronti del tutor arbitrale nonostante una frase provocatoria che lo stesso tutor avrebbe pronunciato, nega di aver tentato di aggredire quest’ultimo, nega che i dirigenti della propria squadra abbiano dovuto trascinarlo fuori dal campo mentre egli cercava di divincolarsi, nega di aver rivolto dall’esterno del terreno di gioco frasi ingiuriose e minacciose sia nei confronti dell’arbitro sia nei confronti del tutor e dichiara di aver fatto, a fine partita, i complimenti allo stesso ufficiale di gara. La società reclamante che con il proposto reclamo ha chiesto di essere sentita viene ascoltata da remoto in persona di un proprio Dirigente, il quale dopo essersi richiamato a motivi del reclamo e alle conclusioni in esso precisate intende ribadire che il comportamento dell’allenatore Pierpaolo Ferranti non è stato quello descritto negli atti ufficiali. Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società Scot Due Emme in sede di audizione, la Corte ritiene il proposto reclamo infondato e non meritevole di accoglimento. La versione della reclamante diverge completamente da quanto riportato sul referto arbitrale, redatto in modo chiaro e inequivocabile e che dunque non necessità di precisazioni ulteriori. Dagli atti ufficiali emerge una condotta gravemente minacciosa e ripetutamente ingiuriosa del tecnico Pierpaolo Ferranti nei confronti della giovane ufficiale di gara e del di lei tutor, condotta che a giudizio della Corte non può avere alcuna scusante e nessun genere di attenuante specie in considerazione del ruolo di allenatore di una squadra di ragazzi di età non superiore ai 14 anni che ricopriva il sig. Ferranti e dei doveri educativi che tale ruolo richiedeva e che nella circostanza sono stati completamente disattesi, ragion per cui la squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Forlì – Cesena appare del tutto adeguata e giustificata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Scot Due Emme 1992 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

 

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