C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 101 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA Avverso inibizione del dirigente Filippo CUFFIANI fino a tutto il 10 aprile 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 82 del 13/03/2024 Gara: Mernap Faenza / Pol. Villafontana del 09/03/2024
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 101 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA Avverso inibizione del dirigente Filippo CUFFIANI fino a tutto il 10 aprile 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 82 del 13/03/2024 Gara: Mernap Faenza / Pol. Villafontana del 09/03/2024
La società ASD Polisportiva Villafontana ha impugnato, nel rispetto dei termini abbreviati in vigore per le ultime gare della competizione in oggetto, l’inibizione inflitta al proprio dirigente Sig. Filippo Cuffiani sostenendo che questi avrebbe effettivamente esagerato nelle proteste verbali nei confronti degli ufficiali di gara, ma non avrebbe in nessun momento della gara sputato all’indirizzo del primo arbitro sporgendosi dalla balaustra dell’impianto sportivo come scritto nella motivazione dell’impugnato provvedimento disciplinare. Sostiene la reclamante che sugli spalti vi erano diverse persone, compresi tifosi e tesserati della squadra di casa, per cui l’arbitro potrebbe essere incorso in un’errata percezione dei fatti dovuta alla concitazione del momento. Dopo aver messo in evidenza la sportività che il Cuffiani avrebbe sempre manifestato nell’arco della sua carriera sia come calciatore che come dirigente e dopo aver avanzato una richiesta di audizione dello stesso dirigente in contradditorio con l’arbitro, la società reclamante precisa le proprie conclusioni richiedendo alla Corte sportiva d’appello di accertare la verità dei fatti come realmente accaduti e applicare le giuste sanzioni. La società ASD Polisportiva Villafontana che pur aveva richiesto nel proposto reclamo di essere ascoltata non si è presentata all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte rigetta preliminarmente le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante non ammettendo né l’audizione del dirigente Cuffiani in quanto soggetto inibito e nemmeno il richiesto confronto con l’ufficiale di gara non consentito dall’articolo 50 comma 4 CGS. La Corte ha invece sentito l’esigenza di sentire a chiarimenti l’arbitro principale della gara, il quale confermando il proprio rapporto ufficiale ha ribadito di aver riconosciuto con assoluta certezza nel dirigente del Villafontana, Sig. Cuffiani, la persona che dalla balaustra dell’impianto sportivo lo ha insultato e attinto con uno sputo sulla spalla. In considerazione delle conferme fornite dall’ufficiale di gara la Corte ritiene prive di fondamento le motivazioni addotte dalla Polisportiva Villafontana a sostegno del proprio reclamo che pertanto va rigettato mentre la delibera del Giudice sportivo del CRER, assunta in piena aderenza all’articolo 35 comma 3 CGS, va integralmente confermata non ravvisandosi ragioni né di fatto né di diritto per una sua riforma.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Polisportiva Villafontana il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 101 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA Avverso inibizione del dirigente Filippo CUFFIANI fino a tutto il 10 aprile 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 82 del 13/03/2024 Gara: Mernap Faenza / Pol. Villafontana del 09/03/2024"
