C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20.03.2024 – Delibera – Nr. 100 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. “APPENNINO 2000” Avverso squalifica del calciatore Nicolò SABATTINI per 4 giornate di gara, squalifica del calciatore Andrea RONCHI per 3 giornate di gara e inibizione del dirigente Fabrizio RONCHI fino al 25 aprile 2024 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 e nel C.U. 52 del 01/03/2024 Gara: Bononia / Appennino 2000 del 24.02.2024

Nr. 100 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. “APPENNINO 2000” Avverso squalifica del calciatore Nicolò SABATTINI per 4 giornate di gara, squalifica del calciatore Andrea RONCHI per 3 giornate di gara e inibizione del dirigente Fabrizio RONCHI fino al 25 aprile 2024 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 e nel C.U. 52 del 01/03/2024 Gara: Bononia / Appennino 2000 del 24.02.2024

Il reclamo proposto dalla società ASD Appennino 2000 contro i suddetti provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo della Delegazione di Bologna non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto è stato preannunciato in maniera irrituale e segnatamente a mezzo di una comunicazione non redatta su carta intestata della società e privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentate della medesima società reclamante, circostanze queste che determinano l’inammissibilità dell’intera procedura d’impugnazione (Cfr. Decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport).

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società Appennino 2000 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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