C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 27.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 INTERPROVINCIALE 105 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CARIGNANO ASD Avverso squalifica del calciatore Ernesto BACCARINI per 10 giornate di gara nonché e ammenda di EUR 150,00 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 59 del 08/03/2024 Gara: Carignano / Juventus Club Parma del 26/02/2024
CAMPIONATO UNDER 14 INTERPROVINCIALE 105 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CARIGNANO ASD Avverso squalifica del calciatore Ernesto BACCARINI per 10 giornate di gara nonché e ammenda di EUR 150,00 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 59 del 08/03/2024 Gara: Carignano / Juventus Club Parma del 26/02/2024
La società Carignano ASD per il tramite dei propri legali fiduciari provvisti di valido mandato e dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali propone reclamo contro i suddetti provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo della Delegazione di Parma chiedendo, in via principale, l’annullamento di entrambi ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica del calciatore Baccarini nella misura minima ritenuta comminabile. Con riguardo all’ammenda inflitta alla società per l’inadempienza ai propri doveri da parte dei dirigenti, il Carignano sostiene che tale aspetto non risulterebbe emergere dal rapporto di gara e che pertanto la relativa sanzione pecuniaria sarebbe il frutto di un’errata interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo. Inoltre, la reclamante sottolinea che per ragioni di rispetto della privacy e in conformità alle regole interne che si è data la società, i propri dirigenti non avrebbero potuto intervenire nel frangente in cui i propri giovani tesserati si trovavano sotto la doccia. Relativamente alla sanzione disciplinare inflitta al calciatore Ernesto Baccarini, il Carignano evidenzia che le frasi udite dall’arbitro appartenevano a una conversazione privata e non sarebbero state indirizzate nei confronti dell’ufficiale di gara con la finalità, la consapevolezza e dunque la volontà d’insultarlo e discriminarlo. La reclamante contesta poi l’identificazione del calciatore Baccarini come l’autore delle frasi di natura razzista per le quali è stato squalificato. Al riguardo la società reclamante afferma che tale identificazione è il frutto di una deduzione operata dall’arbitro e fondata su un mero riconoscimento vocale di per sé non idoneo ad attribuire con la necessaria certezza l’attribuzione della frase incriminata allo stesso Baccarini. La società Carignano contesta infine l’eccessività della sanzione che a suo dire contrasterebbe con i fini rieducativi ai quali dovrebbero tendere anche le sanzioni sportive e che, nel caso fosse confermata, allontanerebbe il proprio tesserato dal calcio giocato. La società reclamante che nel proposto reclamo chiede espressamente di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata da uno dei propri avvocati difensori, il quale si richiama alle argomentazioni dedotte a sostegno del reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che il riconoscimento del calciatore Baccarini da parte dell’arbitro non è assolutamente certo ed evidenziando le contraddizioni tra il referto di gara, dove l’arbitro riporta che le frasi ingiuriose sono state profferite da alcuni giocatori non identificati, e il relativo supplemento di rapporto nel quale invece l’arbitro indica nel Baccarini l’autore dell’espressione discriminatoria. Letto il reclamo, tenuta in debita considerazione la requisitoria fatta dall’avvocato del Carignano in sede di dibattimento, la Corte rileva che negli atti ufficiali sono riportate espressioni ingiuriose particolarmente sgradevoli che a fine gara e mentre si trovavano nel locale delle docce, alcuni giovani calciatori del Carignano hanno rivolto all’indirizzo dell’altrettanto giovane e alle prime armi arbitro della gara e del di lui tutor. Una di queste frasi offensive connaturata da un chiaro intento discriminatorio in quanto allusiva al colore della pelle dell’ufficiale di gara, è stata da questi attribuita al calciatore Ernesto Baccarini perché egli si sarebbe al contempo lamentato dell’ammonizione subita nel corso della gara e avendone l’arbitro riconosciuto la voce. La Corte ritiene che le suddette risultanze ufficiali debbano essere valutate diversamente, sia in fatto che in diritto, da quanto fatto nel primo grado di giudizio e che pertanto il reclamo può essere accolto in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Ernesto Baccarini, mentre non appare fondato e dunque non merita accoglimento relativamente all’ammenda erogata alla società.
Quanto alla posizione del calciatore Baccarini la Corte ritiene che il riconoscimento vocale operato dall’arbitro mentre si trovava al di là del muro di separazione dei locali adibiti alle docce, non offra un grado di certezza sufficiente per attribuire al suddetto tesserato la personale responsabilità di aver pronunciato la frase discriminatoria per motivi di colore della pelle integrante la fattispecie prevista e punita dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Della condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, specie se si considera l’ambito di calcio giovanile nel quale è stata attuata, di alcuni calciatori della squadra Under 14 del Carignano ne deve invece rispondere la stessa società con una sanzione pecuniaria più afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice sportivo di Parma e che sia di monito oltre che di stimolo affinché la ASD Carignano implementi il proprio impegno per instillare nei tesserati del suo settore giovanile i valori dello sport con particolare riferimento al rispetto degli ufficiali di gara e all’importanza della lotta contro ogni forma di razzismo nel mondo del calcio.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER annulla la squalifica per 10 giornate del calciatore Ernesto Baccarini e aggrava l’ammenda a carico della società Carignano ASD che ridetermina nell’importo di EUR 500,00 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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