C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 27.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALE 104 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. LUGO 1982 Avverso squalifica del calciatore Enea DRAGONI fino a tutto il 31 maggio 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 67 del 13/03/2024 Gara: Lugo 1982 / Endas M. Monti del 10/03/2024
CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALE 104 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. LUGO 1982 Avverso squalifica del calciatore Enea DRAGONI fino a tutto il 31 maggio 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 67 del 13/03/2024 Gara: Lugo 1982 / Endas M. Monti del 10/03/2024
La società Pol. D. Lugo 1982 dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione ha impugnato la sanzione disciplinare inflitta al proprio giovane calciatore Enea Dragoni senza negare che questi abbia rivolto a un giocatore avversario un’espressone “poco felice”, ma sostenendo che lo avrebbe fatto nel frangente in cui egli veniva aggredito fisicamente e colpito con pugni da un gruppo di calciatori della società Endas Monti, dunque senza la volontà di discriminare altre e diverse etnie, bensì a causa del timore per la propria incolumità fisica e come atto di difesa indotto dalla paura del momento. Per le motivazioni come sopra succintamente illustrate e invocando il riconoscimento, nella condotta del Dragoni, della circostanza attenuante della provocazione di fronte a un fatto ingiusto subito da parte degli avversari ed evidenziando anche che il suo curriculum sportivo è immune da comportamenti discriminatori, la reclamante conclude la propria esposizione chiedendo che il comportamento del proprio tesserato non venga inquadrato nell’articolo 28 del CGS e che venga conseguentemente riformata la decisione del Giudice sportivo e disposta una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società Pol. D. Lugo 1982 che nel proposto reclamo chiede di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da una dirigente con delega del Presidente, la quale si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che la durata della squalifica inflitta al calciatore Dragoni appare del tutto sproporzionata anche perché non tiene conto del particolare frangente nel quale il suddetto calciatore ha pronunciato la frase incriminata. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta che alla fine del primo tempo nell’uscire dal terreno di gioco il calciatore Enea Dragoni, maglia numero 10 della Pol. Lugo, ha offeso un avversario utilizzando un’espressione discriminatoria per motivi di nazionalità e origine etnica, valutato che nella condotta del suddetto calciatore vi è un’equivalenza di circostanze attenuanti e aggravanti (cfr. art. 13 comma 1 lettera a e art. art. 14 comma lettera n), la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Ravenna abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali inquadrando la condotta del giovane atleta Enea Dragoni nella fattispecie prevista dall’articolo 28 CGS e applicando a quest’ultimo calciatore la pena minima prevista dal comma 2 di detto articolo atteso che la squalifica decisa a tempo fino al 31 maggio 2024 corrisponde sostanzialmente a una squalifica per 10 giornate effettive di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Polisportiva D. Lugo 1982 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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