C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 27.03.2024 – Delibera – Nr. 103 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FIUMANESE Avverso inibizione del dirigente Marco SILVAGNI fino al 6 novembre 2024 nonché avverso la sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di EUR 600,00 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 64 del 06/03/2024 Gara: Fiumanese / Goro del 03.03.2024
Nr. 103 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FIUMANESE Avverso inibizione del dirigente Marco SILVAGNI fino al 6 novembre 2024 nonché avverso la sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di EUR 600,00 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 64 del 06/03/2024 Gara: Fiumanese / Goro del 03.03.2024
La società ASD Fiumanese per il tramite di un avvocato di fiducia provvisto di valido mandato e dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali propone reclamo contro tutti i suddetti provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo della Delegazione di Ravenna contestando principalmente la ricostruzione dei fatti come riportati a referto dall’arbitra della gara. Afferma la reclamante che quanto avvenuto, piuttosto che una rissa, sarebbe stata un’animata discussione non travalicata in atti di aggressione fisica e che non avrebbe coinvolto tutti i giocatori di entrambe le compagini molti dei quali sarebbero rimasti sul terreno di gioco; secondo la tesi difensiva della Fiumanese l’arbitra avrebbe dato ai fatti accaduti una connotazione più gravosa rispetto a quella reale a causa della concitazione del momento, della scarsa visibilità dell’area degli spogliatoi che la stessa direttrice di gara avrebbe avuto trovandosi all’interno del terreno di gioco e dallo stato di agitazione che l’avrebbe pervasa. Per quanto riguarda la condotta posta in essere dal dirigente Silvagni la società Fiumanese sostiene che questi non avrebbe compiuto alcuna azione di violenza, ma si sarebbe limitato a difendersi da un giocatore della squadra avversaria il cui atteggiamento iroso e aggressivo gli sarebbe apparso particolarmente minaccioso soprattutto per via delle condizioni di salute in cui egli versa, condizioni che la reclamante documenta producendo la relativa certificazione medica e che lo avrebbero indotto a impugnare una mazza da baseball “meramente con una finalità difensiva rispetto ad un’eventuale offesa”. Per le motivazioni come sopra sinteticamente riassunte la società Fiumanese chiede che sia disposta la continuazione dell’incontro o in subordine la ripetizione, che sia revocata l’ammenda inflitta alla società o quanto meno ne sia ridotto l’importo, che sia ridotta la sanzione inibitoria assegnata al Sig. Marco Silvagni. La società Fiumanese che con il proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione come pure non lo è la società cointeressata ASD Godo Calcio. Letto l’atto d’impugnazione della società Fiumanese, esaminata la documentazione ad esso allegata e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte rileva in via preliminare che la dichiarazione di preannuncio di reclamo non risulta essere stata trasmessa alla controparte, segnatamente alla società ASD Godo Calcio, tramite posta certificata ed entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare come espressamente stabilito dall’articolo 76 comma 2 CGS. A giudizio della Corte tale omissione produce l’inammissibilità del reclamo per la parte riguardante la sanzione sportiva della perdita della gara non essendo sufficiente a sanare il rilevato vizio di procedibilità la sola notifica alla società cointeressata del successivo atto di reclamo con le relative motivazioni e produzioni. Per quanto precede l’esame di merito del presente reclamo si deve limitare ai capi riguardanti l’inibizione del dirigente Marco Silvagni e l’ammenda inflitta alla società. Anche rispetto ai suddetti provvedimenti disciplinari il reclamo non appare fondato e meritevole di accoglimento in quanto le motivazioni addotte dalla reclamante non sono tali da poter attenuare né la gravità della condotta attuata dal dirigente Marco Silvagni e nemmeno il grado di responsabilità in capo alla società Fiumanese per il comportamento di profondo disvalore sportivo tenuto dai propri tesserati così come riportato negli ufficiali di cui la Corte condivide appieno l’interpretazione che ne è stata data dal Giudice sportivo di Ravenna nonché le argomentazioni e le motivazioni con le quali lo stesso Giudice ha inteso motivare le irrogate sanzioni sportive che pertanto vanno confermate nella loro integralità.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Fiumanese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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