C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 03.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PRO VILLANOVA Avverso squalifica del calciatore Danilo ISONI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 63 del 22/03/2024 Gara: Pro Villanova / Audax Fontanellatese del 20/03/2024
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PRO VILLANOVA Avverso squalifica del calciatore Danilo ISONI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 63 del 22/03/2024 Gara: Pro Villanova / Audax Fontanellatese del 20/03/2024
La società ASD Pro Villanova propone reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo della Delegazione di Parma sostenendo che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il proprio calciatore Isoni avrebbe ecceduto nella veemenza delle proteste, ma non avrebbe mai profferito minacce nei confronti dell’arbitro e nemmeno avrebbe tentato di avvicinarlo per cercare un contatto fisico con lo stesso direttore di gara. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante ritiene eccessiva la squalifica deliberata dal Giudice di primo grado e dopo aver richiamato un precedente giurisprudenziale della Corte Sportiva d’appello a livello nazionale relativo a un caso ritenuto analogo alla fattispecie in esame e aver altresì evidenziato che la condotta del proprio tesserato sarebbe avvenuta in un unico contesto e frangente senza approdare ad alcun atto di violenza, chiede l’annullamento della squalifica ovvero una sua congrua riduzione. La società Pro Villanova che nel proposto reclamo chiede di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente, il quale si richiama alle argomentazioni 3212 3212 addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate ribadendo che il calciatore Isoni ha protestato in maniera animata nei confronti dell’arbitro senza tuttavia insultarlo e minacciarlo. A giudizio della Corte il reclamo è infondato e non merita accoglimento poiché la versione dei fatti prospettata dal Pro Villanova non trova conferma nelle risultanze ufficiali dalle quali risulta che il calciatore Danilo Isoni reagiva in modo scomposto alla notifica del provvedimento di espulsione indirizzando all’ufficiale di gara ripetuti epiteti offensivi accompagnati da pesanti minacce e dovendo anche essere trattenuto e accompagnato negli spogliatoi dai propri compagni di squadra. L’interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo di Parma appare pertanto corretta così come risulta condivisibile l’aggravamento, rispetto alla sanzione minima edittale stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera a), dell’entità della squalifica disposta dal medesimo Giudice di primo grado per via del comportamento gravemente minaccioso attuato dal calciatore Danilo Isoni a corredo della sua condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la delibera del Giudice sportivo di Parma Pone a carico della società ASD Pro Villanova il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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